CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11883/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025016289 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22169/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11883/2025
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava Cartella di pagamento n. 02820250025016289 000, relativa a tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle Entrate –
CO per un complessivo di €. 380,51.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la cartella impugnata e la intervenuta prescrizione vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 22/07/2025, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate –
CO la quale eccepiva il proprio difetto di legittimità passiva e la riferibilità delle doglianze all' ente impositore. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 21/11/2025, si costituiva l'ente impositore – Regione
Campania. Nelle proprie controdeduzioni, a seguito di attività istruttoria, chiedeva la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 .
Questa corte, in data 12/12/2025, visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che
è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che Regione Campania, ritenute sussistenti le codizioni per richiedere l' annullamento dell' Avviso di Accertamento n.964285892573, sotteso alla cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, si sia attivata in autotutela provvedendo ad annullare l' atto di accertamento n. 964285892573 sotteso alla cartella di pagamento n. 02820250025016289 000 relativo a Tassa Automobilistica – Anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Non sussistendo più motivi per il mantenimento in vita del presente giudizio, questo può pertanto dichiararsi estinto.
La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11883/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025016289 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22169/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11883/2025
Con ricorso depositato in data 23/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava Cartella di pagamento n. 02820250025016289 000, relativa a tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle Entrate –
CO per un complessivo di €. 380,51.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la cartella impugnata e la intervenuta prescrizione vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 22/07/2025, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate –
CO la quale eccepiva il proprio difetto di legittimità passiva e la riferibilità delle doglianze all' ente impositore. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 21/11/2025, si costituiva l'ente impositore – Regione
Campania. Nelle proprie controdeduzioni, a seguito di attività istruttoria, chiedeva la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 .
Questa corte, in data 12/12/2025, visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che
è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che Regione Campania, ritenute sussistenti le codizioni per richiedere l' annullamento dell' Avviso di Accertamento n.964285892573, sotteso alla cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, si sia attivata in autotutela provvedendo ad annullare l' atto di accertamento n. 964285892573 sotteso alla cartella di pagamento n. 02820250025016289 000 relativo a Tassa Automobilistica – Anno 2019 per il veicolo targato Targa_1
Non sussistendo più motivi per il mantenimento in vita del presente giudizio, questo può pertanto dichiararsi estinto.
La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico