Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2316/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .……….….Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2316 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione il 27.9.2024 a seguito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 24.9.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Genova, via Casaregis n.7/3, presso lo studio dell'avv.to Maria Eugenia Veroli Zamorani che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Imperia, Via F. Cascione n. 42 presso lo studio dell'avv.to Elena Martini che, unitamente all'avv.to Anna Raimonda D'Ignazio, la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “…dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e il Parte_1 CP_1
26.08.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Borgomaro al n. 3 P
2 S. C, anno 2006 (IM); ii. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Borgomaro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
iii. porre a carico di un CP_1 assegno divorzile in favore di dell'importo di euro 600,00 mensili, per 12 Parte_1
dr. Andrea CANCIANI 1
mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con adeguamento
Istat, con decorrenza dalla domanda del 24 aprile 2023, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa…”;
per il resistente: “...1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Disporre che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e/o che nessun assegno divorzile deve essere assegnato alla sig.ra . Vinti onorari e Parte_1 spese di causa…”;
per il Pubblico Ministero: “…dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra: e ”. Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.12.2022 - premettendo di essersi unita in matrimonio Parte_1 in Borgomaro (IM) il 26.9.2006 con e che dall'unione non sono nati figli;
CP_1 che le parti si separavano consensualmente a seguito di negoziazione assistita con accordo in data 5.5.2022; che da tale momento avevano vissuto di fatto separate senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, di voler riconoscere in suo favore un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 900,00 mensili, oltre ad € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento degli animali domestici nonché ad € 186,00 mensili quale rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (di piena proprietà della ricorrente); quanto precede così confermando le condizioni economiche concordate in sede di separazione.
Si costituiva successivamente in giudizio che, con propria comparsa, se da CP_1 un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva rigettarsi la domanda avanzata da al fine di veder riconosciuto in proprio favore un Parte_1 contributo economico.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 5.4.2023 all'esito della quale - nell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, preso atto delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione e riscontrato un peggioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del resistente, rideterminava in € 300,00 mensili il contributo posto a carico di per mantenimento del coniuge. CP_1
In assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in rodine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e, precisate le conclusioni a seguito di note scritte ex art. 127-bis c.p.c. depositate entro il termine perentorio del
24.9.2024, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 27.9.2024 con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalla ricorrente (cui del resto controparte si è associata) in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra le parti sia divenuta intollerabile e la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse allegato negli atti introduttivi e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. Sono
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inoltre trascorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Ciò premesso in punto status, deve a questo punto essere esaminata l'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente al fine di veder riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile.
Osserva il Collegio come, relativamente ai presupposti per il suo riconoscimento, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte - a Sezioni Unite e così modificando il precedente orientamento di cui alla nota sentenza n.11504/17 - abbia evidenziato la funzione “perequativo-compensativa” del contributo de quo, svincolandola da una valutazione “bifasica” nella quale l'accertamento della “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente precedeva e condizionava la possibilità di accesso alla successiva fase della “quantificazione” dell'assegno (e, quindi, dell'applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, c.6 L.898/70) e ritenendo che il concetto di “adeguatezza dei mezzi” debba esso stesso essere valutato in rapporto ai criteri dettati dalla predetta norma, risultando a tal fine immediatamente rilevanti sia la durata del matrimonio e l'età delle parti, così come il contributo personalmente dato da ciascuno alla formazione del patrimonio famigliare o personale di uno dei coniugi;
quanto precede al fine di riconoscere valore pregnante agli eventuali sacrifici compiuti nell'interesse della famiglia dal coniuge richiedente e che abbiano determinato, a fronte di una piena possibilità dell'altro di raggiungere e/o consolidare una migliore situazione economica, una corrispondente compressione delle proprie possibilità occupazionali o di carriera, tali da tradursi, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, in una conseguente posizione di debolezza economica, senza alcuna prognosi favorevole di recupero delle opportunità perdute (vds. maggiormente in dettaglio ed in parte motiva Cass., Sez. Un, Sent. 11.7.2018, n. 18287:
…questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma
6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. …(omissis)… L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro
…(omissis)… L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione
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di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio …(omissis)… Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale- alimentare …(omissis)… Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”).
È, pertanto, alla luce di quanto sopra osservato che il Collegio ritiene di dover orientare la propria decisione, sempre considerando, quali parametri di riferimento, quelli dettati dall'art. 5, c.6 L.989/70.
Prendendo, pertanto, le mosse da una valutazione comparativa “statica” – ovvero riferita esclusivamente all'attuale condizione economica – per poi passare ad un giudizio di tipo
“dinamico” – ovvero relativo alle scelte di vita e gestione famigliare attuate dai coniugi nel corso della vita matrimoniale (cfr. Cass., sez.1, sent, 22.3.2023, n.8162: “…il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto…”), deve essere in primo luogo raffrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a , sulla scorta dell'autocertificazione e della documentazione in atti, Parte_1 la stessa risulta attualmente impiegata, in qualità di docente di matematica, per 17 ore dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2316/2022 R.G.A.C.C.
settimanali presso la scuola media di Riva Ligure, percependo nei mesi di attività didattica retribuzione di circa € 1.800,00 mensili ed in quelli successivi indennità di disoccupazione (vds. quanto risultante dai cedolini in atti: gennaio 2024 € 1.782,88; febbraio 2024 € 1.908,22; marzo 2024 € 1.861,11; aprile 2024 € 1.908.22; maggio 2024
€ 1.784,85; giugno 2024 € 638,53; luglio 2024: € 257,08…”); quanto precede abitando immobile di proprietà (in parte adibito a “Bed & Breakfast”, attività svolta in costanza di matrimonio) per il quale corrisponde una rata di mutuo pari ad € 185,00 mensili (con scadenza a dicembre 2034) ed avendo disponibilità liquide di circa € 50.000,00.
