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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Firenze, via del Bobolino n. 12, presso lo studio Avv. Giampaolo Pacini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti opponente
E
, elettivamente domiciliato in Roma V. G. Galati n° 16, presso lo Studio P_ dell'Avv. Daria Sciarra dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, l'avv. eccepiva, altresì, la carenza di P_ legittimazione attiva dell'opponente sulla domanda riconvenzionale nonché il difetto di titolarità della posizione giuridica con conseguente inammissibilità della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.04.2023 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 5057/2023, emesso in favore di P_
, per € 38.812,84, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria,
[...] notificato all'opponente in data 13.03.2023.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito, tra l'altro: in via Parte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale, e ciò, in forza di quanto previsto dall'art. 15 del contratto di assistenza e consulenza nella redazione delle dichiarazioni IVA mensili e anche dall'art. 12 del contratto di incarico professionale per attività di consulenza del lavoro sottoscritto tra le parti;
nel merito ha dedotto che il contratto di incarico professionale avente per oggetto la consulenza ed assistenza in materia contabile, societaria, aziendale e tributaria, sottoscritto il 05.01.2022,
è perfettamente sovrapponibile ad un altro contratto di consulenza sottoscritto in data 23.12.2021 con la società di consulenza “Work & Future Consulting srls”, della quale lo stesso dott. Dr. era partner e fondatore e che il contratto sottoscritto con il P_
professionista è annullabile per dolo e/o per errore ai sensi degli artt. 1427 c.c.; che, comunque, le relative prestazioni professionali non sono state adempiute perché eseguite dalla società di consulenza Work & Future in virtù di precedente diverso contratto, e non già dal professionista, con conseguente domanda di risoluzione per inadempimento e richiesta di restituzione di tutti i compensi pagati dalla società opponente perché non dovuti;
che rispetto all'ulteriore contratto di incarico professionale del 30.12.2021, avente ad oggetto l'attività di consulenza del lavoro, la prestazione professionale ivi dedotta è stata svolta con imperizia e negligenza con conseguente domanda di risoluzione del contratto e condanna del professionista alla restituzione di quanto corrisposto oltre al risarcimento del danno.
Parte opponente ha chiesto: “In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di compromesso formulata dal , dichiarare l'incompetenza dell'autorità Parte_1
giudiziaria ordinaria e, quindi, del Tribunale di Roma che ha emesso il decreto opposto n.
5057/2023, a favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale in virtù di quanto previsto dagli artt.
12 e 15 dei succitati contratti e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare detto decreto con condanna dell'opposto a rimborsare alla parte opponente le spese del giudizio. Nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi di conferma della competenza del Tribunale adito,
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 5057/2023 (R.G. n. 4093/2023) per tutti i motivi di cui sopra;
sempre nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare
l'insussistenza del credito che il dr. asserisce di avere nei confronti del P_
per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto. In via Parte_1
riconvenzionale: 1) previo accertamento e dichiarazione di annullamento e/o risoluzione per inadempimento del contratto di incarico professionale per la consulenza ed assistenza fiscale ed in ogni caso della non debenza delle somme pagate anche ex art.2033 c.c., condannare il dott. alla restituzione delle somme percepite pari ad euro P_
38.131,68 od a quella somma che risulterà provata e di giustizia oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
2) previo accertamento che la prestazione professionale oggetto del contratto per attività di consulenza del lavoro è avvenuta con imperizia e negligenza ed accertata l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., condannare il dr.
alla restituzione delle somme percepite pari ad euro 61.691,09 ed, in ogni P_
caso al risarcimento dei danni subiti dalla parte opponente pari ad euro 123.494,43 od a quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e P_ deducendo tra l'altro: che la clausola arbitrale apposta ad entrambi i contratti – così come l'intero contratto - risulta sottoscritta soltanto dal , con la conseguenza che Parte_1
la clausola non può trovare applicazione neri propri confronti;
che, in ogni caso, i contratti a suo tempo stipulati sono cessati a seguito della revoca dell'incarico formalizzata dall'opponente e che, essendo venuto meno il vincolo contrattuale, sono conseguentemente cessate le relative clausole contrattuali, ivi compresa la clausola arbitrale;
che la clausola arbitrale prevede che le parti devolvano al collegio arbitrale soltanto le controversie relative alla esecuzione del contratto e non ricomprende nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo;
che clausola compromissoria non identifica con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto;
che l'opponente proponendo, senza connotarla di subordinazione, le proprie domande riconvenzionali ha sostanzialmente promosso nei confronti dell'opposto un autonomo giudizio davanti al giudice ordinario e tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria;
che l'eventuale incompetenza del
Giudice adito, in favore dell'Arbitrato dovrà essere estesa anche domande riconvenzionali spiegate dall'opponente; che il , in forza di quanto previsto dall'art. 14 del contratto Parte_1
del 5.1.22, è decaduto da ogni azione verso il professionista per mancata tempestiva denuncia nei sui confronti. Nel merito lo ha contestato la fondatezza dell'opposizione P_
e della domanda riconvenzionale e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.10.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c..
