TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00712 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00102/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2026, proposto da
LI CC e Pura Vida S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina
Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile n. 182;
per l'ottemperanza N. 00102/2026 REG.RIC.
alla sentenza n. 2689/2024, pubblicata in data 27.09.2024 con cui la I Sezione del TAR
Sicilia - Palermo, a definizione del giudizio inter partes incoato col n. 930/2017 RG, ha accolto il ricorso proposto dal Signor LI CC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 C.P.A., per “l'accertamento della responsabilità per lesione di interessi legittimi e/o danno ingiusto anche ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, in cui sono incorse le Amministrazioni resistenti, in dipendenza degli illegittimi atti e dei fatti esposti in narrativa, già accertati da Codesto Ecc.mo Tribunale con la sentenza n.1037/2016 (passata in giudicato) e per la consequenziale loro condanna al risarcimento per equivalente di tutti i danni, patrimoniali e non, sin qui subiti e/o subendi dal ricorrente, nella misura appresso quantificata e/o determinata ovvero nella maggiore o minor somma che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di liquidare, anche in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia -
Dipartimento Regionale Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2026 e depositato il 17 gennaio successivo, il Signor LI CC e la società Pura Vida s.r.l. agiscono per l'esecuzione della sentenza del 27 settembre 2024 n. 2689 - passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria) e notificata, ai fini di cui all'art. di cui all'art. 14, del D.L. N. 00102/2026 REG.RIC.
n. 669/1996, in data 20.05.2025 - con cui questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto dal primo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 C.P.A., ha condannato in solido l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Area Marina Protetta delle
LE Egadi al risarcimento del danno (da liquidarsi in favore del ricorrente secondo i criteri indicati in motivazione) nonché al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
Precisano che solo il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha riscontrato le loro richieste avendo proceduto, nel novembre 2025, ad effettuare un pagamento parziale,
(a fronte di tre distinti bonifici di €. 25.358,25, €.2.148,90 e €.8.655,95, per un totale di €. 36.163,10), inferiore di €. 2.776,19 rispetto ai conteggi (pro-quota) della richiesta del maggio 2025.
I ricorrenti hanno quindi chiesto:
- in via preliminare di accertare e dichiarare la protratta inadempienza delle
Amministrazioni resistenti agli obblighi discendenti dalla sentenza ottemperanda, quanto alla condanna al risarcimento dei danni secondo i criteri di liquidazione in quella sede fissati;
- in via subordinata ed alternativa, assegnare alle medesime Amministrazioni resistenti un congruo termine entro il quale formulare una proposta in ordine alla quantificazione del danno da liquidare, rispettosa dei criteri vincolativamente stabiliti nella predetta sentenza;
- in entrambi i casi - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 4, lettera d)
C.P.A. - la nomina di un Commissario ad acta che possa insediarsi nel caso di ulteriore inerzia onde provvedere, in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, a dare formale ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2689/2024.
2. – Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e poi Ministero della N. 00102/2026 REG.RIC.
Transizione Ecologica) e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente si è costituita l'Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della Pura Vida
s.r.l. in quanto estranea al giudizio conclusosi con la sentenza n. 2689/2024, nonché
l'avvenuta ottemperanza alla medesima sentenza da parte dell'Assessorato regionale
Territorio e Ambiente, in adesione alla richiesta di pagamento “pro quota” formulata dal creditore, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere.
3. - Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
4. – In via preliminare il Collegio esamina l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale per rilevare che la società Pura Vida s.r.l. - medio tempore costituita su iniziativa del Sig. CC per l'esercizio dell'attività di impresa collegata alla c.d.m. n. 60/2017 - non è legittimata a proporre il presente giudizio di ottemperanza.
Come in maniera condivisibile eccepito dalle resistenti Amministrazioni, infatti, la legittimazione processuale in sede di ottemperanza è limitata alla parte vittoriosa in sede di merito, quale unica parte nei cui confronti l'Amministrazione è tenuta ad eseguire la decisione e, in questo caso, ad effettuare i pagamenti.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non quelle che abbiano tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che:
- il ricorso d'ottemperanza costituisce un rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8449; id., sez.
IV, 6 luglio 2022, n. 5621; id., 9 novembre 2019, n. 7675); N. 00102/2026 REG.RIC.
- l'interesse a ricorrere in sede di ottemperanza è il medesimo interesse che sorregge l'azione di cognizione o, come anche è stato detto, si tratta di un “prolungamento in altra forma processuale dell'interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione
e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza” (così testualmente Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2020, n. 818; Cons. Stato, Sez. II, 29 aprile 2025, n. 3625).
5. - Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5.1. - Osserva il Collegio che la sentenza di questa Sezione n. 2689/2024 risulta tuttora non eseguita dal Ministero dell'Ambiente il quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Pertanto va dichiarato l'obbligo del predetto Ministero di conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza n. 2689/2024, provvedendo al pagamento in favore del solo ricorrente LI CC delle somme dovute - come specificate in ricorso e non contestate, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'Ambiente - con facoltà di delegare altro funzionario con idonea competenza tecnica della medesima amministrazione - che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies, co. 8, l n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1, co.
777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai N. 00102/2026 REG.RIC.
sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
5.2. - Quanto alla posizione dell'Assessorato Territorio e Ambiente, il Collegio rileva che il giudizio di ottemperanza, allorquando sia diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza che abbia condannato l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere solo se nelle more del giudizio sia stato eseguito il dovuto pagamento (Consiglio di Stato sez.
IV, 10/01/2019, n.220), in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte dell'istante che, non sollevando alcuna ulteriore pretesa, si dichiara per fatto concludente pienamente soddisfatto.
Nel caso di specie il Collegio, nel prendere atto dell'avvenuto avvio, come da documenti depositati dalla resistente Amministrazione regionale, della procedura di pagamento dell'ulteriore residua somma a suo carico in questa sede reclamata da parte ricorrente (€ 3.675,15), osserva che tale circostanza, non essendosi ancora conclusa detta procedura ed essendo pacifico che la ricorrente non ha ancora riscosso il corrispondente pagamento pro quota, non può determinare la (parziale) cessazione della materia del contendere che opera quando sia intervenuta un'attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez.
II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio
2019, n. 3378), e pertanto una sopravvenienza idonea a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare più alcuna utilità che possa essere recata dalla pronuncia sul merito della causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016,
n. 1332).
Ne consegue che va dichiarato l'obbligo della resistente Amministrazione regionale di completare i necessari adempimenti successivi alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (per come richiamato dalla circolare n. 2 del 9 febbraio 2022 dell'Assessore per dell'Economia) entro il N. 00102/2026 REG.RIC.
termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Si fa riserva di nominare un commissario ad acta che agisca in sostituzione dell'Amministrazione regionale in caso di suo persistente inadempimento e su richiesta di parte ricorrente.
6. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e si liquidano come da dispositivo; possono invece compensarsi nei confronti del resistente Assessorato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di dare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'Ambiente, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV NE, Presidente
CE IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 00102/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CE IE
IL PRESIDENTE
LV NE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00712 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00102/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2026, proposto da
LI CC e Pura Vida S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina
Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile n. 182;
per l'ottemperanza N. 00102/2026 REG.RIC.
alla sentenza n. 2689/2024, pubblicata in data 27.09.2024 con cui la I Sezione del TAR
Sicilia - Palermo, a definizione del giudizio inter partes incoato col n. 930/2017 RG, ha accolto il ricorso proposto dal Signor LI CC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 C.P.A., per “l'accertamento della responsabilità per lesione di interessi legittimi e/o danno ingiusto anche ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, in cui sono incorse le Amministrazioni resistenti, in dipendenza degli illegittimi atti e dei fatti esposti in narrativa, già accertati da Codesto Ecc.mo Tribunale con la sentenza n.1037/2016 (passata in giudicato) e per la consequenziale loro condanna al risarcimento per equivalente di tutti i danni, patrimoniali e non, sin qui subiti e/o subendi dal ricorrente, nella misura appresso quantificata e/o determinata ovvero nella maggiore o minor somma che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di liquidare, anche in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia -
Dipartimento Regionale Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2026 e depositato il 17 gennaio successivo, il Signor LI CC e la società Pura Vida s.r.l. agiscono per l'esecuzione della sentenza del 27 settembre 2024 n. 2689 - passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria) e notificata, ai fini di cui all'art. di cui all'art. 14, del D.L. N. 00102/2026 REG.RIC.
n. 669/1996, in data 20.05.2025 - con cui questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto dal primo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 C.P.A., ha condannato in solido l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Area Marina Protetta delle
LE Egadi al risarcimento del danno (da liquidarsi in favore del ricorrente secondo i criteri indicati in motivazione) nonché al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
Precisano che solo il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha riscontrato le loro richieste avendo proceduto, nel novembre 2025, ad effettuare un pagamento parziale,
(a fronte di tre distinti bonifici di €. 25.358,25, €.2.148,90 e €.8.655,95, per un totale di €. 36.163,10), inferiore di €. 2.776,19 rispetto ai conteggi (pro-quota) della richiesta del maggio 2025.