Quanto, invece, a , sulla scorta dell'autocertificazione depositata e della CP_1 documentazione in atti, lo stesso risulta svolgere a tempo pieno l'attività di docente (con contratto annuale) presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Imperia oltre all'attività libero-professionale di architetto, percependo entrate per circa € 2.000,00 mensili (vds. autocertificazione in data 19.10.2023); quanto precede essendo altresì proprietario nella misura di ¼ dell'immobile presso il quale risiede la propria madre (senza che da ciò tragga alcuna entrata) e di quota parte di taluni terreni, avendo a sua volta disponibilità liquide di € 68.000,00 circa. Risulta, inoltre, abitare immobile condotto in locazione ad un canone mensile di € 450,00 ed essere gravato del 50% della rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile costituente la casa coniugale e di proprietà esclusiva di controparte (€ 185,00 mensili, con scadenza a dicembre 2034).
Passando a questo punto ad analizzare gli assetti famigliari adottati dalle parti in costanza di convivenza matrimoniale, deve essere osservato come, nonostante la ricorrente abbia riferito di aver coadiuvato con continuità il coniuge, durante i 17 anni di matrimonio, nello svolgimento della propria attività lavorativa, così rinunziando a reperire per sé stabile occupazione pur possedendo specifiche competenze, attestate dal titolo di laurea e dall'abilitazione all'insegnamento (vds. quanto riferito in sede di ricorso: “…la ricorrente, pur essendo laureata, è attualmente priva di occupazione avendo sempre aiutato il marito nella sua professione di architetto, maggiormente nei periodi in cui egli svolgeva anche il lavoro di insegnante nelle scuole…” ed in comparsa conclusionale: “…la vera sperequazione reddituale tra i coniugi, di cui il Giudice deve tenere conto, attiene alla pensione: infatti non la percepirà in quanto, Parte_1 avendo contribuito per 17 anni al lavoro ed alla carriera del marito, che non l'ha pagata e non le ha versato i contributi, non riuscirà a maturare l'anzianità necessaria per ottenerla o per ottenerne una che le consenta di superare lo stato di bisogno. PT ha iniziato a lavorare a 47 anni di età, dopo 17 anni di matrimonio, durante il
[...] quale ha rinunciato ad opportunità di lavoro che, comunque, le avrebbe consentito la costruzione di un piano pensionistico e la possibilità di avere una pensione corrispondente all'attività svolta nel corso della vita…”), tali circostanze, oggetto di specifica contestazione da parte di (vds. da ultimo quanto riferito dal CP_1 resistente in sede di repliche: “…Non corrisponde al vero poi, che la Dott.ssa PT abbia per 17 anni contribuito al lavoro e alla carriera dell'Arch. . La Dott.ssa CP_1
infatti, dal 2002 al 2011 era titolare di partita Iva quali libera professionista e PT quindi si dedicava alla sua carriera e non certo a quella del marito. Chiusa la partita
IVA nel 2011 per sua autonoma decisione, si è dedicata al Bed and Breakfast, salvo poi accantonare anche tale attività lavorativa dopo la separazione. L'atteggiamento tenuto dalla Dott.ssa durante il matrimonio appare più quello di una donna indecisa che PT non sa cosa vuole fare da grande, piuttosto che quello di una moglie devota che rinuncia alle proprie aspettative professionali per il marito, come vuole far credere controparte…”), non possono in questa sede ritenersi adeguatamente provate.
Muovendo, infatti, dall'ordinario riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha precisato come “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione
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reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (vds. Cass., sez.1, ord. 11.10.2024, n.26520) conseguendone che, nel caso di specie, oltre a difettare i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione “assistenziale” - stante una situazione reddituale non profondamente dissimile così come le potenzialità del patrimonio di parte ricorrente a produrre redditi maggiori degli attuali (vds. la disponibilità di immobile già adibito a “Bed & Breakfast”), neppure può ravvisarsi la necessità di “perequare” le rispettive condizioni economiche delle parti.
Invero, in assenza di qualsiasi prova in ordine alle effettive scelte di vita operate dalla coppia in costanza di matrimonio (nessuna istanza istruttoria è stata, infatti, avanzata sul punto dalla ricorrente) e, quindi, della necessità di compensare il “sacrificio delle aspettative professionali e reddituali” a seguito di ciò eventualmente sopportato da PT nell'interesse della famiglia, ritiene il Collegio insussistenti i presupposti per il
[...] riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile. Del resto, il mero dato oggettivo del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie in costanza di matrimonio non può certo supplire al gravoso onere della prova da assolversi in sede processuale;
quanto precede potendosi, all'opposto, ritenere che tale assetto famigliare sia stato oggetto di una sua libera e spontanea scelta, forse anche avvallata dal coniuge, ma senza alcun apprezzabile sacrificio.
Da ultimo, la natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando e con la partecipazione del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Borgomaro (IM) il 26.8.2006 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2006, n. 3, Parte II, Serie C;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 13.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6