Successivamente all'udienza del 24.10.2024 - sulle conclusioni di cui in epigrafe - la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di credito vantato da nei P_ confronti del a per la prestazione d'opera professionale Parte_1 CP_2
svolta in esecuzione di due distinti contratti di incarico professionale: il contratto di incarico professionale per attività di consulenza del lavoro del 30.12.2021 e il contratto di assistenza e consulenza nella redazione delle dichiarazioni IVA mensili, nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, ed in materia societaria aziendale e tributaria del 5 gennaio 2022.
Ciò posto va rilevato che parte opponente, nell'atto introduttivo ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria e che parte opposta, costituendosi, ha contestato sotto diversi profili la validità e l'efficacia di tale clausola.
Tuttavia è pacifico tra le parti (avendo le stesse argomentato sul punto nelle rispettive difese)
e risulta, comunque, “per tabulas” che successivamente all'istaurazione del presente giudizio il dott. ha dato avvio al procedimento arbitrale;
che il Collegio P_
arbitrale, regolarmente costituito, ha subordinato la prosecuzione del giudizio arbitrale al versamento di un fondo spese – oltre all'acconto per il Segretario - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 816-septies c.p.c.; che nessuna delle parti ha provveduto al versamento del fondo spese entro il termine fissato e che per tale motivo il collegio arbitrale ha dichiarato “l'intervenuta estinzione del vincolo compromissorio per le parti e per gli arbitri”.
Poiché dalla documentazione prodotta da parte opposta e acquisita agli atti in quanto formatasi in corso di giudizio e non oggetto di contestazione (v. verbale Collegio Arbitrale del 22 ottobre 2024, allegato alla nota di deposito del 23.10.2024) risulta che il Collegio arbitrale aveva espressamente subordinato la prosecuzione dell'arbitrato al versamento anticipato delle spese della procedura, nel caso si specie trova applicazione il disposto di cui all'art. 816 septies comma 2 c.p.c. secondo cui “Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”.
Ne consegue che l'eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria deve ritenersi superata per intervenuto scioglimento del vincolo. Invero per fatti sopravvenuti rivive la competenza del giudice ordinario;
il che rende superflua la disamina della fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza e della validità o meno della clausola arbitrale.
Vanno, quindi, esaminate le ulteriori questioni preliminari sollevate.
Parte opposta nella propria comparsa di costituzione ha eccepito l'intervenuta decadenza del per decorso del termine di cui all'art. 14 del contratto del 5.1.2022, il Parte_1 quale prevede che: “Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione. La mancata tempestiva denuncia determina la decadenza in capo al cliente da ogni azione verso il professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto
o in parte il compenso al professionista”.
L'opposto deduce in particolare che il , pur dichiarando di essersi accorto “alcuni Parte_1 mesi dopo la sottoscrizione del contratto” che le prestazioni svolte dallo e quelle P_
svolte dalla Work & Future erano le medesime, non ha provveduto a denunciare tempestivamente l'accaduto entro i 15 gg dalla relativa scoperta e che la mancata tempestiva denuncia determina, ai sensi dell'art. 14 del contratto del 5.1.2022 la decadenza in capo al cliente da ogni azione verso il professionista.
Di fronte a tale specifica eccezione sarebbe stato onere dell'opponente, ai sensi dell'art. 115 cpc, prendere posizione in modo analitico sulla circostanza contestata nella prima difesa utile.