I ricorrenti hanno quindi chiesto:
- in via preliminare di accertare e dichiarare la protratta inadempienza delle
Amministrazioni resistenti agli obblighi discendenti dalla sentenza ottemperanda, quanto alla condanna al risarcimento dei danni secondo i criteri di liquidazione in quella sede fissati;
- in via subordinata ed alternativa, assegnare alle medesime Amministrazioni resistenti un congruo termine entro il quale formulare una proposta in ordine alla quantificazione del danno da liquidare, rispettosa dei criteri vincolativamente stabiliti nella predetta sentenza;
- in entrambi i casi - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 4, lettera d)
C.P.A. - la nomina di un Commissario ad acta che possa insediarsi nel caso di ulteriore inerzia onde provvedere, in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, a dare formale ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2689/2024.
2. – Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e poi Ministero della N. 00102/2026 REG.RIC.
Transizione Ecologica) e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente si è costituita l'Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della Pura Vida
s.r.l. in quanto estranea al giudizio conclusosi con la sentenza n. 2689/2024, nonché
l'avvenuta ottemperanza alla medesima sentenza da parte dell'Assessorato regionale
Territorio e Ambiente, in adesione alla richiesta di pagamento “pro quota” formulata dal creditore, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere.
3. - Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
4. – In via preliminare il Collegio esamina l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale per rilevare che la società Pura Vida s.r.l. - medio tempore costituita su iniziativa del Sig. CC per l'esercizio dell'attività di impresa collegata alla c.d.m. n. 60/2017 - non è legittimata a proporre il presente giudizio di ottemperanza.
Come in maniera condivisibile eccepito dalle resistenti Amministrazioni, infatti, la legittimazione processuale in sede di ottemperanza è limitata alla parte vittoriosa in sede di merito, quale unica parte nei cui confronti l'Amministrazione è tenuta ad eseguire la decisione e, in questo caso, ad effettuare i pagamenti.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non quelle che abbiano tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che:
- il ricorso d'ottemperanza costituisce un rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8449; id., sez.
IV, 6 luglio 2022, n. 5621; id., 9 novembre 2019, n. 7675); N. 00102/2026 REG.RIC.
- l'interesse a ricorrere in sede di ottemperanza è il medesimo interesse che sorregge l'azione di cognizione o, come anche è stato detto, si tratta di un “prolungamento in altra forma processuale dell'interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione
e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza” (così testualmente Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2020, n. 818; Cons. Stato, Sez. II, 29 aprile 2025, n. 3625).
5. - Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5.1. - Osserva il Collegio che la sentenza di questa Sezione n. 2689/2024 risulta tuttora non eseguita dal Ministero dell'Ambiente il quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Pertanto va dichiarato l'obbligo del predetto Ministero di conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza n. 2689/2024, provvedendo al pagamento in favore del solo ricorrente LI CC delle somme dovute - come specificate in ricorso e non contestate, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'Ambiente - con facoltà di delegare altro funzionario con idonea competenza tecnica della medesima amministrazione - che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies, co. 8, l n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1, co.
777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai N. 00102/2026 REG.RIC.
sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
5.2. - Quanto alla posizione dell'Assessorato Territorio e Ambiente, il Collegio rileva che il giudizio di ottemperanza, allorquando sia diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza che abbia condannato l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere solo se nelle more del giudizio sia stato eseguito il dovuto pagamento (Consiglio di Stato sez.
IV, 10/01/2019, n.220), in assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte dell'istante che, non sollevando alcuna ulteriore pretesa, si dichiara per fatto concludente pienamente soddisfatto.
Nel caso di specie il Collegio, nel prendere atto dell'avvenuto avvio, come da documenti depositati dalla resistente Amministrazione regionale, della procedura di pagamento dell'ulteriore residua somma a suo carico in questa sede reclamata da parte ricorrente (€ 3.675,15), osserva che tale circostanza, non essendosi ancora conclusa detta procedura ed essendo pacifico che la ricorrente non ha ancora riscosso il corrispondente pagamento pro quota, non può determinare la (parziale) cessazione della materia del contendere che opera quando sia intervenuta un'attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez.
II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio
2019, n. 3378), e pertanto una sopravvenienza idonea a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare più alcuna utilità che possa essere recata dalla pronuncia sul merito della causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016,
n. 1332).
Ne consegue che va dichiarato l'obbligo della resistente Amministrazione regionale di completare i necessari adempimenti successivi alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (per come richiamato dalla circolare n. 2 del 9 febbraio 2022 dell'Assessore per dell'Economia) entro il N. 00102/2026 REG.RIC.
termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Si fa riserva di nominare un commissario ad acta che agisca in sostituzione dell'Amministrazione regionale in caso di suo persistente inadempimento e su richiesta di parte ricorrente.
6. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e si liquidano come da dispositivo; possono invece compensarsi nei confronti del resistente Assessorato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di dare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'Ambiente, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV NE, Presidente
CE IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario N. 00102/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CE IE
IL PRESIDENTE
LV NE
IL SEGRETARIO