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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 660/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 660 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall'avv. Rodolfo Marrone (C.F. presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Valle Mauro n. 5
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé CP_1 C.F._3
stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Montesano
S/M (SA) alla Frazione Arenabianca C.so Tenente V. Cardinale n. 25 e CP_2
(C.F. rappresentato e difeso, giusta mandato in
[...] CodiceFiscale_4 atti, dall' avv. (C.F. ), presso il cui studio elet- CP_1 C.F._3
tivamente domicilia in Arenabianca di Montesano S/M (SA) al C.so Tenente V. Cardi- nale n. 25
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 617, comma 1, c.p.c., del 02/05/2022, propo- Parte_1
neva opposizione avverso atto di precetto notificato in rinnovazione, in data 22/04/2022, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 14.204,08 in ragione del-
1
la sentenza n. 46/2007, resa il 23/01/2007 dal Tribunale di Sala Consilina in funzione di
Giudice del Lavoro, depositata lo stesso giorno e munita di formula esecutiva il
30/01/2007.
A fondamento delle proprie ragioni deduceva: la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
la carenza di prova in ordine all'asserita avvenuta notifica;
l'omessa indicazione, nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo. Eccepiva, quindi, la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c.
Rappresentava, in ordine al concreto pregiudizio subito, che la mancata notifica della sentenza n. 46/2007 del Tribunale di Lagonegro, le aveva impedito di proporre gravame per vedere riconosciute le circostanze non considerate dal Giudice di prime cure.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione degli effetti dell'atto di precetto opposto: “dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto, noti- ficato il 22/04/2022 ed oggi opposto, per omessa notifica del titolo esecutivo cui fa rife- rimento e su cui si basa, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c. Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”
Con comparsa depositata in data 05/09/2022, si costituivano in giudizio CP_3
[.
e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
In via preliminare, eccepivano l'incompetenza per materia del Giudice adito, in favore della Sezione Lavoro.
Nel merito rilevavano l'infondatezza dell'avversa opposizione attesa la notifica, in data
21/03/2007, del titolo esecutivo in una all'atto di precetto, alla debitrice, all'epoca tito- lare della società . Precisavano che detta circostanza risultava Controparte_4 dal verbale di pignoramento mobiliare, dell'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche
Esecuzioni e Protesti Tribunale di Sala Consilina, del 13/04/2007, con risultato negativo perché la aveva cessato l'attività nel luogo dove veniva svolta ed al suo Parte_1
posto vi era la Parte_2
Deducevano, ancora, che vana era stata la notifica dei rinnovi degli atti di precetto;
la conoscenza del titolo esecutivo da parte della , regolarmente costituita nel giudi- Pt_1
zio conclusosi con la sentenza n. 46/2007; l'infondatezza del lamentato pregiudizio in ordine all'impossibilità di poter proporre appello per omessa notifica del titolo esecuti- vo.
Sulla scorta di tanto, chiedevano all'adito Tribunale: “rigettare l'opposizione come spiegata perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, emulativa e defatigatoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si quantificano in
2
complessive € 3.844,00, oltre CAP, rimborso forfettario L.P., in favore del sottoscritto difensore quale antistatario”.
All'esito dell'udienza cartolare del 25/05/2023, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dall'opponente, la causa ve- niva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 18/06/2024, successivamente differita per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/10/2025.
All'udienza del 24/11/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. la causa viene decisa nei termini che seguono.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta opposta, atteso che la questione della ripartizione tra sezione ordinaria e sezione lavoro
è estranea al concetto di competenza, in quanto attiene alla distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio (cfr. Cass. 5/5/2015 n. 8905, Cass. 23/9/2009 n. 20494,
Cass. 9/8/2004 n. 15391).
Tanto premesso, va qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi, fa- cendosi con la stessa valere vizi formali del precetto.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato come “L'opposizione a precetto, con la qua- le si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo … non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità' degli atti logica- mente successivi … integrando opposizione agli atti esecutivi.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).
Così correttamente qualificata la domanda, va verificata, in via preliminare, la sua tem- pestività atteso che “La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; conf., ex multis, Cass. civ.
