Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 maggio 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2003 |
Commentari • 73
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Abstract Soggette al regime fiscale (contributo unificato, anticipazione forfettarie dei privati all'erario e all'imposta di registro) le procedure civili instaurate dalle vittime del dovere e della criminalità organizzata è si ricava dalla direttiva prot. 0012549.U del 18 gennaio 2024 del Ministero della Giustizia. La materia relativa al regime fiscale[1] degli atti delle procedure civili non è tra le più semplici concorrendo una certa “ermeticità” e “genericità” della normativa in generale e aspetti, e problematiche, legate alla diversa interpretazione che si hanno da Ufficio giudiziario ad Ufficio giudiziario. Problematiche che hanno investito anche i procedimenti civili instaurati da …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. La stabile organizzazione nell'ambito dell'imposizione diretta (1)https://www.fiscooggi.it/
- 4. L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale (15)https://www.fiscooggi.it/
- 5. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • 152
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/12/2024, n. 628Provvedimento: Sentenza n. 628/2024 Depositato il 09/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MANDUZIO STEFANO, Presidente FORTE ERICO, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 463/2023 depositato il 13/10/2023 proposto da CO 1 - CF_EN Difeso da Difensore 1 CF_Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
- art. 11 D.lgs. 472/1997·
- mancata sottoscrizione atto·
- operazioni inesistenti·
- responsabilità solidale·
- prova a carico del contribuente·
- art. 7 D.L. 269/2003·
- legittimità del procedimento amministrativo·
- art. 2 D.lgs. 472/1997·
- avviso di accertamento·
- personalizzazione della sanzione
- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2024, n. 12840Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14962/2016 R.G. proposto da: Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. Victor Uckmar e dall'avv. Caterina Corrado Oliva, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, Via Nazionale n. 200, giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, Civile Sent. Sez. 5 Num. 12840 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CATALDI MICHELE Data pubblicazione: 10/05/2024 2 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l' …Leggi di più...
- imponibilità soggetti non residenti·
- stabile organizzazione·
- giudicato esterno·
- contraddittorio endoprocedimentale·
- ius superveniens·
- convenzione contro le doppie imposizioni·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 12 co.7 legge n. 212/2000·
- esterovestizione·
- difetto di motivazione
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 25/02/2025, n. 1703Provvedimento: Sentenza n. 1703/2025 Depositato il 25/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: GHIONNI LI VI CO, Presidente BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore DEL GAUDIO CO, Giudice in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 4128/2024 depositato il 13/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.44 81100 Caserta CE …Leggi di più...
- art. 5-ter D.lgs. n. 218/97·
- onere della prova contribuente·
- beneficiario frode·
- motivazione per relationem·
- sottoscrizione digitale·
- contraddittorio endoprocedimentale·
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- sanzioni fiscali·
- avviso di accertamento
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/12/2024, n. 626Provvedimento: Sentenza n. 626/2024 Depositato il 09/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MANDUZIO STEFANO, Presidente FORTE ERICO, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 307/2023 depositato il 06/06/2023 proposto da Ricorrente 1 - CF_RR Difeso da Difensore 1 CF_Difensore _1 Difensore 2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Ponte Landolfo 25 36100 Vicenza VI …Leggi di più...
- art. 11 D.lgs. 472/1997·
- operazioni inesistenti·
- responsabilità solidale·
- prova a carico del contribuente·
- art. 7 D.L. 269/2003·
- beneficiario effettivo della frode·
- art. 2 D.lgs. 472/1997·
- avviso di accertamento·
- personalizzazione della sanzione·
- responsabilità sanzionatoria
- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 29/07/2024, n. 542Provvedimento: Sentenza n. 542/2024 Depositato il 29/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 20/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CONSOLO SANTI, Presidente LUBERTO VINCENZO, Relatore BIANCHI GIANCARLO, Giudice in data 20/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 198/2023 depositato il 01/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- art. 19 d.lgs. 74/2000·
- responsabilità amministrativa·
- ne bis in idem·
- competenza territoriale·
- art. 16 d.lgs. 472/1997·
- art. 7 D.L. 269/2003·
- sanzioni amministrative tributarie·
- violazione obbligo motivazionale·
- art. 11 d.lgs. 472/1997
Versioni del testo
- Art. 1. (Delega per la riforma del sistema fiscale statale). 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle societa', imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). - Art. 2. (Codificazione). 1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente. Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212 : "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. - Art. 3. (Imposta sul reddito). 1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri:
famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di espletamento dell'attivita';
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa' sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.