Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Antonella Palamara, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa
DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Don Giovanni Minzoni 231/a presso lo studio dell'avv. Edoardo Carlo Antonio Vagginelli, che lo rappresenta e difende per procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO sito a Caltanissetta in Via Redentore n. 110, codice fiscale , in persona P_ P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Rochester n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vetri, che lo rappresenta e difende per procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto - conclusioni delle parti: per l'attore come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 24 gennaio 2025 del seguente tenore: “Premesso che con ordinanza del 17.10.24 il sig. Giudice assegnatario del procedimento ha fissato l'udienza del 27 marzo 2025, ore 9,15 per la rimessione della causa in decisione ed il termine di 60 giorni prima di detta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 c.p.c., il sig. , come sopra rappresentato e difeso, così Parte_1
conclude: preliminarmente, rimettere la causa in trattazione, revocando sul punto la predetta ordinanza, per ivi disporre CTU al fine di determinare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa, oggetto della domanda svolta da parte attrice, in considerazione della sua totale inagibilità, così come si evince dalle relazioni peritali in atti e dalla documentazione fotografica a corredo;
indi, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza anche in via istruttoria ed incidentale, eccezione e difesa, riportandosi integralmente alle
per l'effetto, condannare il convenuto, il persona dell'amministratore P_ pro tempore, al pagamento della somma di € 13.287,47 oltre al saldo ancora eventualmente dovuto al CTU o in quella maggiore o minore somma che sarà eventualmente accertata nel corso del giudizio o ritenuta equa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”; per il convenuto come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 13 gennaio 2025 del seguente tenore: “si insiste nel contenuto tutto della comparsa di costituzione e se ne chiede
l'integrale accoglimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2024 , dichiaratosi proprietario, Parte_1 unitamente alla moglie , di un appartamento posto al sesto piano dell'edificio sito a Parte_2
Caltanissetta in Via Redentore n. 110, ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il
Controparte_2
--- che nel corso dell'anno 2019 il suo appartamento era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante lastrico di copertura dello stabile condominiale, tali da danneggiare gravemente detto appartamento e da renderlo inabitabile;
- che per tale ragione, nel dicembre 2019, aveva conferito incarico al geom. per Controparte_3
accertare lo stato dei luoghi e la causa di tali infiltrazioni;
--- che, all'esito degli accertamenti tecnici, era merso che la guaina di copertura del lastrico solare si era gravemente danneggiata a causa della sua mancata manutenzione e della lunga esposizione agli agenti atmosferici, essendosi verificate numerose crepe dalle quali l'acqua piovana si era infiltrata verso il sottostante suo appartamento;
--- che al fine di porre immediato rimedio a tale situazione, il cui procrastinarsi avrebbe determinato l'aggravarsi del deterioramento della copertura del fabbricato e il conseguente CP_4
ulteriore aggravamento del sottostante appartamento, aveva eseguito, a sua cura e spese, dei lavori di riparazione di due terrazze di copertura del fabbricato, di sua esclusiva proprietà;
--- che in data 29 luglio 2020 i condomini, riuniti in assemblea straordinaria, avevano deliberato a maggioranza di ratificare il suo operato e le spese da lui anticipate erano state ripartite tra i condomini ed a lui rimborsate;
--- che nella stessa assemblea i condomini avevano riconosciuto altresì dovuto il risarcimento dei danni verificatisi nel suo appartamento a causa delle suddette infiltrazioni “o da qualsiasi altra causa collegata ad omessa manutenzione di parti comuni”, previa ispezione di tale appartamento e stima delle relative spese, pur riconoscendone la sussistenza;
--- che a tal fine, in data 18 maggio 2021, aveva conferito incarico ad una ditta specializzata in lavori edili per la redazione del necessario computo metrico-estimativo e la determinazione del costo complessivo dei lavori da eseguirsi, il cui ammontare era risultato pari ad €. 4.672,33;
--- che, pertanto, aveva dato inizio ai lavori di ripristino del suo appartamento ma poiché secondo alcuni condomini il computo estimativo comprendeva delle opere non conseguenti alle infiltrazioni, gli stessi erano stati sospesi nonostante che altri condomini, tra i quali anch'egli, avessero già versato all'amministratore la loro quota al fine di finanziare le complessive spese di ripristino;
--- che, conseguentemente, era stato revocato l'incarico alla ditta appaltatrice;
--- che l'amministratore condominiale subentrato al precedente che era stato revocato, si era adoperato per ottenere altro computo metrico ed acquisire un preventivo di spesa ma, nonostante reiterate convocazioni aventi per oggetto all'ordine del giorno l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'appartamento, l'assemblea dei condomini non aveva deliberato a causa del mancato raggiungimento del quorum costitutivo di legge;
--- che tale indefinito protrarsi delle decisioni in merito alle opere da eseguire ed al riparto dei relativi costi, aveva aggravato ulteriormente lo stato dei luoghi e le conseguenti spese di ripristino e comunque aveva sottratto e continuava a sottrarre l'immobile alla disponibilità ed al pieno godimento di esso attore;
--- che tale situazione aveva reso necessario ed urgente un accertamento tecnico volto all'attuale determinazione ed esatta quantificazione dei danni, sicché, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., aveva adito questo tribunale che, in accoglimento della domanda, aveva nominato l'ing. Persona_1
Esperito (proc. n. 524/2023), il quale, dopo avere esperito inutilmente il tentativo di
[...]