17.12.1996 n. 11251).
Ebbene, come si evince dalla documentazione in atti, la censura risulta tempestiva.
La censura è, altresì, fondata.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto, oggetto di opposizione, per omessa notifica del titolo esecutivo.
3
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. "se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecu- tiva e del precetto."
La mancata notifica del titolo dà luogo all'opposizione ex art.617 c.p.c.
Nel caso di specie, la sentenza costituente titolo esecutivo posta a base del precetto op- posto non è mai stata notificata al destinatario dell'atto di precetto.
Sulla base delle risultanze processuali (cfr. allegati documenti fascicolo di parte oppo- sta) risulta, infatti, eseguita nei confronti dell'odierna opponente una prima notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, non andata a buon fine atteso che, così come emerge dal verbale di pignoramento mobiliare del 13/04/2007, la aveva Parte_1 cessato l'attività nel luogo dove veniva svolta.
In ragione dell'esito negativo del primo tentativo di notifica, parte opposta ha rinnovato la notificazione dell'atto di precetto ma non del titolo esecutivo.
Risulta, pertanto, ex actis che parte opposta ha notificato in rinnovazione all'opponente solamente l'atto di precetto.
Né, contrariamente a quanto sostengono gli opposti, può ritenersi provata la notifica del titolo esecutivo per effetto dell'efficacia fidefacente del verbale di pignoramento mobi- liare. Invero, dal suddetto verbale non risulta la data di notifica del titolo esecutivo, ma esclusivamente la data di notifica (21/03/2007) dell'atto di precetto contenente, a sua volta, la descrizione del titolo stesso.
Aggiungasi, inoltre, che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso,
è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati nell'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche essere non veritiero (cfr., da ultimo,
Cass. n. 23079/2024). Ne consegue che a nulla rileva che l'Ufficiale Giudiziario abbia attestato la regolarità della notifica del titolo esecutivo (senza indicarne, come detto, la data) al debitore esecutato, posto che la regolarità della notifica del tiolo non rientra tra i fatti che il pubblico ufficiale personalmente verifica non rientrando nel perimetro dell'art. 2700 c.c. ciò che, pur presente nell'atto, non risulta direttamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblico ufficiale.
Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto oggetto di contestazione per l'omessa notifica all'opponente del titolo esecuti- vo su cui il precetto si fonda, dovendosi notificare al soggetto nei cui confronti viene
4
minacciato l'inizio dell'esecuzione con la notifica del precetto anche il titolo esecutivo su cui si fonderà l'esecuzione, contestualmente al precetto o anteriormente allo stesso.
Quanto all'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente in ordine all'omessa indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo, si osserva che l'art.480 comma 2 c.p.c. richiede, a pena di nullità, l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), in quanto necessaria per identificare l'obbligo per cui si procede.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto di precetto notificato in rinnovazione in data 22/04/2022 emerge l'esclusivo riferimento alla “sentenza n. 46/07, emessa dal Tri- bunale di Sala Consilina, Sezione Lavoro, il 23/01/2007, depositata in Cancelleria in pari data, munita di formula esecutiva con provvedimento del detto Tribunale, notifica- ta e non impugnata…” senza alcuna indicazione della data di notifica del titolo;
indica- zione che, come già ribadito, non può rinvenirsi nemmeno nel richiamato verbale di pi- gnoramento dell'aprile 2007.
Anche sotto detto profilo, l'atto di precetto opposto risulta, pertanto, affetto da nullità, ai sensi dell'art.480 comma 2 c.p.c., per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, non potendosi sopperire a dette lacune con indicazioni emergenti dall'atto di precetto (Cass. 01/4787).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indi- cata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con riferimen- to ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria attesa la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2. condanna, per l'effetto, gli opposti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 168,00 per esborsi ed €
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Rodolfo Marrone dichiaratosi antistata- rio.
