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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/08/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Anna FERRARI Consigliere Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1512/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 49 MILANO presso lo studio dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TAURINI STEFANO
APPELLATA
OGGETTO: Appello averso la sentenza n. 3099/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 per l'appellante “ VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI Parte_1
APPELLO disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°3099/2023 (rg 37152/2021) del 18 aprile 2023 del Tribunale di Milano, per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito - ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto, accogliere, nella sostanza e nella forma, l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; e, conseguentemente, - ritenere e dichiarare che la Controparte_1 [...]
si è arricchita senza causa ai danni della , Controparte_1 Parte_1 indebitamente appropriandosi di somme contrattualmente non dovute;
- ritenere e dichiarare che la ha diritto a essere indennizzata della diminuzione Parte_1 patrimoniale correlata all'arricchimento senza causa della e, Controparte_1 conseguentemente, - condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di un indennizzo pari ad € 90.649,91, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'arricchimento o, in subordine, dalla domanda e sino al soddisfo;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio”.
per l'appellata “In via preliminare: Dichiarare Controparte_1
l'appello inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
In via principale: Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa oltre che ad essere sfornita di prova;
- Con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori per legge, con condanna ex art. 96 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Milano Parte_1 [...]
per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 90.649,91 Controparte_1
a titolo di indebito arricchimento che la convenuta avrebbe operato, sulla base di un conteggio errato, in sede di regolazione del premio della aggregata inerente al contratto di assicurazione stipulato nell'anno 2019. Parte attrice ha sostenuto che la si era indebitamente arricchita Controparte_1 di € 80.872,43, somma corrispondente alla differenza economica non dovuta tra la regolazione della franchigia aggregata per € 155.500,00 - effettivamente dovuta ai sensi pagina 2 di 9 dell'articolo 5 del contratto - e la maggiore, erronea e indebita, regolazione della franchigia aggregata per € 236.372,43 pretesa. L'importo del depauperamento è stato quantificato tenendo in considerazione sia la somma capitale – già azionata dalla assicurazione in sede monitoria con D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2020 - sia gli interessi moratori applicati dal giudice dell'esecuzione, così come riportati nell'ordinanza di assegnazione a favore della creditrice procedente. Nella ricostruzione di : Parte_1
- alla data del deposito del ricorso monitorio (30/7/2020) non era decorso il termine convenuto (30/9/20) per il calcolo della frequenza effettiva dei sinistri, con la conseguenza che non avrebbe potuti procedersi alla regolazione della franchigia aggregata in via definitiva;
- alla data del deposito del ricorso monitorio non era decorso neppure il termine del 15/11/2020 concordato per i saldi;
- l'assicurazione le aveva trasmesso la contabile ufficiale di regolazione finale della franchigia aggregata, con la quantificazione dell'importo contestato, solo successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- il conteggio operato dall'assicurazione, per l'individuazione del saldo inerente la regolazione della voce “franchigia aggregata”, era errato non essendosi tenuto conto dei sinistri riscattati e di quelli sconosciuti;
- l'errore aveva incrementato la percentuale (calcolata sul totale dei sinistri) e la connessa entità della franchigia pattuita;
- la in mala fede non le aveva trasmesso nei tempi, Controparte_1 convenzionalmente pattuiti, i dati necessari per quantificare il saldo, così impedendole di avere piena consapevolezza dell'erroneità dei calcoli e di contestare la circostanza in sede di opposizione ex art. 645 cpc.
Il rapporto da cui è nato il contenzioso era dato dalla “Polizza di assicurazione veicoli a motore amministrata a libro matricola n. DLI900004008”. Trattasi di polizza di durata annuale, avente per oggetto la prestazione da parte di
[...]
della garanzia assicurativa di responsabilità civile auto della flotta di Controparte_1
iscritta nel libro matricola, stipulata in forma tariffaria Bonus-Malus Parte_1 con la formula della franchigia aggregata, quantificata in € 60,00 per veicolo. Il contratto prevedeva all'art. 6 un premio imponibile iniziale di € 1.282.323,21 da versarsi in decorrenza del contratto, oltre una prima regolazione del premio da conteggiarsi al 30/09/2019 in virtù dei veicoli successivamente iscritti nel libro matricolare, considerato, altresì, il premio da rimborsare per i veicoli esclusi dal libro matricola nel corso di vigenza del contratto. La regolazione finale di scadenza teneva conto non solo di tale regolazione di premio ma anche della regolazione della franchigia aggregata, di cui all'art. 5 di polizza.
