Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
C.S.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
RICORSO EX ARTT. 12, 13, 13 LEGGE 104/92 PER ANNULLAMENTO DEL PROT. N. -OMISSIS-;
del PEI 2024/2025 ove lesivo per i ricorrenti secondo quanto infra precisato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Rilevato che i ricorrenti sono genitori del minore -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-affetto da “Difficoltà di apprendimento scolastico e immaturità psicoaffettiva in soggetto con morbo di Hishprung trattato chirurgicamente con confezionamento di cecostomia”, e per tali patologie è stato riconosciuto: “portatore di handicap, (Art.3 comma 3)”.
egli frequenta, nell’anno scolastico 2025/2026, l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS- inserito nella-OMISSIS-
La Commissione Medica dell’Asl -OMISSIS-, a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha richiesto per il minore un rapporto individualizzato in deroga.
1.1. I ricorrenti si dolgono che a causa di tali patologie il minore ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia. Tuttavia l’Istituto Scolastico che frequenta il minore diversamente abile, nonostante la sussistenza delle gravi patologie suindicate, ha riconosciuto un sostegno di 18 ore, giusto provvedimento del d.s. prot. n.-OMISSIS-qui impugnato.
Per i deducenti, dunque, le 18 (diciotto) ore di sostegno, assegnate per l’anno scolastico 2025/2026, sono da ritenersi assolutamente inadeguate, non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza, ovvero 30 ore settimanali, ma soprattutto rispetto alle patologie da cui è affetto il minore. Nel PEI per l’anno scolastico 2024/2025, per il minore sono state richieste n. 18 ore settimanali di sostegno su un totale di n. 30 ore di frequenza scolastica. Tale determinazione risulta illogica, incongruente e manifestamente inadeguata rispetto al quadro funzionale e ai bisogni educativi specifici del minore, così come descritti nel medesimo PEI.
3. Atteso che il MIM di è costituito il 24.10.2025 producendo gli atti procedimentali.
4. Rilevato che l’ASL -OMISSIS-, con la diagnosi funzionale redatta per l’a.s. 2021/2022 ha prescritto per il minore, stante la gravità della sua patologia ex art 3, co. 3, l. n. 104/92, il “rapporto in deroga per gravità”, che secondo la giurisprudenza della Sezione equivale all’attribuzione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza settimanale.
5. Osservato che il PEI per il 2024/2025 (all.3 unito al ricorso) afferma che per l’a. s. successivo il numero delle ore di sostegno necessarie al minore è pari a sole 18 ed è pertanto illegittimo, e viene anch’esso qui gravato al pari del provvedimento del d.s. n. -OMISSIS- essendo atto a condizionare rilevantemente la determinazione delle ore di sostegno per l’ a.s. in corso.
6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
6.1 Rilevato, infatti che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione, con gli impugnati provvedimenti (compreso il PEI 2024/2025), non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
7. Considerato che pur non essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; b) la richiamata diagnosi funzionale che prescrive il rapporto on deroga per gravità; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
8. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato provvedimento sopra citato del d.s. e il PEI 2024/2025, nella parte lesiva per i ricorrenti, devono essere annullati, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 7 (sette) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore il massimo possibile delle ore di sostegno scolastico, in numero di 30 (trenta) settimanali.
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuare entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione all’avvocato Anna Romano, antistataria ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso NO, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alfonso NO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.