Così deciso in Lagonegro, il 25/11/2025
Il Giudice
5
Dott. Giuseppe Izzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 660 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta man- Parte_1 C.F._1 dato in atti, dall'avv. Rodolfo Marrone (C.F. presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Valle Mauro n. 5
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé CP_1 C.F._3
stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Montesano
S/M (SA) alla Frazione Arenabianca C.so Tenente V. Cardinale n. 25 e CP_2
(C.F. rappresentato e difeso, giusta mandato in
[...] CodiceFiscale_4 atti, dall' avv. (C.F. ), presso il cui studio elet- CP_1 C.F._3
tivamente domicilia in Arenabianca di Montesano S/M (SA) al C.so Tenente V. Cardi- nale n. 25
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 617, comma 1, c.p.c., del 02/05/2022, propo- Parte_1
neva opposizione avverso atto di precetto notificato in rinnovazione, in data 22/04/2022, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 14.204,08 in ragione del-
1
la sentenza n. 46/2007, resa il 23/01/2007 dal Tribunale di Sala Consilina in funzione di
Giudice del Lavoro, depositata lo stesso giorno e munita di formula esecutiva il
30/01/2007.
A fondamento delle proprie ragioni deduceva: la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
la carenza di prova in ordine all'asserita avvenuta notifica;
l'omessa indicazione, nell'atto di precetto, della data di notifica del titolo esecutivo. Eccepiva, quindi, la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c.
Rappresentava, in ordine al concreto pregiudizio subito, che la mancata notifica della sentenza n. 46/2007 del Tribunale di Lagonegro, le aveva impedito di proporre gravame per vedere riconosciute le circostanze non considerate dal Giudice di prime cure.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione degli effetti dell'atto di precetto opposto: “dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto, noti- ficato il 22/04/2022 ed oggi opposto, per omessa notifica del titolo esecutivo cui fa rife- rimento e su cui si basa, ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c. Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”
Con comparsa depositata in data 05/09/2022, si costituivano in giudizio CP_3
[.
e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. CP_2
In via preliminare, eccepivano l'incompetenza per materia del Giudice adito, in favore della Sezione Lavoro.
Nel merito rilevavano l'infondatezza dell'avversa opposizione attesa la notifica, in data
21/03/2007, del titolo esecutivo in una all'atto di precetto, alla debitrice, all'epoca tito- lare della società . Precisavano che detta circostanza risultava Controparte_4 dal verbale di pignoramento mobiliare, dell'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche
Esecuzioni e Protesti Tribunale di Sala Consilina, del 13/04/2007, con risultato negativo perché la aveva cessato l'attività nel luogo dove veniva svolta ed al suo Parte_1
posto vi era la Parte_2
Deducevano, ancora, che vana era stata la notifica dei rinnovi degli atti di precetto;
la conoscenza del titolo esecutivo da parte della , regolarmente costituita nel giudi- Pt_1
zio conclusosi con la sentenza n. 46/2007; l'infondatezza del lamentato pregiudizio in ordine all'impossibilità di poter proporre appello per omessa notifica del titolo esecuti- vo.
Sulla scorta di tanto, chiedevano all'adito Tribunale: “rigettare l'opposizione come spiegata perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, emulativa e defatigatoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si quantificano in
2
complessive € 3.844,00, oltre CAP, rimborso forfettario L.P., in favore del sottoscritto difensore quale antistatario”.
All'esito dell'udienza cartolare del 25/05/2023, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dall'opponente, la causa ve- niva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 18/06/2024, successivamente differita per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/10/2025.
All'udienza del 24/11/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. la causa viene decisa nei termini che seguono.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta opposta, atteso che la questione della ripartizione tra sezione ordinaria e sezione lavoro
è estranea al concetto di competenza, in quanto attiene alla distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio (cfr. Cass. 5/5/2015 n. 8905, Cass. 23/9/2009 n. 20494,
Cass. 9/8/2004 n. 15391).
Tanto premesso, va qualificata l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi, fa- cendosi con la stessa valere vizi formali del precetto.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato come “L'opposizione a precetto, con la qua- le si denunci la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo … non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità' degli atti logica- mente successivi … integrando opposizione agli atti esecutivi.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).