pagina 3 di 9 Con la regolamentazione finale la ha richiesto sia una somma a Controparte_1 titolo di premio sia a titolo di franchigia, complessivamente pari a € 1.471.092, di cui € 236.372,43 quale importo imputato alla regolazione della franchigia aggregata. La compagnia di assicurazione ha azionato il credito in sede monitoria. Al provvedimento monitorio divenuto definitivo, in assenza di opposizione, è seguito il procedimento esecutivo. L'assicurazione appellata si è resa assegnataria dell'importo di € 236.372,43 per capitale ed € 28.584,74 per interessi moratori, così calcolati dal 30/11/19 al 13/5/21.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. per essere ormai divenuto definitivo il decreto ingiuntivo, reso dal Tribunale di Milano in data 30/11/20 a conclusione del rapporto assicurativo. Nel merito ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate dalla controparte.
Il Giudice di primo grado - dato atto che il quadro fattuale su cui si era basata l'azione di arricchimento ingiustificato era da ricondursi all'allegata erroneità del conteggio operato dalla convenuta nonché all'allegata quantificazione del credito in termini superiori al dovuto in base agli accordi ed al conseguente soddisfacimento in sede esecutiva per un importo maggiore – ha affermato che tutti tali elementi erano volti a negare la quantificazione del credito portato dal provvedimento monitorio, divenuto definitivo, e ha concluso per l'inammissibilità della domanda. Ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la consapevolezza dell'erroneità del conteggio fosse stata acquisita da in epoca successiva al decorso del termine per Parte_1
l'opposizione. Significativo, a riguardo, è quanto concluso dal Tribunale di Milano: “La circostanza è smentita dalla stessa prospettazione attorea, allorquando essa identifica - in base alla clausola 5 del contratto di assicurazione - il calcolo della frequenza della sinistrosità come elemento essenziale per la determinazione dell'entità della franchigia aggregata per ciascun veicolo in ragione di anno: quest'ultimo, a sua volta necessitava della regolazione finale da effettuarsi a cura della convenuta sì da consentire la successiva verifica nel contraddittorio. Pertanto, secondo la tesi in commento, alla data della richiesta monitoria e dell'emissione del conseguente provvedimento, il credito risultava carente del requisito di certezza e liquidità in quanto frutto di un calcolo parziale e non conforme alle intese delle parti quanto a cronologia di esecuzione. Tale profilo era palese e, pertanto, pienamente intellegibile dalla debitrice che avrebbe dovuto contestarlo nell'immediatezza mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatole il 26.1.21. L'avere trascurato tale iniziativa – di contro – ha reso definitivo l'accertamento come quantificato sì da non potersi avallare nella presente sede una
pagina 4 di 9 domanda volta concretamente a recuperare quella tutela originaria rispetto alla quale la parte è decaduta “.
ha interposto appello, affidandolo ad un unico motivo con cui ha Parte_1 contestato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 del cod. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del contratto di assicurazione per cui è causa, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 del cod. civ.. L'appellante ha sostanzialmente lamentato un'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a fronte di un decreto ingiuntivo considerato come irrilevante, e contestato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
La causa, all'udienza ex art. 352 cpc, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte è stata trattenuta a decisione e decisa dalla Corte nella composizione indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”1. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una significativa 1 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 5 di 9 novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto da sono state individuate le Parte_1 statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del Giudice di primo grado. L'ulteriore eccezione ex art. 348 bis cpc è da ritenersi superata nel momento in cui è stata fissata udienza ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione.
L'esame del motivo proposto da non consente di accogliere il Parte_1 gravame, per le ragioni che seguono.
Il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha adottato un approccio interpretativo della controversia corretto. Dando rilievo dirimente alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ha garantito la celerità del giudizio, tutela che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha imposto2. La scelta del Tribunale di Milano ha rispettato, altresì, l'operatività del principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'art. 276 cpc, che indica una gerarchia tra l'esame delle questioni di rito e l'esame delle questioni di merito. E' di tutta evidenza che mai potrà procedersi all'esame di queste ultime se prima non vengano risolte le questioni pregiudiziali, rilevabili d'ufficio o sollevate dalla parte interessata3.