Diversamente, l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'avversa comparsa di costituzione e poi, all'udienza del 24.10.2024 ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo senza nulla controdedurre in ordine al decorso del termine di decadenza e all'eventuale interruzione dello stesso.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 cpc, il fatto dedotto dall'opposto – mancata denuncia dell'atto o del fatto o della circostanza idonea a generare un danno entro il termine di 15 gg dalla scoperta - deve ritenersi non contestato.
Ciò posto deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 14 del contratto “inter partes” del
5.01.2022, il è definitivamente decaduto dalla possibilità di promuovere “ogni Parte_1 azione” verso il professionista derivante dal contratto stesso e restano, pertanto, precluse le contestazioni e richieste sollevate al riguardo dall'opponente nelle sue difese (quali l'annullabilità del contratto per dolo o per errore ovvero la sua risoluzione, con le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie).
Atteso quanto innanzi sussiste il diritto dello al pagamento del corrispettivo richiesto P_
in relazione a detto contratto.
Per quanto concerne invece l'ulteriore contratto di incarico professionale del 30.12.2021 va rilevato che il ha avanzato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto Parte_1
per grave inadempimento di e ha chiesto la restituzione delle somme P_
corrisposte, pari ad euro 61.691,09, e il risarcimento del danno, quantificato in euro
123.494,43 e che rispetto a tale domanda, parte opposta, all'udienza del 24.10.2024, ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva dell'opponente sulla domanda riconvenzionale nonché il difetto di titolarità della posizione giuridica con conseguente inammissibilità della domanda”.
Va innanzitutto precisato, stante la contestazione del in ordine all'ammissibilità Parte_1 dell'eccezione per tardività, che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa”
(Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721).
Ciò posto, va rilevato che l'eccezione va disattesa, almeno con riferimento alla domanda principale volta a far accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni contrattuali.
Risulta incontestato nonché documentato (v. visura camerale - all. comparsa Parte_1
conclusionale di parte opponente) che il è un consorzio con attività Parte_1 esterna ed è, in quanto tale, legittimato a stipulare contratti nell'interesse delle singole consorziate.
Nel caso di specie, peraltro, il contratto concluso dall'opponente con il professionista rientra nell'oggetto sociale quale risultante dalla visura camerale versata in atti, ove si legge che:
“il consorzio potrà acquistare per conto dei consorziati prodotti o servizi …compiere attività di consulenza per servizi di interesse comune…”.
Pertanto, se da un lato deve riconoscersi che il contrattando con i terzi opera Parte_1 quale mandatario dei consorziati (v. Cass. Civ. sez. trib. - 09/03/2020, n. 6569) dall'altro va rilevato che, ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., lo stesso è direttamente responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto, seppur nei limiti del fondo consortile ed in via solidale con le singole consorziate.
Deve pertanto riconoscersi la legittimazione ad agire dell'opponente – che ha stipulato il contratto con lo – per contestare il corretto adempimento di controparte delle P_
obbligazioni convenzionalmente assunte tra le parti.
Nel merito va rilevato che il ha contestato al professionista di aver errato nella Parte_1 redazione delle buste paga per aver “derogato la previsione contrattuale basata sul principio della mensilizzazione della retribuzione mensile previsto dall'art. 209 del Ccnl applicato” (v. citazione pag. 8) e a tal fine ha prodotto una consulenza tecnica di parte che confermerebbe tale assunto.
Considerato che
ha specificatamente contestato quanto dedotto P_ dall'opponente, prendendo posizione in modo analitico anche sulle risultanze della perizia versata in atti, si rende necessario l'espletamento di CTU al fine di accertare se lo P_
abbia svolto correttamente e con la necessaria diligenza la propria prestazione e, in particolare, per verificare il rispetto, da parte del professionista, della normativa di settore nell'elaborazione delle buste paga del personale delle società del di cui al Parte_1 contratto “de quo”.
La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese va rinviata in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 1) ritenuta la propria competenza e accolta l'eccezione di decadenza, dichiara il diritto della parte opposta al pagamento del compenso per le prestazioni inerenti il contratto del 5.1.2022 di cui al ricorso monitorio;
- 2) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di CTU;
- 3) rinvia la statuizione sulle spese in sede di decisione definitiva.