conciliazione, in data 12 marzo 2024 aveva depositato la relazione peritale, rispondendo altresì alle osservazioni del resistente e concludendo che l'ammontare dei danni ascendeva ad € P_
5.944,97 oltre IVA;
--- che il protrarsi dell'inadempimento del , determinato anche dalla mancata P_ costituzione dell'organo assembleare, gli aveva inoltre impedito per un lunghissimo arco temporale,
e continuava ad impedirgli, di utilizzare l'immobile di sua proprietà, di metterlo “a reddito” e di percepire il suo valore locativo, con conseguente ulteriore danno, sotto il profilo del lucro cessante, da quantificarsi anche in via equitativa in €. 5.400,.00 pari a n. 36 mensilità per un valore locativo simbolico di €. 150,00 mensili;
--- che egli aveva dovuto inoltre sostenere le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo consistenti nel pagamento del contributo unificato e dei bolli necessari per la proposizione del ricorso (€. 118,50), nel pagamento dell'acconto dei corrispettivi che saranno liquidati al CTU (€. 624,00) e degli onorari di difesa (€. 1.200,00) determinati secondo il vigente
D.M. 55/2014, il tutto per un ammontare complessivo di €. 13.287,47, cui va aggiunto l'eventuale saldo dei compensi che verranno liquidati al CTU ing. Per_1
--- che la proposta di negoziazione assistita da lui inviata, a mezzo del suo procuratore, in data 20 febbraio 2024, all'amministratore del condominio aveva dato esito negativo.
1.1. Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha quindi concluso chiedendo “accertare e dichiarare che il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, è obbligato P_ al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore, per le causali esposte in narrativa, quantificati in complessivi €. 13.287,47 oltre al saldo ancora eventualmente dovuto al CTU o in quella maggiore
o minore somma che sarà eventualmente accertata nel corso del giudizio o ritenuta equa: per
l'effetto, condannare il convenuto, il persona dell'amministratore pro tempore, al P_ pagamento della somma di € 13.287,47 oltre al saldo ancora eventualmente dovuto al CTU o in quella maggiore o minore somma che sarà eventualmente accertata nel corso del giudizio o ritenuta equa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Il si è costituito con comparsa depositata telematicamente il 22 aprile 2024, con P_
la quale, nel resistere alla domanda, ha esposto in fatto:
--- che dalla stessa narrazione dell'attore, non poteva dubitarsi che i danni presumibilmente patiti nell'immobile di sua proprietà non soltanto erano collocabili temporalmente nell'anno 2019, ma, cosa ancora più rilevante, per come ampiamente illustrato nel corso del procedimento per ATP, il
Sig. aveva effettuato delle lavorazioni che esulavano dal danno lamentato e dalla causa Pt_1 indicata, tant'è che nel computo metrico impiegato a supporto della ATP dall'attore, la quantifica dei danni era risultata quasi il doppio rispetto a quella poi in effetti riconosciuta reale dal CTU;
--- che era stato lo stesso consulente a dare atto di avere trovato, al tempo delle operazioni,
l'immobile per intero con in corso dei lavori di manutenzione parzialmente eseguiti, addirittura con alcune stanze aventi le mura portate allo stato grezzo;
--- che nell'ottobre 2022 la sig.ra figlia di un condomino, avendo sentito rumori Tes_1 Parte_3 di cantiere provenienti dall'appartamento del , vi si era recata ed aveva appurato che Pt_1
