TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2076/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 C.F._1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. PAPARATTO ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega Controparte_1 C.F._2
a margine in calce dall'avv. CARACCIOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI, 11 20025 LEGNANO presso lo studio del medesimo
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese negli scritti difensivi.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato dopo aver dedotto di aver Parte_1 stipulato un contratto di finanziamento il 26.11.2021 con Compass Banca s.p.a. per l'importo di
€24.032,68, di cui €15.000,00 (somma direttamente versata sul proprio conto corrente) a titolo di prestito al fine di destinarlo a garantire l'avviamento della Marybell s.r.l.s., nonché di aver versato la somma di €15.003,54 sul conto corrente di detta società e dell'avvenuto versamento, dal 30.12.2021 al 14.5.2024, a titolo di restituzione, sul proprio conto corrente da parte di , in qualità di legale rappresentante della Marybell s.r.l.s, a mezzo Controparte_1 CP_ bonifici dal conto intestato a detta società o dal conto personale della o del coniuge di costei, , del solo importo di €3.287,73, riferibile a detto finanziamento e con Controparte_2 valore di riconoscimento di debito, senza null'altro restituire nonostante i solleciti e la negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio per ottenere la restituzione Controparte_1 della somma complessiva di €20.744,95, oltre interessi di mora, quale credito ancora vantato CP_ nei confronti della per detto finanziamento.
pagina 1 di 5 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, solo all'esito dell'udienza di trattazione si è costituita CP_ la , nella qualità di l.r. p.t. della Marybell s.r.l.s., che ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto destituite di fondamento in relazione sia alla dedotta conclusione di un contratto di mutuo inter partes (avendo, proprio per ammissione attorea, ricevuto dette somme per finalità di investimento e capitalizzazione della società, di cui la moglie dell'attore, Per_1
, era socia al 50%, e, dunque, volte alla gestione comune e investimento condiviso tra i
[...] nuclei familiari delle due socie -evidenziando, d'altro canto, il proprio contributo all'avviamento societario con lavori per oltre €30.000,00 svolti dal proprio coniuge per ristrutturare i locali societari-); sia all'esistenza di un credito della controparte, di cui chiedeva, in via subordinata, venisse dichiarata l'avvenuta estinzione (anche parziale) a fronte sia dell'appropriazione indebita di beni societari (beni presenti in magazzino, bancone bar, ecc.) da parte dell'attore e della di lui consorte;
sia all'erronea richiesta del quantum debeatur (avendo l'attore chiesto la restituzione non solo delle somme versate alla società, ma anche dei costi del finanziamento concluso con la Compass Banca, rapporto cui la convenuta era completamente estranea, ed ancora evidenziando, senza nulla riconoscere, da un lato, che l'attore non aveva riferito di aver ricevuto altri pagamenti, dall'altro, la non applicabilità degli interessi di mora). Infine, rilevava il CP_ difetto di legittimazione passiva della , essendo la Marybell s.r.l.s. società dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, come tale, unica chiamata a rispondere delle obbligazioni CP_ sociali, mentre la era solo l'organo rappresentativo della persona giuridica. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite e ritenuta matura per la decisione, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025. Dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti di causa nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che l'azione esperita dall'attore è volta ad ottenere la restituzione della somma complessiva di €20.744,95, oltre interessi di mora, quale credito non restituito da parte della convenuta a fronte di un prestito volto a garantire l'avviamento della società (come asseritamente da lui riferito) ovvero per finalità di investimento e capitalizzazione della società (come ricostruito da parte convenuta). Ciò posto, all'esito del processo sono incontestati (stante la mancata specifica confutazione da parte dell'attore di quanto riferito negli atti difensivi dal convenuto) e/o documentalmente provati (cfr. documentazione prodotta sia da parte attrice sia da parte convenuta)
- l'avvenuto versamento da parte dell'attore della somma di €15.003,54 (dopo aver ottenuto un finanziamento, descritto in contratto per “spese familiari”, da Compass Banca per €24.032,68, di cui solo €15.000 a titolo di prestito e la restante somma a titolo di interessi, rapporto cui la parte convenuta risultava completamente estranea) sul conto corrente della Marybell s.r.l.s. CP_ (società di cui socie al 50% erano la e la moglie dell'attore, ) a mezzo di Persona_1 tre bonifici di €5.001,28 cadauno recanti la dicitura “ ”; Parte_2
