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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12742 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 446/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fondi (LT), in via Onorato Gaetani I n. 10
Ricorrente contro
[...]
, Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/1/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto di “ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – Ambasciata d'Italia a il rilascio Controparte_1 dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso e la legalizzazione dei documenti” in favore di suo figlio nato in Persona_1
Pakistan il 17/10/2006.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 11/7/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 8/7/2025, rappresentando di aver provveduto ad emettere in data 13/2/2025 il visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente e pertanto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, 1 con compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 10/7/2025, parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto la fissazione dell'appuntamento a seguito della proposizione di un ricorso cautelare depositato in data 10/10/2024 ed ha chiesto condannarsi l'Amministrazione all'emissione di un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di visto, con vittoria di spese.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data
9/5/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio nato in Persona_1
Pakistan il 17/10/2006; che ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno
11/11/2024; che l'Amministrazione ha confermato di aver provveduto ad emettere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in data 13/2/2025 in favore del figlio del ricorrente.
Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio, ossia la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto, come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Peraltro, l'Amministrazione ha altresì rappresentato di aver provveduto ad emettere in data 13/2/2025 il visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente.
Possono essere compensate le spese di causa alla luce di quanto emerso in atti e tenuto conto che notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il
è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande CP_1 corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del
2 giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 446/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Ciccarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fondi (LT), in via Onorato Gaetani I n. 10
Ricorrente contro
[...]
, Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/1/2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto di “ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – Ambasciata d'Italia a il rilascio Controparte_1 dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso e la legalizzazione dei documenti” in favore di suo figlio nato in Persona_1
Pakistan il 17/10/2006.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 11/7/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 8/7/2025, rappresentando di aver provveduto ad emettere in data 13/2/2025 il visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente e pertanto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, 1 con compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
Con le note scritte depositate in data 10/7/2025, parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto la fissazione dell'appuntamento a seguito della proposizione di un ricorso cautelare depositato in data 10/10/2024 ed ha chiesto condannarsi l'Amministrazione all'emissione di un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di visto, con vittoria di spese.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data
9/5/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio nato in Persona_1
Pakistan il 17/10/2006; che ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno
11/11/2024; che l'Amministrazione ha confermato di aver provveduto ad emettere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in data 13/2/2025 in favore del figlio del ricorrente.
Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio, ossia la fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto, come da conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Peraltro, l'Amministrazione ha altresì rappresentato di aver provveduto ad emettere in data 13/2/2025 il visto di ingresso in favore del figlio del ricorrente.
Possono essere compensate le spese di causa alla luce di quanto emerso in atti e tenuto conto che notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il
è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande CP_1 corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del
2 giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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