Così deciso in Roma, lì 20 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 24.10.2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Firenze, via del Bobolino n. 12, presso lo studio Avv. Giampaolo Pacini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti opponente
E
, elettivamente domiciliato in Roma V. G. Galati n° 16, presso lo Studio P_ dell'Avv. Daria Sciarra dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, l'avv. eccepiva, altresì, la carenza di P_ legittimazione attiva dell'opponente sulla domanda riconvenzionale nonché il difetto di titolarità della posizione giuridica con conseguente inammissibilità della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.04.2023 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 5057/2023, emesso in favore di P_
, per € 38.812,84, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria,
[...] notificato all'opponente in data 13.03.2023.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito, tra l'altro: in via Parte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale, e ciò, in forza di quanto previsto dall'art. 15 del contratto di assistenza e consulenza nella redazione delle dichiarazioni IVA mensili e anche dall'art. 12 del contratto di incarico professionale per attività di consulenza del lavoro sottoscritto tra le parti;
nel merito ha dedotto che il contratto di incarico professionale avente per oggetto la consulenza ed assistenza in materia contabile, societaria, aziendale e tributaria, sottoscritto il 05.01.2022,
è perfettamente sovrapponibile ad un altro contratto di consulenza sottoscritto in data 23.12.2021 con la società di consulenza “Work & Future Consulting srls”, della quale lo stesso dott. Dr. era partner e fondatore e che il contratto sottoscritto con il P_
professionista è annullabile per dolo e/o per errore ai sensi degli artt. 1427 c.c.; che, comunque, le relative prestazioni professionali non sono state adempiute perché eseguite dalla società di consulenza Work & Future in virtù di precedente diverso contratto, e non già dal professionista, con conseguente domanda di risoluzione per inadempimento e richiesta di restituzione di tutti i compensi pagati dalla società opponente perché non dovuti;
che rispetto all'ulteriore contratto di incarico professionale del 30.12.2021, avente ad oggetto l'attività di consulenza del lavoro, la prestazione professionale ivi dedotta è stata svolta con imperizia e negligenza con conseguente domanda di risoluzione del contratto e condanna del professionista alla restituzione di quanto corrisposto oltre al risarcimento del danno.
Parte opponente ha chiesto: “In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di compromesso formulata dal , dichiarare l'incompetenza dell'autorità Parte_1
giudiziaria ordinaria e, quindi, del Tribunale di Roma che ha emesso il decreto opposto n.
5057/2023, a favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale in virtù di quanto previsto dagli artt.
12 e 15 dei succitati contratti e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare detto decreto con condanna dell'opposto a rimborsare alla parte opponente le spese del giudizio. Nel merito, in subordine e nella denegata ipotesi di conferma della competenza del Tribunale adito,
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 5057/2023 (R.G. n. 4093/2023) per tutti i motivi di cui sopra;
sempre nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare
l'insussistenza del credito che il dr. asserisce di avere nei confronti del P_
per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto. In via Parte_1
riconvenzionale: 1) previo accertamento e dichiarazione di annullamento e/o risoluzione per inadempimento del contratto di incarico professionale per la consulenza ed assistenza fiscale ed in ogni caso della non debenza delle somme pagate anche ex art.2033 c.c., condannare il dott. alla restituzione delle somme percepite pari ad euro P_
38.131,68 od a quella somma che risulterà provata e di giustizia oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
2) previo accertamento che la prestazione professionale oggetto del contratto per attività di consulenza del lavoro è avvenuta con imperizia e negligenza ed accertata l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., condannare il dr.
alla restituzione delle somme percepite pari ad euro 61.691,09 ed, in ogni P_
caso al risarcimento dei danni subiti dalla parte opponente pari ad euro 123.494,43 od a quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e P_ deducendo tra l'altro: che la clausola arbitrale apposta ad entrambi i contratti – così come l'intero contratto - risulta sottoscritta soltanto dal , con la conseguenza che Parte_1
la clausola non può trovare applicazione neri propri confronti;
che, in ogni caso, i contratti a suo tempo stipulati sono cessati a seguito della revoca dell'incarico formalizzata dall'opponente e che, essendo venuto meno il vincolo contrattuale, sono conseguentemente cessate le relative clausole contrattuali, ivi compresa la clausola arbitrale;
che la clausola arbitrale prevede che le parti devolvano al collegio arbitrale soltanto le controversie relative alla esecuzione del contratto e non ricomprende nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo;
che clausola compromissoria non identifica con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto;
che l'opponente proponendo, senza connotarla di subordinazione, le proprie domande riconvenzionali ha sostanzialmente promosso nei confronti dell'opposto un autonomo giudizio davanti al giudice ordinario e tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria;
che l'eventuale incompetenza del
Giudice adito, in favore dell'Arbitrato dovrà essere estesa anche domande riconvenzionali spiegate dall'opponente; che il , in forza di quanto previsto dall'art. 14 del contratto Parte_1
del 5.1.22, è decaduto da ogni azione verso il professionista per mancata tempestiva denuncia nei sui confronti. Nel merito lo ha contestato la fondatezza dell'opposizione P_
e della domanda riconvenzionale e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.10.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ex artt. 187 c.p.c. e 80 bis disp. att. c.p.c..