- la gestione comune e l'investimento condiviso della società da parte dei nuclei familiari delle due socie a mezzo di prestazioni d'opera ed erogazioni di denaro, tali da poter configurare prestazioni di soci occulti;
- i versamenti sul conto corrente dell'attore di somme a mezzo bonifici dal conto intestato alla CP_ Marybell s.r.l.s, dal conto personale della o del coniuge di costei, (per Controparte_2
l'importo di €3.287,73, ma comunque privi di causali e di cui solo un paio recano diciture vaghe come “finanziamento, 2 rata”); pagina 2 di 5 - la caratteristica della Marybell s.r.l.s, quale società di capitali, e, dunque, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, delle cui obbligazioni risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio;
permanendo, per contro, il conflitto sul titolo della consegna di tali importi (a titolo di prestito, a dire dell'attore, o per finalità di investimento e capitalizzazione della società, a dire della convenuta). Premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, deve subito rilevarsi come la domanda di parte attrice di condanna della convenuta alla restituzione di somme conferite a titolo di mutuo risulti infondata e debba, quindi, essere rigettata. Occorre, sull'argomento, in primo luogo evidenziare come il mutuo vada annoverato tra i contratti reali e, come tale, si perfezioni con la sola consegna di una quantità di denaro o di altre cose fungibili o con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa. Trattasi di un contratto unilaterale con obbligazione a carico di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma di denaro, soltanto l'obbligazione del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa: la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere ex art.2697 c.c. ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (v.Cass.8386/2009; Cas.24328/2017). Ciò posto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.27372/2021, Cass.30944/2018, Cass.9541/2010, Cass.17410/2020, Cass. 35959/2021), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, non solo la datio ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (v. Cass.24328/2017, Cass.20740/2009, Cass.3642/2004). La consegna di somme di denaro non vale a fondare la domanda di restituzione, laddove l'accipiens, pur confermandone la consegna, non confermi il titolo ex adverso vantato alla base della domanda restitutoria, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. pagina 3 di 5 Logica conseguenza è che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex plurimis Cass.9541/2010, Cass.30944/2018). Al contempo, pur tuttavia, la domanda restitutoria va adeguatamente valutata e il relativo eventuale rigetto impone cautela, dovendo tenersi conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass.17050/2014). E' noto, infatti, che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sicché s'impone di dover verificare la sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, onde accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (v. Cass. 17410/2020). Ebbene, l'attore, nella fattispecie concreta in esame, a fronte della contestazione del titolo della dazione degli importi de quibus, si è limitato a dedurre che trattavasi di somme conferite per avviare la società, ma non ha fornito prova (né ha chiesto di poter provare), oltre alla avvenuta consegna del denaro, anche l'obbligo di relativa restituzione a titolo di mutuo (contratto di cui peraltro non è richiesta alcuna forma né ad substantiam actus né ad probationem actus, ma che di certo avrebbe agevolato la prova) in capo all'accipiens, sicché, in ossequio alle su indicate statuizioni della Suprema Corte, in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto di questa domanda. Sulla scorta di quanto dedotto dall'attore, parte convenuta ha, al contrario, eccepito che la causale della consegna del denaro fosse per finalità di investimento e capitalizzazione della società, In tema di società di capitali, è noto che le dazioni di denaro in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, …), e, dunque, sostanzialmente a titolo di mutuo oppure di apporto al patrimonio della società: la qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato l'attore in restituzione (che nel caso di specie è mancata), deve trarsi, non tanto dalla denominazione dell'erogazione, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio (nel caso in esame non prodotto agli atti di causa né ne è stata richiesta la produzione), da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento.
