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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 32/2024 R.G.
All'udienza del 21.1.2025, davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 sono comparsi i procuratori delle parti che discutono la causa richiamando le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia decisa.
Dichiarano, altresì, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.,
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.40 alle ore 13.20, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.P.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data 21.1.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo locazione”
TRA
(partita iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Petralia Soprana (PA), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabrese, (domicilio digitale:
, che la rappresenta e giusta procura Email_1 ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Palermo (partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco Ferraro (domicilio telematico:
), che la rappresenta e difende per procura ad Email_2 litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. - Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.12.2023 e depositato in cancelleria il successivo 30.12.2023, [d'ora in avanti anche solo CP2 CP3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4292/2023 reso dal Tribunale
2 di Palermo nell'ambito del proced. N. 11683/2023, il 13.11.2023 e notificato il
15.11.2023, con il quale le era stato ingiunto all'odierna il pagamento in favore della CP società [d'ora in avanti anche solo della somma di €. Controparte_1
12.390,30, oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo e le spese del giudizio monitorio. E ciò a titolo di canoni di locazione derivanti dal contratto di locazione del 14.12.2012, reg.to in Palermo il 24.12.2012, al n. 16236 serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo via Ludovico Ariosto n. 2G,2H,2I, p.t., distinto in CP catasto al foglio 44 part. 36 sub. 4, stipulato in ordine tra la e la
[...]
e da questi ceduto unitamente al ramo di azienda del Controparte_5
31.12.2016 alla che a sua volta l'aveva ceduto il 23.11.2017- unitamente al CP3 ramo d'azienda - alla ditta (part. iva . Controparte_6 P.IVA_3
A fondamento dell'opposizione deduceva che il contratto di locazione aveva avuto regolare esecuzione sino alla data del 23.11.2017, ossia sino a quando la stessa aveva provveduto a cedere l'azienda e con essa il contratto alla cessionaria P_ CP
. Soggiungeva che tale subentro era stato accettato dalla la quale mai
[...] aveva comunicato in precedenza l'inadempimento della cessionaria nel pagamento dei canoni.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, la revoca del D.I. e comunque in subordine che la somma dovuta venisse ridotta ex art. 1227 comma 2 c.c. per avere la locatrice aggravato il danno ritardando la richiesta di risoluzione del contratto. CP 1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 23.4.2024, contestava l'opposizione chiedendone il rigetto, adducendo di non di avere agito sulla base degli artt. 2558 c.c. e 36 L. n. 392/78, e di non avere mai liberato G.Q. al momento della comunicazione della cessione. Aggiungeva di avere con nota del
27.1.2023 informato la cessionaria della morosità cui versava la ditta CP6
, nei cui confronti aveva peraltro agito infruttuosamente. Spiegava altresì
[...] domanda risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3.- Con ordinanza del 16.7.2024 veniva mutato il rito ex art. 426 c.p.c., in ragione della natura locatizia della controversia, concessa la provvisoria esecuzione al D.I. opposto e invitate le parti ad esperire la mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii., che seppur espletata il 23.11.2024, si concludeva in modo infruttuoso.
Indi, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 21.1.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 429 c.p.c.
2.- Merito della lite.
Occorre in primo luogo evidenziare che avendo il decreto ingiuntivo per cui è causa ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione - le cui controversie ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ. sono disciplinate dagli artt. 414 e ss. codice di rito, in quanto applicabili - l'opposizione al D.I. deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 415
3 cod.proc. civ., ossia mediante ricorso, da depositarsi entro il termine perentorio di cui al successivo art. 641 comma 1 cod. proc. civ. Ove, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta, per errore, con un atto di citazione - che contenga tuttavia tutti gli elementi di forma e di sostanza del ricorso - essa può impedire, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il decreto divenga definitivo a condizione che oltre ad essere notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., l'atto sia altresì, entro tale termine, depositato in cancelleria (arg. ex plurimis Cass. n.
21671/2017 ord.; Cass. civ. ss. uu. n. 21675/2013; Cass. n. 27343/2016; Cass.
15.1.2013 n. 797; conf. Cass. n. 8014/2009; 8414/2009; Cass. n. 7263/2000; Cass. n.
4867/1993; Cass. n. 11318/1992).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso per d. i. n. 4292/2023 è stato notificato all'opponente, pacificamente, in data 15.11.2023, mentre l'atto di citazione per opposizione è stato depositato in cancelleria (con l'iscrizione a ruolo della causa), soltanto in data 30.12.2023, e dunque oltre il termine di gg. 40 dalla data di notifica del D.I. opposto, avvenuta come già evidenziato il 15.11.2023. E 'appena il caso di evidenziare che non può trovare applicazione, nell'ipotesi in esame, la sanatoria di cui all'art. 156 cod. proc. civ. che si riferisce esclusivamente alla inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (cfr. Cass. n. 17945/2013). E nemmeno può trovare applicazione il meccanismo di cui al d. lgs n. 150/2011, il quale, ex art. 4 comma 5, si applica - con disposizione speciale e dunque di stretta applicazione - solo con riguardo ai giudizi da tale decreto legislativo disciplinati (liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno …etc…), tra i quali non rientra quello in esame
(arg. ex sent. n. 45 del 2.3.2018 Corte Cost. in motiv.).
Va, per completezza evidenziato, che non trova applicazione nella fattispecie in esame l'art. 101 comma 2 c.p.c., in quanto tale norma è riferibile solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (così, ex plurimis Cass. N. 10062/2010; Cass. N.
11453/2014).
E la tardività dell'impugnazione (quale è considerata anche l'opposizione a D.I.) costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare: con la conseguenza che non configura invero quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive al fine di evitare sentenze c.d. “della terza via” (cfr. Cass. n. 15019/2016; Cass.
n. 23374/2024; Cass. n. 29803/2019).
Per tutto quanto sopra, pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e il D.I. opposto dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 cod. proc. civ.
4 2.- Va respinta, infine, la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata a condizione che la domanda oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dell'attore e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n.
15629/2010; Cass. n. 19976/2005): l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, invero, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza - o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Tuttavia, nell'ipotesi in esame non sono emersi elementi in tal senso a carico dell'opponente.
3.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal
Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile per le causali di cui in motivazione l'opposizione al D.I.
n. 4292/2023 reso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n.
11683/2023 R.G. dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposto;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida tenuto conto dell'attività espletata e i motivi posti a base della pronuncia in €. 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Ferraro dichiaratosi antistatario.
Palermo, li 21.1.2025.
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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