Successivamente all'udienza del 24.10.2024 - sulle conclusioni di cui in epigrafe - la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di credito vantato da nei P_ confronti del a per la prestazione d'opera professionale Parte_1 CP_2
svolta in esecuzione di due distinti contratti di incarico professionale: il contratto di incarico professionale per attività di consulenza del lavoro del 30.12.2021 e il contratto di assistenza e consulenza nella redazione delle dichiarazioni IVA mensili, nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, ed in materia societaria aziendale e tributaria del 5 gennaio 2022.
Ciò posto va rilevato che parte opponente, nell'atto introduttivo ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria e che parte opposta, costituendosi, ha contestato sotto diversi profili la validità e l'efficacia di tale clausola.
Tuttavia è pacifico tra le parti (avendo le stesse argomentato sul punto nelle rispettive difese)
e risulta, comunque, “per tabulas” che successivamente all'istaurazione del presente giudizio il dott. ha dato avvio al procedimento arbitrale;
che il Collegio P_
arbitrale, regolarmente costituito, ha subordinato la prosecuzione del giudizio arbitrale al versamento di un fondo spese – oltre all'acconto per il Segretario - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 816-septies c.p.c.; che nessuna delle parti ha provveduto al versamento del fondo spese entro il termine fissato e che per tale motivo il collegio arbitrale ha dichiarato “l'intervenuta estinzione del vincolo compromissorio per le parti e per gli arbitri”.
Poiché dalla documentazione prodotta da parte opposta e acquisita agli atti in quanto formatasi in corso di giudizio e non oggetto di contestazione (v. verbale Collegio Arbitrale del 22 ottobre 2024, allegato alla nota di deposito del 23.10.2024) risulta che il Collegio arbitrale aveva espressamente subordinato la prosecuzione dell'arbitrato al versamento anticipato delle spese della procedura, nel caso si specie trova applicazione il disposto di cui all'art. 816 septies comma 2 c.p.c. secondo cui “Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”.
Ne consegue che l'eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria deve ritenersi superata per intervenuto scioglimento del vincolo. Invero per fatti sopravvenuti rivive la competenza del giudice ordinario;
il che rende superflua la disamina della fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza e della validità o meno della clausola arbitrale.
Vanno, quindi, esaminate le ulteriori questioni preliminari sollevate.
Parte opposta nella propria comparsa di costituzione ha eccepito l'intervenuta decadenza del per decorso del termine di cui all'art. 14 del contratto del 5.1.2022, il Parte_1 quale prevede che: “Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via diretta o indiretta, all'attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione. La mancata tempestiva denuncia determina la decadenza in capo al cliente da ogni azione verso il professionista, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in tutto
o in parte il compenso al professionista”.
L'opposto deduce in particolare che il , pur dichiarando di essersi accorto “alcuni Parte_1 mesi dopo la sottoscrizione del contratto” che le prestazioni svolte dallo e quelle P_
svolte dalla Work & Future erano le medesime, non ha provveduto a denunciare tempestivamente l'accaduto entro i 15 gg dalla relativa scoperta e che la mancata tempestiva denuncia determina, ai sensi dell'art. 14 del contratto del 5.1.2022 la decadenza in capo al cliente da ogni azione verso il professionista.
Di fronte a tale specifica eccezione sarebbe stato onere dell'opponente, ai sensi dell'art. 115 cpc, prendere posizione in modo analitico sulla circostanza contestata nella prima difesa utile.