l'appartamento era stato per intero messo in ristrutturazione, senza che i condomini avessero avuto l'opportunità di ispezionarlo al fine di constatare quali fossero state le parti coinvolte dalle infiltrazioni, per come stabilito in assemblea, né di approvare un qualche preventivo;
--- che il aveva da sempre mostrato disponibilità a corrispondere il giusto dovuto, sia in P_
fase preprocessuale che a seguito della introduzione del procedimento per ATP, ma che non poteva ritenersi legittima la richiesta di danni avanzata in quel procedimento per quasi 10.000 euro, ulteriormente incrementata nel presente procedimento fino ad un importo di quasi 14.000,00 euro, ivi comprese le spese del predetto procedimento nonostante il , per il tramite del suo P_
difensore, avesse rappresentato di essere pronto a riconoscere il quanto dovuto;
--- che non solo le richieste apparivano generiche e sommarie, ma soprattutto si avanzano richieste risarcitorie su un immobile che dal 2019 era stato in maniera continuativa a disposizione esclusiva del sig. e lo stesso, non soltanto non aveva posto in essere alcuna attività tesa a limitare le Pt_1
problematiche riscontrate, ma aveva anche proceduto a mutare i luoghi senza consentire ad alcuno di procedere ad una fedele constatazione dello stato degli stessi;
--- che, pertanto, la ulteriore iniziativa processuale assumeva, alla luce di tutte le circostanze sopra enucleate, i caratteri della temerarietà sia perché rispetto alle somme di cui all'ATP il P_
aveva manifestato la volontà di pagare senza tentennamenti, detratte le somme già corrisposte, sia perché l'ulteriore richiesta risarcitoria vertente sul mancato godimento dell'immobile era sfornita di quasivoglia prova documentalmente apprezzabile;
--- che la costituzione nel procedimento di ATP si era reso necessario proprio perché l'ammontare del risarcimento chiesto dall'attore aveva sempre avuto oscillazioni importanti di prezzo, prova ne era, da ultimo, l'esito della quantifica del CTU, quasi della metà rispetto alla somma richiesta dal
, tanto da legittimare la richiesta di conferma alla condanna delle spese già così disposte del Pt_1
pagamento del compenso del CTU, oltre che quelle processuali e delle spese legali che il ha dovuto affrontare per tale giudizio;
P_
--- che la descrizione dell'appartamento dell'attore data dal CTU faceva sorgere il legittimo dubbio della difformità di tale unità immobiliare, tale da legittimare la richiesta di verifica attraverso apposita consulenza d'ufficio, e da subordinare il versamento all'attore di quanto a lui dovuto, detratte le somme già corrisposte, previa la verifica della predetta conformità abitativa;
--- che in relazione a tale profilo l'elaborato peritale era suscettibile di nette censure laddove l'ausiliario non aveva tenuto in considerazione la mutazione dei luoghi ad opera di , non Pt_1
potendo così distinguere i danni eventualmente di diretta derivazione delle riferite infiltrazioni, dalle opere di ristrutturazione effettuate per piacere del proprietario;
--- che in relazione alla richiesta di un'ulteriore corresponsione di indennizzo per l'asserita mancata messa a reddito del proprio immobile, l'immobile di cui trattasi era sempre stato in uso dei familiari del sig. e mai locato a terzi, tanto è vero che l'attore non era stato in grado di allegare Pt_1
documentazione afferente tale presunta perdita di reddito.