Così correttamente qualificata la domanda, va verificata, in via preliminare, la sua tem- pestività atteso che “La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; conf., ex multis, Cass. civ.
17.12.1996 n. 11251).
Ebbene, come si evince dalla documentazione in atti, la censura risulta tempestiva.
La censura è, altresì, fondata.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto, oggetto di opposizione, per omessa notifica del titolo esecutivo.
3
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. "se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecu- tiva e del precetto."
La mancata notifica del titolo dà luogo all'opposizione ex art.617 c.p.c.
Nel caso di specie, la sentenza costituente titolo esecutivo posta a base del precetto op- posto non è mai stata notificata al destinatario dell'atto di precetto.
Sulla base delle risultanze processuali (cfr. allegati documenti fascicolo di parte oppo- sta) risulta, infatti, eseguita nei confronti dell'odierna opponente una prima notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, non andata a buon fine atteso che, così come emerge dal verbale di pignoramento mobiliare del 13/04/2007, la aveva Parte_1 cessato l'attività nel luogo dove veniva svolta.
In ragione dell'esito negativo del primo tentativo di notifica, parte opposta ha rinnovato la notificazione dell'atto di precetto ma non del titolo esecutivo.
Risulta, pertanto, ex actis che parte opposta ha notificato in rinnovazione all'opponente solamente l'atto di precetto.
Né, contrariamente a quanto sostengono gli opposti, può ritenersi provata la notifica del titolo esecutivo per effetto dell'efficacia fidefacente del verbale di pignoramento mobi- liare. Invero, dal suddetto verbale non risulta la data di notifica del titolo esecutivo, ma esclusivamente la data di notifica (21/03/2007) dell'atto di precetto contenente, a sua volta, la descrizione del titolo stesso.
Aggiungasi, inoltre, che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso,
è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati nell'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche essere non veritiero (cfr., da ultimo,
Cass. n. 23079/2024). Ne consegue che a nulla rileva che l'Ufficiale Giudiziario abbia attestato la regolarità della notifica del titolo esecutivo (senza indicarne, come detto, la data) al debitore esecutato, posto che la regolarità della notifica del tiolo non rientra tra i fatti che il pubblico ufficiale personalmente verifica non rientrando nel perimetro dell'art. 2700 c.c. ciò che, pur presente nell'atto, non risulta direttamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblico ufficiale.
Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto oggetto di contestazione per l'omessa notifica all'opponente del titolo esecuti- vo su cui il precetto si fonda, dovendosi notificare al soggetto nei cui confronti viene
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minacciato l'inizio dell'esecuzione con la notifica del precetto anche il titolo esecutivo su cui si fonderà l'esecuzione, contestualmente al precetto o anteriormente allo stesso.
Quanto all'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente in ordine all'omessa indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo, si osserva che l'art.480 comma 2 c.p.c. richiede, a pena di nullità, l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), in quanto necessaria per identificare l'obbligo per cui si procede.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto di precetto notificato in rinnovazione in data 22/04/2022 emerge l'esclusivo riferimento alla “sentenza n. 46/07, emessa dal Tri- bunale di Sala Consilina, Sezione Lavoro, il 23/01/2007, depositata in Cancelleria in pari data, munita di formula esecutiva con provvedimento del detto Tribunale, notifica- ta e non impugnata…” senza alcuna indicazione della data di notifica del titolo;
indica- zione che, come già ribadito, non può rinvenirsi nemmeno nel richiamato verbale di pi- gnoramento dell'aprile 2007.
Anche sotto detto profilo, l'atto di precetto opposto risulta, pertanto, affetto da nullità, ai sensi dell'art.480 comma 2 c.p.c., per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, non potendosi sopperire a dette lacune con indicazioni emergenti dall'atto di precetto (Cass. 01/4787).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indi- cata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con riferimen- to ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria attesa la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2. condanna, per l'effetto, gli opposti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 168,00 per esborsi ed €
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Rodolfo Marrone dichiaratosi antistata- rio.
Così deciso in Lagonegro, il 25/11/2025
Il Giudice
5
Dott. Giuseppe Izzo
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