pagina 4 di 5 Ebbene, parte attrice non ha fornito prova né ha offerto una serie di indizi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare l'avvenuta erogazione dell'importo de quo a titolo di mutuo (con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza), e non invece di un mero versamento destinato "in conto capitale" (o altre simili denominazioni, ma, come tale, che non dà luogo ad un credito esigibile se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione). Infine, per completezza di trattazione deve evidenziarsi che, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte convenuta, tantomeno possano ritenersi quale riconoscimento di debito (o comunque tali da accreditare la ricostruzione offerta dall'attore) le sparute, ambigue e non concordi causali dei bonifici avvenuti in favore dell'attore. Logico corollario è che va necessariamente fatto ricorso al principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Pertanto, devono essere rigettate le domande spiegate dall'attore. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi l'attività decisionale), della difficoltà delle questioni trattate e del valore indeterminabile della controversia come indicato da parte attrice in sede di iscrizione a ruolo della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025
Il Giudice A.D'Elia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2076/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a Parte_1 C.F._1 margine in calce all'atto di citazione dall'avv. PAPARATTO ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega Controparte_1 C.F._2
a margine in calce dall'avv. CARACCIOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI, 11 20025 LEGNANO presso lo studio del medesimo
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rese negli scritti difensivi.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato dopo aver dedotto di aver Parte_1 stipulato un contratto di finanziamento il 26.11.2021 con Compass Banca s.p.a. per l'importo di
€24.032,68, di cui €15.000,00 (somma direttamente versata sul proprio conto corrente) a titolo di prestito al fine di destinarlo a garantire l'avviamento della Marybell s.r.l.s., nonché di aver versato la somma di €15.003,54 sul conto corrente di detta società e dell'avvenuto versamento, dal 30.12.2021 al 14.5.2024, a titolo di restituzione, sul proprio conto corrente da parte di , in qualità di legale rappresentante della Marybell s.r.l.s, a mezzo Controparte_1 CP_ bonifici dal conto intestato a detta società o dal conto personale della o del coniuge di costei, , del solo importo di €3.287,73, riferibile a detto finanziamento e con Controparte_2 valore di riconoscimento di debito, senza null'altro restituire nonostante i solleciti e la negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio per ottenere la restituzione Controparte_1 della somma complessiva di €20.744,95, oltre interessi di mora, quale credito ancora vantato CP_ nei confronti della per detto finanziamento.
pagina 1 di 5 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, solo all'esito dell'udienza di trattazione si è costituita CP_ la , nella qualità di l.r. p.t. della Marybell s.r.l.s., che ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto destituite di fondamento in relazione sia alla dedotta conclusione di un contratto di mutuo inter partes (avendo, proprio per ammissione attorea, ricevuto dette somme per finalità di investimento e capitalizzazione della società, di cui la moglie dell'attore, Per_1
, era socia al 50%, e, dunque, volte alla gestione comune e investimento condiviso tra i
[...] nuclei familiari delle due socie -evidenziando, d'altro canto, il proprio contributo all'avviamento societario con lavori per oltre €30.000,00 svolti dal proprio coniuge per ristrutturare i locali societari-); sia all'esistenza di un credito della controparte, di cui chiedeva, in via subordinata, venisse dichiarata l'avvenuta estinzione (anche parziale) a fronte sia dell'appropriazione indebita di beni societari (beni presenti in magazzino, bancone bar, ecc.) da parte dell'attore e della di lui consorte;
sia all'erronea richiesta del quantum debeatur (avendo l'attore chiesto la restituzione non solo delle somme versate alla società, ma anche dei costi del finanziamento concluso con la Compass Banca, rapporto cui la convenuta era completamente estranea, ed ancora evidenziando, senza nulla riconoscere, da un lato, che l'attore non aveva riferito di aver ricevuto altri pagamenti, dall'altro, la non applicabilità degli interessi di mora). Infine, rilevava il CP_ difetto di legittimazione passiva della , essendo la Marybell s.r.l.s. società dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, come tale, unica chiamata a rispondere delle obbligazioni CP_ sociali, mentre la era solo l'organo rappresentativo della persona giuridica. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite e ritenuta matura per la decisione, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025. Dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti di causa nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che l'azione esperita dall'attore è volta ad ottenere la restituzione della somma complessiva di €20.744,95, oltre interessi di mora, quale credito non restituito da parte della convenuta a fronte di un prestito volto a garantire l'avviamento della società (come asseritamente da lui riferito) ovvero per finalità di investimento e capitalizzazione della società (come ricostruito da parte convenuta). Ciò posto, all'esito del processo sono incontestati (stante la mancata specifica confutazione da parte dell'attore di quanto riferito negli atti difensivi dal convenuto) e/o documentalmente provati (cfr. documentazione prodotta sia da parte attrice sia da parte convenuta)
- l'avvenuto versamento da parte dell'attore della somma di €15.003,54 (dopo aver ottenuto un finanziamento, descritto in contratto per “spese familiari”, da Compass Banca per €24.032,68, di cui solo €15.000 a titolo di prestito e la restante somma a titolo di interessi, rapporto cui la parte convenuta risultava completamente estranea) sul conto corrente della Marybell s.r.l.s. CP_ (società di cui socie al 50% erano la e la moglie dell'attore, ) a mezzo di Persona_1 tre bonifici di €5.001,28 cadauno recanti la dicitura “ ”; Parte_2
