Articolo 168 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 156Articolo 157
Versione
22 marzo 1913
Art. 168.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913