Diversamente, l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'avversa comparsa di costituzione e poi, all'udienza del 24.10.2024 ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo senza nulla controdedurre in ordine al decorso del termine di decadenza e all'eventuale interruzione dello stesso.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 cpc, il fatto dedotto dall'opposto – mancata denuncia dell'atto o del fatto o della circostanza idonea a generare un danno entro il termine di 15 gg dalla scoperta - deve ritenersi non contestato.
Ciò posto deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 14 del contratto “inter partes” del
5.01.2022, il è definitivamente decaduto dalla possibilità di promuovere “ogni Parte_1 azione” verso il professionista derivante dal contratto stesso e restano, pertanto, precluse le contestazioni e richieste sollevate al riguardo dall'opponente nelle sue difese (quali l'annullabilità del contratto per dolo o per errore ovvero la sua risoluzione, con le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie).
Atteso quanto innanzi sussiste il diritto dello al pagamento del corrispettivo richiesto P_
in relazione a detto contratto.
Per quanto concerne invece l'ulteriore contratto di incarico professionale del 30.12.2021 va rilevato che il ha avanzato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto Parte_1
per grave inadempimento di e ha chiesto la restituzione delle somme P_
corrisposte, pari ad euro 61.691,09, e il risarcimento del danno, quantificato in euro
123.494,43 e che rispetto a tale domanda, parte opposta, all'udienza del 24.10.2024, ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva dell'opponente sulla domanda riconvenzionale nonché il difetto di titolarità della posizione giuridica con conseguente inammissibilità della domanda”.
Va innanzitutto precisato, stante la contestazione del in ordine all'ammissibilità Parte_1 dell'eccezione per tardività, che “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa”
(Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721).
Ciò posto, va rilevato che l'eccezione va disattesa, almeno con riferimento alla domanda principale volta a far accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni contrattuali.
Risulta incontestato nonché documentato (v. visura camerale - all. comparsa Parte_1
conclusionale di parte opponente) che il è un consorzio con attività Parte_1 esterna ed è, in quanto tale, legittimato a stipulare contratti nell'interesse delle singole consorziate.
Nel caso di specie, peraltro, il contratto concluso dall'opponente con il professionista rientra nell'oggetto sociale quale risultante dalla visura camerale versata in atti, ove si legge che:
“il consorzio potrà acquistare per conto dei consorziati prodotti o servizi …compiere attività di consulenza per servizi di interesse comune…”.
Pertanto, se da un lato deve riconoscersi che il contrattando con i terzi opera Parte_1 quale mandatario dei consorziati (v. Cass. Civ. sez. trib. - 09/03/2020, n. 6569) dall'altro va rilevato che, ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., lo stesso è direttamente responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto, seppur nei limiti del fondo consortile ed in via solidale con le singole consorziate.
Deve pertanto riconoscersi la legittimazione ad agire dell'opponente – che ha stipulato il contratto con lo – per contestare il corretto adempimento di controparte delle P_
obbligazioni convenzionalmente assunte tra le parti.
Nel merito va rilevato che il ha contestato al professionista di aver errato nella Parte_1 redazione delle buste paga per aver “derogato la previsione contrattuale basata sul principio della mensilizzazione della retribuzione mensile previsto dall'art. 209 del Ccnl applicato” (v. citazione pag. 8) e a tal fine ha prodotto una consulenza tecnica di parte che confermerebbe tale assunto.
Considerato che
ha specificatamente contestato quanto dedotto P_ dall'opponente, prendendo posizione in modo analitico anche sulle risultanze della perizia versata in atti, si rende necessario l'espletamento di CTU al fine di accertare se lo P_
abbia svolto correttamente e con la necessaria diligenza la propria prestazione e, in particolare, per verificare il rispetto, da parte del professionista, della normativa di settore nell'elaborazione delle buste paga del personale delle società del di cui al Parte_1 contratto “de quo”.
La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese va rinviata in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 1) ritenuta la propria competenza e accolta l'eccezione di decadenza, dichiara il diritto della parte opposta al pagamento del compenso per le prestazioni inerenti il contratto del 5.1.2022 di cui al ricorso monitorio;
- 2) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di CTU;
- 3) rinvia la statuizione sulle spese in sede di decisione definitiva.
Così deciso in Roma, lì 20 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)