2.1. In punto di diritto il convenuto ha dedotto:
--- A) la violazione dell'art. 2697 cod. civ. non avendo l'attore fornito la prova, a suo carico, dell'an
e del quantum del presunto danno da mancata messa a reddito dell'immobile e delle ulteriori voci di asserito danno in relazione alle quali i computi metrici ed i verbali assembleari prodotti dalla controparte non posseggono la minima valenza probatoria rispetto al chiesto risarcimento;
--- B) la responsabilità ex art. 1227, 2° comma, cod. civ. dell'attore per avere atteso dal 2019, epoca in cui egli stesso aveva collocato il verificarsi delle infiltrazioni, fino al 2023, allorché aveva attivato le procedure giudiziali nonostante il comportamento collaborativo e di buona fede posto dal convenuto, senza nel frattempo preoccuparsi minimamente di porvi rimedio o di P_
adoperarsi per evitare i danni poi verificatisi, con conseguente esclusiva responsabilità del . Pt_1
2.2. Il convenuto ha quindi concluso chiedendo al tribunale: “§ Nel merito, dire e P_
dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, infondate le richieste siccome formulate dall'attore sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea;
e segnatamente, dichiarare la esclusiva responsabilità per quanto derivato in capo al sig. ai Pt_1 sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1227 c.c.;
§ In subordine fare applicazione del comma primo dell'art. 1227 c.c. per le ragioni ampiamente esplicate in narrativa.
§ - Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3. Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la difesa dell'attore ha contestato le argomentazioni e deduzioni del convenuto, evidenziando, in particolare, come quest'ultimo avesse ingiustamente cercato di far apparire l'attore come un approfittatore che voglia illecitamente lucrare facendo
“lievitare” il danno in effetti patito, al fine di ottenere una ingiusta locupletazione e come, invece, lo si fosse adoperato con numerose iniziative e come fosse stato il , con il proprio Pt_1 P_
comportamento, ad aggravare il danno arrecato, non essendo nemmeno riuscito a deliberare in merito all'approvazione dei lavori da eseguire, pur avendo più volte convocato l'assemblea dei condomini.
Ha inoltre dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla questione della consistenza del l'appartamento di parte attrice e della conformità dell'immobile in quanto del tutto estranea all'oggetto del contendere, benché esplicativa della condotta tenuta dal condominio, che, pur ammettendo labialmente la sussistenza del proprio obbligo risarcitorio, aveva posto e continuava a porre una serie di ostacoli e di atteggiamenti dilatori ed ostruzionistici che di fatto avevano aggravato e dilatato nel tempo il diritto dell'attore al ripristino dello status quo ante.
4. Con ordinanza riservata del 17 ottobre 2024 è stata rigetta la richiesta di assunzione di prove orali e di espletamento di consulenze d'ufficio e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c..
Le parti, precisate le conclusioni, hanno depositato comparsa conclusionale.
Con lo scritto depositato il 25 febbraio 2025, l'attore ha ripercorso l'iter processuale ed ha insistito in tutte le richieste istruttorie e di merito già formulate;
inoltre ha chiesto che l'espressione
“deprecabile” utilizzata dal convenuto venga espunta dagli atti processuali, rivelandosi errata, fuori contesto e contraria al generale dovere di lealtà e probità da utilizzare negli atti processuali in violazione di quanto disposto dall'art. 89 del codice di rito.
Il convenuto, con le “note conclusionali autorizzate” si è limitato a riportarsi integralmente ai contenuti dei precedenti atti difensivi.
Quindi all'udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Così perimetrati i fatti di causa, va rilevato in punto di diritto che la domanda proposta dall'attore è riconducibile al paradigma di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale configura in capo al l'obbligo, ex art. P_
2051 cod. civ., di custodire la res comune evitando che la stessa possa divenire fonte di pregiudizio per i terzi, tra i quali, vanno annoverati anche i singoli condomini.
Ne discende che “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (Cass. Civ., sez. 2, sent. 12/07/2011 n. 15291; conforme, tra le molte e più recenti, Cass. Civ., sez. 3, ord. 23/05/2024, n. 14381).
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Civ. sent. 27/04/2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, per la giurisprudenza unanime, spetta al danneggiato provare la sussistenza del fatto dannoso ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito» (ved., tra le molte, Cass. Civ., Sez. 3, ord. 08/07/2024, n. 18518; Cass., sez. 3, sent. 25/07/2008, n.
20427).
Fatta questa necessaria premessa di ordine generale, può passarsi all'esame della presente fattispecie.