- la gestione comune e l'investimento condiviso della società da parte dei nuclei familiari delle due socie a mezzo di prestazioni d'opera ed erogazioni di denaro, tali da poter configurare prestazioni di soci occulti;
- i versamenti sul conto corrente dell'attore di somme a mezzo bonifici dal conto intestato alla CP_ Marybell s.r.l.s, dal conto personale della o del coniuge di costei, (per Controparte_2
l'importo di €3.287,73, ma comunque privi di causali e di cui solo un paio recano diciture vaghe come “finanziamento, 2 rata”); pagina 2 di 5 - la caratteristica della Marybell s.r.l.s, quale società di capitali, e, dunque, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, delle cui obbligazioni risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio;
permanendo, per contro, il conflitto sul titolo della consegna di tali importi (a titolo di prestito, a dire dell'attore, o per finalità di investimento e capitalizzazione della società, a dire della convenuta). Premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, deve subito rilevarsi come la domanda di parte attrice di condanna della convenuta alla restituzione di somme conferite a titolo di mutuo risulti infondata e debba, quindi, essere rigettata. Occorre, sull'argomento, in primo luogo evidenziare come il mutuo vada annoverato tra i contratti reali e, come tale, si perfezioni con la sola consegna di una quantità di denaro o di altre cose fungibili o con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa. Trattasi di un contratto unilaterale con obbligazione a carico di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma di denaro, soltanto l'obbligazione del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa: la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere ex art.2697 c.c. ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (v.Cass.8386/2009; Cas.24328/2017). Ciò posto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.27372/2021, Cass.30944/2018, Cass.9541/2010, Cass.17410/2020, Cass. 35959/2021), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, non solo la datio ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Ciò in quanto l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (v. Cass.24328/2017, Cass.20740/2009, Cass.3642/2004). La consegna di somme di denaro non vale a fondare la domanda di restituzione, laddove l'accipiens, pur confermandone la consegna, non confermi il titolo ex adverso vantato alla base della domanda restitutoria, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. pagina 3 di 5 Logica conseguenza è che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. ex plurimis Cass.9541/2010, Cass.30944/2018). Al contempo, pur tuttavia, la domanda restitutoria va adeguatamente valutata e il relativo eventuale rigetto impone cautela, dovendo tenersi conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass.17050/2014). E' noto, infatti, che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sicché s'impone di dover verificare la sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, onde accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (v. Cass. 17410/2020). Ebbene, l'attore, nella fattispecie concreta in esame, a fronte della contestazione del titolo della dazione degli importi de quibus, si è limitato a dedurre che trattavasi di somme conferite per avviare la società, ma non ha fornito prova (né ha chiesto di poter provare), oltre alla avvenuta consegna del denaro, anche l'obbligo di relativa restituzione a titolo di mutuo (contratto di cui peraltro non è richiesta alcuna forma né ad substantiam actus né ad probationem actus, ma che di certo avrebbe agevolato la prova) in capo all'accipiens, sicché, in ossequio alle su indicate statuizioni della Suprema Corte, in applicazione del principio del riparto dell'onere della prova, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti con conseguente rigetto di questa domanda. Sulla scorta di quanto dedotto dall'attore, parte convenuta ha, al contrario, eccepito che la causale della consegna del denaro fosse per finalità di investimento e capitalizzazione della società, In tema di società di capitali, è noto che le dazioni di denaro in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, …), e, dunque, sostanzialmente a titolo di mutuo oppure di apporto al patrimonio della società: la qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato l'attore in restituzione (che nel caso di specie è mancata), deve trarsi, non tanto dalla denominazione dell'erogazione, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio (nel caso in esame non prodotto agli atti di causa né ne è stata richiesta la produzione), da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento.
pagina 4 di 5 Ebbene, parte attrice non ha fornito prova né ha offerto una serie di indizi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare l'avvenuta erogazione dell'importo de quo a titolo di mutuo (con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza), e non invece di un mero versamento destinato "in conto capitale" (o altre simili denominazioni, ma, come tale, che non dà luogo ad un credito esigibile se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione). Infine, per completezza di trattazione deve evidenziarsi che, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte convenuta, tantomeno possano ritenersi quale riconoscimento di debito (o comunque tali da accreditare la ricostruzione offerta dall'attore) le sparute, ambigue e non concordi causali dei bonifici avvenuti in favore dell'attore. Logico corollario è che va necessariamente fatto ricorso al principio dell'onere della prova ex art.2697 c.c., in virtù del quale onus probandi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Pertanto, devono essere rigettate le domande spiegate dall'attore. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (esclusa quindi l'attività decisionale), della difficoltà delle questioni trattate e del valore indeterminabile della controversia come indicato da parte attrice in sede di iscrizione a ruolo della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025
Il Giudice A.D'Elia
pagina 5 di 5