Nel caso oggetto di esame , sin dal primo atto difensivo Controparte_1 depositato avanti al Tribunale di Milano, ha eccepito in via pregiudiziale che la domanda proposta da indipendentemente dalla qualificazione Parte_1 giuridica data, era volta ad ottenere una nuova pronuncia sulla quantificazione degli importi dovuti dall'attuale appellante e, in definitiva, tesa a superare il giudicato formatosi con il provvedimento monitorio non opposto.
Tanto premesso, la Corte è chiamata a valutare se risponde a diritto la pronuncia di inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. e che il Giudice di primo grado ha motivato sostenendo che i profili attinenti alla quantificazione del credito avrebbero dovuto essere sviluppati nel giudizio di opposizione ex art. 645 cpc al D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano, munito di formula esecutiva, regolarmente notificato a parte ingiunta e non opposto. Il ricorso in sede monitoria era rivolto ad ottenere il pagamento della “regolazione di premio e franchigia dovuto su polizza DLI 900004008”. Dalla lettura del ricorso emerge che:
- per la determinazione del premio e le modalità di pagamento l'assicurazione aveva fatto riferimento all'art. 6 della Polizza e alla prima regolamentazione di premio da conteggiarsi al 30/9/2019 in virtù dei veicoli successivamente iscritti nel libro matricola;
- in data 20/3/2020, dopo due mesi dalla scadenza del contratto, Parte_1 richiedeva al broker, a cui aveva affidato la gestione della Polizza, di sospendere il pagamento del premio in ragione della situazione emergenziale legata al Covid19;
- in data 28/4/2020, in risposta alla sollecitazione di pagamento, inviata il giorno prima dall'assicurazione, riconosceva il debito e proponeva una Parte_1 rateizzazione del pagamento;
- in data 14/5/2020 l'assicurazione formulava una contro proposta di rateizzazione e l'assicurata rispondeva, a sua volta, con la diversa proposta, con pagamento della somma di € 247.544,00 a titolo di acconto sulla regolazione del premio finale. Il provvedimento monitorio è stato emesso con formula esecutiva il 16/2/2020 e
[...]
ha provveduto a notificarlo all'appellata il 26/1/2021. Controparte_1
non ha mai proposto opposizione e la compagnia di assicurazione le Parte_1 ha notificato il precetto, con pignoramento presso terzi.
La Corte, condividendo le conclusioni del Giudice di primo grado, osserva che gli importi che la società appellante ritiene non dovuti sono, in realtà, coperti dal giudicato ( dedotto e deducibile), dato dal provvedimento monitorio in discussione. Il decreto ingiuntivo è stato emesso fra le parti in causa, ha lo stesso oggetto (adempimento rapporto assicurativo in premessa indicato) e una causa petendi, ovvero le ragioni di diritto ( art. 5 del contratto di assicurazione in relazione alla franchigia aggregata) e di fatto, che rientrano nell'ambito dello stesso rapporto assicurativo: elementi tutti che devono intendersi come cristallizzati per non avere parte ingiunta scelto di attivare la tutela ex art. 645 cpc che l'ordinamento le riservava. Il bene della vita oggetto della domanda ex art. 2041 cod. civ., nei limiti del quantum contestato, è in evidente rapporto con le obbligazioni assunte con il rapporto assicurativo, dato dalla Polizza di assicurazione veicoli a motore amministrata a libro matricola n. DLI900004008. Le ragioni poste da a sostegno dell'azione hanno costantemente fatto Parte_1 riferimento, quanto alla somma capitale (€ 80.872,43) alla differenza tra la regolazione della franchigia aggregata (€ 155.500,00), indicata come effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 5 del contratto, e quella maggiore (€ 236.372,43), richiesta dall'assicurazione pagina 7 di 9 con il ricorso ex art. 633 cpc, riconosciuta con il D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano e nel presente contenzioso ribadita. Analoghe considerazione valgono per la richiesta indennità delle somme corrisposte da a titolo di interessi moratori, riconosciuti con il provvedimento Parte_1 monitorio. In definitiva, parte appellante pretende, in questa sede, una nuova quantificazione del credito azionato in sede monitoria sulla base di diversi criteri di calcolo, tuttavia, senza ben chiarire come superare il giudicato formatosi sul dedotto/deducibile e le ragioni per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi irrilevante. La tesi della tardiva conoscenza contrasta con la documentazione prodotta.
Per giurisprudenza di legittimità pacifica, l'art. 2041 cod. civ. avrebbe potuto trovare applicazione in caso di inadempimento contrattuale, come sostanzialmente allegato da nel prospettare la violazione dell'art. 5 della Polizza, solo se a fronte Parte_1 dello spostamento patrimoniale contestato non fosse stato possibile promuovere un'azione contrattuale specifica, per ottenere un risarcimento. Nel caso oggetto di esame, ha rinunciato a siffatta forma di tutela Parte_1 nonostante la ritualità della notifica del provvedimento monitorio. Il giudicato sostanziale formatosi ha coperto non solo l'an del diritto di credito azionato e l'esistenza della fonte negoziale, data dalla Polizza, ma anche il quatum richiesto e, dunque, con effetti del giudicato che hanno coperto anche il deducibile in relazione all'inesistenza di fatti impeditivi, di fatti estintivi e modificativi del credito4.
In tali conclusioni sono assorbite tutte le ulteriori questioni poste dall'appellante. La sentenza impugnata, conclusivamente, viene conferma.
La richiesta ex art. 96 cpc non è stata trattata con argomentazioni difensive dall'appellata, che si è limitata a prospettarne la formulazione solo nelle conclusioni rassegnate. La domanda, del tutto generica, non può che essere disattesa.
All'esito del presente giudizio segue la condanna dell'appellante, parte sostanzialemnte soccombente non avendo il rigetto della domanda ex art. 96 cpc comportato un aggravio delle spese di lite, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo. La liquidazione viene operata tenuto conto del valore della controversia, applicato lo scaglione di riferimento dato dal DM n. 147/2022 e i parametri medi per tutte le fasi, con 4 Cass. Civ. Sez. II n. 31634/2021; Cass. Civ. Sez. I n. 12671/21. pagina 8 di 9 esclusione di quella istruttoria non tenutasi e, infine, considerata l'attività difensiva svolta e le questioni di diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. n. 3099/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18/4/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte appellata;
c) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate, in favore di , in complessivi € 9.991,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10/10/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ. Sez. III ord. n. 30507/2023; Cass. sez. lav., 9309/2020. 3 Cass. Sez. 6-3, ord. n. 30745/2019; Cass. ss.uu. n. 11799/2017. pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Anna FERRARI Consigliere Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1512/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 49 MILANO presso lo studio dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TAURINI STEFANO
APPELLATA
OGGETTO: Appello averso la sentenza n. 3099/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 per l'appellante “ VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI Parte_1
APPELLO disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°3099/2023 (rg 37152/2021) del 18 aprile 2023 del Tribunale di Milano, per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito - ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto, accogliere, nella sostanza e nella forma, l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; e, conseguentemente, - ritenere e dichiarare che la Controparte_1 [...]
si è arricchita senza causa ai danni della , Controparte_1 Parte_1 indebitamente appropriandosi di somme contrattualmente non dovute;
- ritenere e dichiarare che la ha diritto a essere indennizzata della diminuzione Parte_1 patrimoniale correlata all'arricchimento senza causa della e, Controparte_1 conseguentemente, - condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di un indennizzo pari ad € 90.649,91, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'arricchimento o, in subordine, dalla domanda e sino al soddisfo;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio”.
per l'appellata “In via preliminare: Dichiarare Controparte_1
l'appello inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
In via principale: Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa oltre che ad essere sfornita di prova;
- Con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori per legge, con condanna ex art. 96 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Milano Parte_1 [...]
per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 90.649,91 Controparte_1
a titolo di indebito arricchimento che la convenuta avrebbe operato, sulla base di un conteggio errato, in sede di regolazione del premio della aggregata inerente al contratto di assicurazione stipulato nell'anno 2019. Parte attrice ha sostenuto che la si era indebitamente arricchita Controparte_1 di € 80.872,43, somma corrispondente alla differenza economica non dovuta tra la regolazione della franchigia aggregata per € 155.500,00 - effettivamente dovuta ai sensi pagina 2 di 9 dell'articolo 5 del contratto - e la maggiore, erronea e indebita, regolazione della franchigia aggregata per € 236.372,43 pretesa. L'importo del depauperamento è stato quantificato tenendo in considerazione sia la somma capitale – già azionata dalla assicurazione in sede monitoria con D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 30/11/2020 - sia gli interessi moratori applicati dal giudice dell'esecuzione, così come riportati nell'ordinanza di assegnazione a favore della creditrice procedente. Nella ricostruzione di : Parte_1
- alla data del deposito del ricorso monitorio (30/7/2020) non era decorso il termine convenuto (30/9/20) per il calcolo della frequenza effettiva dei sinistri, con la conseguenza che non avrebbe potuti procedersi alla regolazione della franchigia aggregata in via definitiva;
- alla data del deposito del ricorso monitorio non era decorso neppure il termine del 15/11/2020 concordato per i saldi;
- l'assicurazione le aveva trasmesso la contabile ufficiale di regolazione finale della franchigia aggregata, con la quantificazione dell'importo contestato, solo successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- il conteggio operato dall'assicurazione, per l'individuazione del saldo inerente la regolazione della voce “franchigia aggregata”, era errato non essendosi tenuto conto dei sinistri riscattati e di quelli sconosciuti;
- l'errore aveva incrementato la percentuale (calcolata sul totale dei sinistri) e la connessa entità della franchigia pattuita;
- la in mala fede non le aveva trasmesso nei tempi, Controparte_1 convenzionalmente pattuiti, i dati necessari per quantificare il saldo, così impedendole di avere piena consapevolezza dell'erroneità dei calcoli e di contestare la circostanza in sede di opposizione ex art. 645 cpc.
Il rapporto da cui è nato il contenzioso era dato dalla “Polizza di assicurazione veicoli a motore amministrata a libro matricola n. DLI900004008”. Trattasi di polizza di durata annuale, avente per oggetto la prestazione da parte di
[...]
della garanzia assicurativa di responsabilità civile auto della flotta di Controparte_1
iscritta nel libro matricola, stipulata in forma tariffaria Bonus-Malus Parte_1 con la formula della franchigia aggregata, quantificata in € 60,00 per veicolo. Il contratto prevedeva all'art. 6 un premio imponibile iniziale di € 1.282.323,21 da versarsi in decorrenza del contratto, oltre una prima regolazione del premio da conteggiarsi al 30/09/2019 in virtù dei veicoli successivamente iscritti nel libro matricolare, considerato, altresì, il premio da rimborsare per i veicoli esclusi dal libro matricola nel corso di vigenza del contratto. La regolazione finale di scadenza teneva conto non solo di tale regolazione di premio ma anche della regolazione della franchigia aggregata, di cui all'art. 5 di polizza.
pagina 3 di 9 Con la regolamentazione finale la ha richiesto sia una somma a Controparte_1 titolo di premio sia a titolo di franchigia, complessivamente pari a € 1.471.092, di cui € 236.372,43 quale importo imputato alla regolazione della franchigia aggregata. La compagnia di assicurazione ha azionato il credito in sede monitoria. Al provvedimento monitorio divenuto definitivo, in assenza di opposizione, è seguito il procedimento esecutivo. L'assicurazione appellata si è resa assegnataria dell'importo di € 236.372,43 per capitale ed € 28.584,74 per interessi moratori, così calcolati dal 30/11/19 al 13/5/21.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. per essere ormai divenuto definitivo il decreto ingiuntivo, reso dal Tribunale di Milano in data 30/11/20 a conclusione del rapporto assicurativo. Nel merito ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate dalla controparte.
Il Giudice di primo grado - dato atto che il quadro fattuale su cui si era basata l'azione di arricchimento ingiustificato era da ricondursi all'allegata erroneità del conteggio operato dalla convenuta nonché all'allegata quantificazione del credito in termini superiori al dovuto in base agli accordi ed al conseguente soddisfacimento in sede esecutiva per un importo maggiore – ha affermato che tutti tali elementi erano volti a negare la quantificazione del credito portato dal provvedimento monitorio, divenuto definitivo, e ha concluso per l'inammissibilità della domanda. Ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la consapevolezza dell'erroneità del conteggio fosse stata acquisita da in epoca successiva al decorso del termine per Parte_1
l'opposizione. Significativo, a riguardo, è quanto concluso dal Tribunale di Milano: “La circostanza è smentita dalla stessa prospettazione attorea, allorquando essa identifica - in base alla clausola 5 del contratto di assicurazione - il calcolo della frequenza della sinistrosità come elemento essenziale per la determinazione dell'entità della franchigia aggregata per ciascun veicolo in ragione di anno: quest'ultimo, a sua volta necessitava della regolazione finale da effettuarsi a cura della convenuta sì da consentire la successiva verifica nel contraddittorio. Pertanto, secondo la tesi in commento, alla data della richiesta monitoria e dell'emissione del conseguente provvedimento, il credito risultava carente del requisito di certezza e liquidità in quanto frutto di un calcolo parziale e non conforme alle intese delle parti quanto a cronologia di esecuzione. Tale profilo era palese e, pertanto, pienamente intellegibile dalla debitrice che avrebbe dovuto contestarlo nell'immediatezza mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatole il 26.1.21. L'avere trascurato tale iniziativa – di contro – ha reso definitivo l'accertamento come quantificato sì da non potersi avallare nella presente sede una
pagina 4 di 9 domanda volta concretamente a recuperare quella tutela originaria rispetto alla quale la parte è decaduta “.
ha interposto appello, affidandolo ad un unico motivo con cui ha Parte_1 contestato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 del cod. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del contratto di assicurazione per cui è causa, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 del cod. civ.. L'appellante ha sostanzialmente lamentato un'inadeguata, erronea e ingiusta valutazione dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a fronte di un decreto ingiuntivo considerato come irrilevante, e contestato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
La causa, all'udienza ex art. 352 cpc, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte è stata trattenuta a decisione e decisa dalla Corte nella composizione indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”1. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una significativa 1 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 5 di 9 novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto da sono state individuate le Parte_1 statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del Giudice di primo grado. L'ulteriore eccezione ex art. 348 bis cpc è da ritenersi superata nel momento in cui è stata fissata udienza ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione.
L'esame del motivo proposto da non consente di accogliere il Parte_1 gravame, per le ragioni che seguono.
Il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha adottato un approccio interpretativo della controversia corretto. Dando rilievo dirimente alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ha garantito la celerità del giudizio, tutela che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha imposto2. La scelta del Tribunale di Milano ha rispettato, altresì, l'operatività del principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'art. 276 cpc, che indica una gerarchia tra l'esame delle questioni di rito e l'esame delle questioni di merito. E' di tutta evidenza che mai potrà procedersi all'esame di queste ultime se prima non vengano risolte le questioni pregiudiziali, rilevabili d'ufficio o sollevate dalla parte interessata3.
Nel caso oggetto di esame , sin dal primo atto difensivo Controparte_1 depositato avanti al Tribunale di Milano, ha eccepito in via pregiudiziale che la domanda proposta da indipendentemente dalla qualificazione Parte_1 giuridica data, era volta ad ottenere una nuova pronuncia sulla quantificazione degli importi dovuti dall'attuale appellante e, in definitiva, tesa a superare il giudicato formatosi con il provvedimento monitorio non opposto.
Tanto premesso, la Corte è chiamata a valutare se risponde a diritto la pronuncia di inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. e che il Giudice di primo grado ha motivato sostenendo che i profili attinenti alla quantificazione del credito avrebbero dovuto essere sviluppati nel giudizio di opposizione ex art. 645 cpc al D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano, munito di formula esecutiva, regolarmente notificato a parte ingiunta e non opposto. Il ricorso in sede monitoria era rivolto ad ottenere il pagamento della “regolazione di premio e franchigia dovuto su polizza DLI 900004008”. Dalla lettura del ricorso emerge che:
- per la determinazione del premio e le modalità di pagamento l'assicurazione aveva fatto riferimento all'art. 6 della Polizza e alla prima regolamentazione di premio da conteggiarsi al 30/9/2019 in virtù dei veicoli successivamente iscritti nel libro matricola;
- in data 20/3/2020, dopo due mesi dalla scadenza del contratto, Parte_1 richiedeva al broker, a cui aveva affidato la gestione della Polizza, di sospendere il pagamento del premio in ragione della situazione emergenziale legata al Covid19;
- in data 28/4/2020, in risposta alla sollecitazione di pagamento, inviata il giorno prima dall'assicurazione, riconosceva il debito e proponeva una Parte_1 rateizzazione del pagamento;
- in data 14/5/2020 l'assicurazione formulava una contro proposta di rateizzazione e l'assicurata rispondeva, a sua volta, con la diversa proposta, con pagamento della somma di € 247.544,00 a titolo di acconto sulla regolazione del premio finale. Il provvedimento monitorio è stato emesso con formula esecutiva il 16/2/2020 e
[...]
ha provveduto a notificarlo all'appellata il 26/1/2021. Controparte_1
non ha mai proposto opposizione e la compagnia di assicurazione le Parte_1 ha notificato il precetto, con pignoramento presso terzi.
La Corte, condividendo le conclusioni del Giudice di primo grado, osserva che gli importi che la società appellante ritiene non dovuti sono, in realtà, coperti dal giudicato ( dedotto e deducibile), dato dal provvedimento monitorio in discussione. Il decreto ingiuntivo è stato emesso fra le parti in causa, ha lo stesso oggetto (adempimento rapporto assicurativo in premessa indicato) e una causa petendi, ovvero le ragioni di diritto ( art. 5 del contratto di assicurazione in relazione alla franchigia aggregata) e di fatto, che rientrano nell'ambito dello stesso rapporto assicurativo: elementi tutti che devono intendersi come cristallizzati per non avere parte ingiunta scelto di attivare la tutela ex art. 645 cpc che l'ordinamento le riservava. Il bene della vita oggetto della domanda ex art. 2041 cod. civ., nei limiti del quantum contestato, è in evidente rapporto con le obbligazioni assunte con il rapporto assicurativo, dato dalla Polizza di assicurazione veicoli a motore amministrata a libro matricola n. DLI900004008. Le ragioni poste da a sostegno dell'azione hanno costantemente fatto Parte_1 riferimento, quanto alla somma capitale (€ 80.872,43) alla differenza tra la regolazione della franchigia aggregata (€ 155.500,00), indicata come effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 5 del contratto, e quella maggiore (€ 236.372,43), richiesta dall'assicurazione pagina 7 di 9 con il ricorso ex art. 633 cpc, riconosciuta con il D.I. n. 18842/2020 reso dal Tribunale di Milano e nel presente contenzioso ribadita. Analoghe considerazione valgono per la richiesta indennità delle somme corrisposte da a titolo di interessi moratori, riconosciuti con il provvedimento Parte_1 monitorio. In definitiva, parte appellante pretende, in questa sede, una nuova quantificazione del credito azionato in sede monitoria sulla base di diversi criteri di calcolo, tuttavia, senza ben chiarire come superare il giudicato formatosi sul dedotto/deducibile e le ragioni per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi irrilevante. La tesi della tardiva conoscenza contrasta con la documentazione prodotta.
Per giurisprudenza di legittimità pacifica, l'art. 2041 cod. civ. avrebbe potuto trovare applicazione in caso di inadempimento contrattuale, come sostanzialmente allegato da nel prospettare la violazione dell'art. 5 della Polizza, solo se a fronte Parte_1 dello spostamento patrimoniale contestato non fosse stato possibile promuovere un'azione contrattuale specifica, per ottenere un risarcimento. Nel caso oggetto di esame, ha rinunciato a siffatta forma di tutela Parte_1 nonostante la ritualità della notifica del provvedimento monitorio. Il giudicato sostanziale formatosi ha coperto non solo l'an del diritto di credito azionato e l'esistenza della fonte negoziale, data dalla Polizza, ma anche il quatum richiesto e, dunque, con effetti del giudicato che hanno coperto anche il deducibile in relazione all'inesistenza di fatti impeditivi, di fatti estintivi e modificativi del credito4.
In tali conclusioni sono assorbite tutte le ulteriori questioni poste dall'appellante. La sentenza impugnata, conclusivamente, viene conferma.
La richiesta ex art. 96 cpc non è stata trattata con argomentazioni difensive dall'appellata, che si è limitata a prospettarne la formulazione solo nelle conclusioni rassegnate. La domanda, del tutto generica, non può che essere disattesa.
All'esito del presente giudizio segue la condanna dell'appellante, parte sostanzialemnte soccombente non avendo il rigetto della domanda ex art. 96 cpc comportato un aggravio delle spese di lite, al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo. La liquidazione viene operata tenuto conto del valore della controversia, applicato lo scaglione di riferimento dato dal DM n. 147/2022 e i parametri medi per tutte le fasi, con 4 Cass. Civ. Sez. II n. 31634/2021; Cass. Civ. Sez. I n. 12671/21. pagina 8 di 9 esclusione di quella istruttoria non tenutasi e, infine, considerata l'attività difensiva svolta e le questioni di diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. n. 3099/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18/4/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte appellata;
c) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate, in favore di , in complessivi € 9.991,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10/10/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ. Sez. III ord. n. 30507/2023; Cass. sez. lav., 9309/2020. 3 Cass. Sez. 6-3, ord. n. 30745/2019; Cass. ss.uu. n. 11799/2017. pagina 6 di 9