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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2669/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. NANFA MONICA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MOLFETTINI Controparte_1
MAXIMILIAN);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.:Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/03/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18 - 25/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa familiare resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad Controparte_1 Per_ abitarla insieme ai tre FI , LE , con lei conviventi;
Per_1 Per_
3) I FIi minori LE e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a mantenere la propri dimora presso l'abitazione sita in via Costante
Girardengo n. 5 a Palermo;
4) I genitori, relativamente ai FIi minori, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i FIi con sé. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche all'istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate;
- I minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei FIi, trascorreranno con il padre, due fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre i minori potranno vedere il padre tutte le volte che vorranno compatibilmente con i propri impegni scolstici e sportivi;
- Le feste religiose e quelle civili seguiranno il regime dell'alternanza annuale;
- Verrà garantita la presenza dei FIi minori per i festeggiamneti dei compleanni dei genitori e dei nonni;
- Il giorno del compleanno dei minori, questi lo trascorreranno con entrambi i genitori ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni dalle ore 10:00 sino alle ore 14:00 con un genitore e dalle ore 14:00 sino alle ore 20:00 con l'altro genitore. Nel caso in cui il compleanno dovesse cadere in un giorno in cui gli stessi si trovano a scuola, il regime seguirà quello dell'alternanza;
- Le vacanze estive con i minori verranno regolamentate dai genitori entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno secondo le esigenze dei FIi. Nei periodi estivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i FIi;
Per_ 5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei FIi , LE e , Per_1 verserà alla si.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 (euro CP_1
Quattrocentocinquanta/00), ovvero euro 150,00 per ciascun FIio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
6) Il sig. contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1 spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e comunque a tutte le spese straordinarie adeguatamente documentate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei FIi.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro
15 (quindici) giorni dalla presentazione del documento che attesta la spesa;
Le detrazioni fiscali saranno ripartite dai coniugi al 50% per il sig. e al 50% per quanto concerne Pt_1 la sig.r ; CP_1 7) La sig.ra autorizza il sig. a richiedere l'Assegno Controparte_1 Parte_1
Unico e ad incassare il 100%;
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i FIi minori;
9) I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio sostentamento avendone la possibilità;
10) Entrambi i coniugi hanno già proceduto alla divisione dei propri beni personali e pertanto non hanno null'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
03/03/2006, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n.10, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal Giudice relatore Dott.ssa Do- nata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2669/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. NANFA MONICA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. MOLFETTINI Controparte_1
MAXIMILIAN);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.:Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/03/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18 - 25/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa familiare resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad Controparte_1 Per_ abitarla insieme ai tre FI , LE , con lei conviventi;
Per_1 Per_
3) I FIi minori LE e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a mantenere la propri dimora presso l'abitazione sita in via Costante
Girardengo n. 5 a Palermo;
4) I genitori, relativamente ai FIi minori, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i FIi con sé. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche all'istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate;
- I minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei FIi, trascorreranno con il padre, due fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre i minori potranno vedere il padre tutte le volte che vorranno compatibilmente con i propri impegni scolstici e sportivi;
- Le feste religiose e quelle civili seguiranno il regime dell'alternanza annuale;
- Verrà garantita la presenza dei FIi minori per i festeggiamneti dei compleanni dei genitori e dei nonni;
- Il giorno del compleanno dei minori, questi lo trascorreranno con entrambi i genitori ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni dalle ore 10:00 sino alle ore 14:00 con un genitore e dalle ore 14:00 sino alle ore 20:00 con l'altro genitore. Nel caso in cui il compleanno dovesse cadere in un giorno in cui gli stessi si trovano a scuola, il regime seguirà quello dell'alternanza;
- Le vacanze estive con i minori verranno regolamentate dai genitori entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno secondo le esigenze dei FIi. Nei periodi estivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i FIi;
Per_ 5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei FIi , LE e , Per_1 verserà alla si.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 (euro CP_1
Quattrocentocinquanta/00), ovvero euro 150,00 per ciascun FIio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
6) Il sig. contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle Parte_1 spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e comunque a tutte le spese straordinarie adeguatamente documentate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei FIi.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro
15 (quindici) giorni dalla presentazione del documento che attesta la spesa;
Le detrazioni fiscali saranno ripartite dai coniugi al 50% per il sig. e al 50% per quanto concerne Pt_1 la sig.r ; CP_1 7) La sig.ra autorizza il sig. a richiedere l'Assegno Controparte_1 Parte_1
Unico e ad incassare il 100%;
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i FIi minori;
9) I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio sostentamento avendone la possibilità;
10) Entrambi i coniugi hanno già proceduto alla divisione dei propri beni personali e pertanto non hanno null'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
03/03/2006, da nato a [...], in data [...] e da Parte_1
, nata a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n.10, parte I, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal Giudice relatore Dott.ssa Do- nata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.