5.1. Non è in dubbio che le infiltrazioni lamentate dagli attori siano ascrivibili alla omessa manutenzione di beni CP_5
Risulta infatti in atti che i condomini, nell'assemblea del 29 luglio 2020, oltre a ratificare
“l'esecuzione da parte dei condomini e di lavori urgenti di Parte_1 Parte_2 manutenzione straordinaria sui terrazzi ad uso esclusivo dell'appartamento a piano sesto” (di proprietà dei predetti e ) (punto 3 dell'ordine del giorno), hanno anche riconosciuto Pt_1 Pt_2
“esser dovuto il risarcimento dei danni all'appartamento di proprietà dei coniugi e CP_6
derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche e da qualsiasi altra causa collegata ad omessa manutenzione di parti comuni ciò previa ispezione dell'appartamento e stima delle spese necessarie al ripristino di uno status di integrità e salubrità degli ambienti abitativi” (punto 4 dell'ordine del giorno).
Ne discende che il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patrimoniale subìto dall'attore è stato espressamente riconosciuto dal convenuto. P_
Il quantum debeatur è stato valutato mediante l'espletato accertamento tecnico preventivo, affidato all'ing. al quale era stato sottoposto il seguente quesito: “Accertare Persona_1
le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni dal terrazzo, la cui coibentazione è stata già eseguita” e la cui relazione si condivide sia in ordine al metodo di indagine, sia in ordine alle risultanze cui è pervenuto, sia in ordine alle argomentazioni addotte a confutazione delle osservazioni del CTP del . P_
5.2. Prima però di soffermarsi sulla quantificazione dei danni occorre esaminare la eccezione, astrattamente dirimente, sollevata dal che ha chiesto applicarsi l'art. 1227, 2° comma, P_
c.c.., a mente del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Al riguardo va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si tratta di eccezione “in senso stretto”, a differenza di quella di cui al 1° comma della stessa norma, (ved.
Cass. Civ. sent. 25/05/2010, n. 12714; Cass. Civ. sent. 12/01/2011, n. 534; Cass. Civ., ord.
19/07/2018, n. 19218; Cass. Civ. sent. 19/03/2024, n. 7274), e pertanto deve essere tempestivamente sollevata dalla parte che intende avvalersene.
Nel caso di specie ciò è avvenuto, in quanto il l'ha formulata con la comparsa di P_
costituzione tempestivamente depositata.
5.2.1. L'eccezione è tuttavia infondata.
“L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. ord. 05/08/2021, n. 22352; conforme Cass. Civ. ord.08/02/2019, n. 3797).
Ritiene questo giudice che nel caso di specie l'esecuzione dei lavori da parte dell'attore nel suo appartamento nell'immediatezza del manifestarsi dei danni o poco tempo dopo, come pretenderebbe il convenuto, esula, in mancanza di alcun obbligo giuridico, dal dovere di P_ cooperazione previsto dal 2° comma, dell'art. 1227 c.c. comportando un sacrificio che va ben oltre la ordinaria diligenza.
La circostanza, poi, che l'attore abbia eseguito di sua spontanea iniziativa, già nel 2020, i lavori di coibentazione delle terrazze di sua proprietà esclusiva non implica affatto che fosse tenuto anche a realizzarne altri al fine di evitare l'aggravamento dei danni conseguenti alle verificatesi infiltrazioni.
Di contro avrebbe dovuto essere il in quanto custode delle parti comuni dell'edificio, P_
ad attivarsi prontamente ed efficacemente.
5.3. Quanto ai danni lamentati dall'attore, deve certamente riconoscersi il risarcimento del danno per le spese necessarie al ripristino dei luoghi, che è stato quantificato in sede di ATP nell'importo di complessivi € 5.944,97 oltre IVA.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso – da individuarsi in quella del 19 dicembre 2019 del sopralluogo effettuato dal geom. (ved. relazione Controparte_3
in atti) - e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Civ., sent. n. 25734/2008; Cass. Civ., sez. un., sent. n. 1712/1995).
Sulla somma così determinata decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo, posto che, da tale momento, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta.
Conseguentemente il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore P_
, dell'importo di € 5.944,97, oltre IVA ed oltre interessi sulla somma devalutata alla Parte_1 data dell'evento dannoso (19 dicembre 2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.
6. Va invece rigettata la domanda dell'attore di condanna del al risarcimento da P_ lucro cessante o per non avere potuto utilizzare l'immobile.
Certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.
Quanto alla sussistenza di tale danno resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio, quanto alla sua quantificazione il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo costituito dal valore locativo di tutto o della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario sia stato privato.
