Articolo 2 della Legge 8 febbraio 1971, n. 88
Articolo 1
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11 aprile 1971
Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 aprile 1971