Resta, tuttavia, onere dell'attore l'allegazione e la prova del fatto produttivo del danno-evento al bene di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.
Nel caso di specie il risarcimento va negato per l'assenza di prova proprio del fatto produttivo del danno-evento, necessariamente correlato alla situazione di concreta ed effettiva indisponibilità del bene, e in conformità al principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 2056 e 1126 c.c. richiede comunque che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile e che appaia connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Nel caso di specie l'attore non ha nemmeno offerto di provare con testimoni la sussistenza del danno-evento, sebbene nella comparsa conclusionale la sua difesa abbia allegato che “al fine di provare il maggior danno patito dal sig. , mediante le note ex art. 127 ter c.p.c. si è chiesto Pt_1
di poter provare la dedotta circostanza, anche a mezzo prova per testi che, tuttavia, non è stata ammessa”.
In disparte che l'attore non ha mai depositato in atti note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c poiché non è mai stata disposta la trattazione della causa con la modalità di cui a tale norma, va rilevato che le uniche prove orali articolate dall'attore (in atto di citazione) sono state del seguente tenore: «a) ”Vero o no che l'immobile oggetto di casa è rimasto danneggiato a causa di infiltrazioni d'acqua piovana nel corso dell'anno 2019?” b) Vero o no che le assemblee condominiali aventi all'ordine del giorno l'approvazione delle spese di ripristino di tale immobile convocate dal luglio 2020 al maggio 2021 sono andate deserte?”».
E' pur vero che la prova testimoniale non è stata ammessa a causa, come argomentato nella ordinanza del 17 ottobre 2024, della omessa indicazione delle persone da interrogare tanto nell'atto di citazione, quanto nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. (unica memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata dallo ), ma, in ogni caso, hanno ad oggetto, come è palese, circostanze del tutto Pt_1
diverse da quelle che avrebbero potuto avere rilievo sul riconoscimento del danno da lucro cessante o dipendente dall'asserito mancato uso personale dell'appartamento.
Quanto alle prove documentali fornite dall'attore, va rilevato che le fotografie allegate alla relazione del geom. risalenti al dicembre 2019 rappresentano esclusivamente macchie di umidità e CP_3 scrostamenti di intonaco, neppure particolarmente estesi, in alcuni ambienti dell'appartamento, ma non depongono per la parziale o totale inagibilità dello stesso.
Al fine che ora occupa sono poi irrilevanti la relazione dell'ing. e le fotografie a Per_1 corredo poiché il CTU ha visionato l'immobile dopo che l'attore per sua libera scelta, ancor prima di intraprendere il procedimento per ATP, aveva dato corso ai lavori nel suo appartamento.
Per tali ragioni non è stata ammessa e si ritiene di non ammettere la consulenza d'ufficio, sulla quale l'attore ha insistito anche con l'atto di precisazione delle conclusioni, tendente alla quantificazione del valore locativo dell'appartamento de quo.
7. Infine deve essere rigettata la richiesta di cancellazione, avanzata dalla difesa dell'attore, della l'espressione “deprecabile”, ritenendo questo giudice che la stessa non costituisce un'espressione sconveniente o offensiva, bensì l'esercizio del diritto di difesa avendo attinenza con l'oggetto della controversia.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a norma del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Devono essere poste a carico del convenuto rimasto soccombente, sia le spese P_ tecniche dell'accertamento tecnico preventivo, sia le spese processuali dello stesso procedimento, atteso che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del
2005; Cass. n. 1690 del 2000) (Cass. Civ., ord. 07/06/2019, n. 15492).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel procedimento n. 605/2024 R.G., così provvede:
a) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna il convenuto Via Redentore n. 110, a titolo di risarcimento Controparte_7
danno patrimoniale, la somma di € 5.944,97, oltre IVA ed oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (19 dicembre 2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo;
b) condanna il medesimo convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida:
--- in € complessivi € 1.288,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 1.170,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A, ed IVA come per legge per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 524/2023 R.G. di Questo Tribunale, e
--- in complessivi € 2.804,00, di cui: € 264,00 per esborsi, ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A, ed IVA come per legge, per la presente causa;
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU del precisato P_ procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi compreso l'acconto eventualmente versato all'ausiliario.
Così deciso il 22 aprile 2025.
Il giudice onorario avv. Antonella Palamara