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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
IS AD, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 9880202500001437000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n.
29880202500001437 - fasc. n. 2024/000035921, notificata il 22.02.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 6.798,94, dopo le seguenti 15 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160014853542, notificata il 26/01/2017 per canoni radio e Tari 2015;
2) n. 29820170000870062, notificata il 14/04/2017 per Tari 2016;
3) n. 29820170005937552001, notificata il 24/11/2017 per Irpef 2013;
4) n. 29820170006889283, notificata il 04/12/2017 per tassa auto 2013;
5) n. 29820180003652967, notificata il 29/05/2018 per Tarsu 2014;
6) n. 29820200003567920, notificata il 26/07/2022 per tassa auto 2017;
7) n. 29820210007276373, notificata il 02/09/2023 per tassa auto 2015;
8) n. 29820210025266722, notificata il 18/01/2023 per tassa auto 2016;
9) n. 29820210032857542, notificata il 21/03/2023 per tassa auto 2018;
10) n. 29820220008389629, notificata il 31/01/2023 per tassa auto 2019;
11) n. 29820230000117460, notificata il 13/09/2023 per Irpef 2019;
12) n. 29820230004656163, notificata il 10/05/2023 per tassa auto 2020;
13) n. 29820230020886380, notificata il 14/02/2024 per Tasi 2014;
14) n. 29820240003826729, notificata il 29/08/2024 per Irpef 2017;
15) n. 29820240020391746, notificata il 03/08/2024 per tassa auto 2021.
Si è costituita l'AdER.
Il 02.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Preliminarmente, l'AdER ha eccepito – invocando il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 – l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente intimato solo l'AdER, e non anche gli enti impositori.
Nell'ambito della riforma attuata con il citato d.lgs. 220/2023, le norme transitorie sono contenute nel suo art. 4, relativo a “entrata in vigore e decorrenza degli effetti”, il quale, al comma 2, precisa che le sue disposizioni “si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto” (cioè dal 4 gennaio 2024).
Ora, il nuovo comma 6-bis citato è stato introdotto dalla lett. d), che quindi si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 04.01.2024, e siccome il ricorso in esame è stato proposto, col suo deposito, dopo tale momento, va applicato al giudizio in esame.
Sul punto il Collegio precisa quanto segue.
Il citato comma 6-bis prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
1.2) Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica.
1.3) Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”). Va però rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs.
n. 546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39 (in termini cfr. CGT 2° grado per la Sicilia – Sezione VII n. 9581 del 20.12.2024 e n. 610 del 27.01.2025).
Ma poiché nel caso in esame l'AdER non ha applicato tale disposizione, chiamando direttamente in causa gli enti impositori, né ha chiesto la fissazione di una udienza successiva per provvedervi, non può farsi carico al ricorrente di siffatta integrazione.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica di tutte le cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso, come pure quello legato al difetto di motivazione.
Inoltre, l'AdER ha provato anche la notifica:
a) l'08.07.2024, dell'intimazione n. 29820249003463922, per le cartelle n. 29820170006889283 e n.
29820180003652967, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola;
b) il 31.01.2024, dell'intimazione n. 29820239002260300, (anche) per la cartella n. 29820170000870062, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola;
c) il 13/09/2023, dell'intimazione n. 29820239000462059, per la cartella n. 29820160014853542, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola.
Per le altre cartelle, un problema di prescrizione non può neppure porsi.
3) La ritualità della notifica delle cartelle andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica delle cartelle, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
4) Infine, il ricorrente fa valere come vizio la circostanza dell'avvenuto accoglimento “dell'istanza di rateizzazione di una parte delle somme contenute nel preavviso di fermo, con produzione del pagamento della prima rata ed ancora la adesione alla istanza di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 per il complessivo importo di € 760,00, protocollata in data 03.02.2025”.
Ma tale circostanza non può valere a inficiare tout court il preavviso, visto che rimangono da pagare le somme non oggetto né di rateizzazione né di compensazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.852,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AT IR
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
IS AD, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 9880202500001437000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n.
29880202500001437 - fasc. n. 2024/000035921, notificata il 22.02.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 6.798,94, dopo le seguenti 15 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160014853542, notificata il 26/01/2017 per canoni radio e Tari 2015;
2) n. 29820170000870062, notificata il 14/04/2017 per Tari 2016;
3) n. 29820170005937552001, notificata il 24/11/2017 per Irpef 2013;
4) n. 29820170006889283, notificata il 04/12/2017 per tassa auto 2013;
5) n. 29820180003652967, notificata il 29/05/2018 per Tarsu 2014;
6) n. 29820200003567920, notificata il 26/07/2022 per tassa auto 2017;
7) n. 29820210007276373, notificata il 02/09/2023 per tassa auto 2015;
8) n. 29820210025266722, notificata il 18/01/2023 per tassa auto 2016;
9) n. 29820210032857542, notificata il 21/03/2023 per tassa auto 2018;
10) n. 29820220008389629, notificata il 31/01/2023 per tassa auto 2019;
11) n. 29820230000117460, notificata il 13/09/2023 per Irpef 2019;
12) n. 29820230004656163, notificata il 10/05/2023 per tassa auto 2020;
13) n. 29820230020886380, notificata il 14/02/2024 per Tasi 2014;
14) n. 29820240003826729, notificata il 29/08/2024 per Irpef 2017;
15) n. 29820240020391746, notificata il 03/08/2024 per tassa auto 2021.
Si è costituita l'AdER.
Il 02.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1) Preliminarmente, l'AdER ha eccepito – invocando il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/92, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 – l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente intimato solo l'AdER, e non anche gli enti impositori.
Nell'ambito della riforma attuata con il citato d.lgs. 220/2023, le norme transitorie sono contenute nel suo art. 4, relativo a “entrata in vigore e decorrenza degli effetti”, il quale, al comma 2, precisa che le sue disposizioni “si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto” (cioè dal 4 gennaio 2024).
Ora, il nuovo comma 6-bis citato è stato introdotto dalla lett. d), che quindi si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 04.01.2024, e siccome il ricorso in esame è stato proposto, col suo deposito, dopo tale momento, va applicato al giudizio in esame.
Sul punto il Collegio precisa quanto segue.
Il citato comma 6-bis prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
1.2) Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica.
1.3) Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”). Va però rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs.
n. 546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39 (in termini cfr. CGT 2° grado per la Sicilia – Sezione VII n. 9581 del 20.12.2024 e n. 610 del 27.01.2025).
Ma poiché nel caso in esame l'AdER non ha applicato tale disposizione, chiamando direttamente in causa gli enti impositori, né ha chiesto la fissazione di una udienza successiva per provvedervi, non può farsi carico al ricorrente di siffatta integrazione.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica di tutte le cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo di ricorso, come pure quello legato al difetto di motivazione.
Inoltre, l'AdER ha provato anche la notifica:
a) l'08.07.2024, dell'intimazione n. 29820249003463922, per le cartelle n. 29820170006889283 e n.
29820180003652967, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola;
b) il 31.01.2024, dell'intimazione n. 29820239002260300, (anche) per la cartella n. 29820170000870062, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola;
c) il 13/09/2023, dell'intimazione n. 29820239000462059, per la cartella n. 29820160014853542, interrompendo così la prescrizione, che andava fatta valere impugnandola.
Per le altre cartelle, un problema di prescrizione non può neppure porsi.
3) La ritualità della notifica delle cartelle andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica delle cartelle, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
4) Infine, il ricorrente fa valere come vizio la circostanza dell'avvenuto accoglimento “dell'istanza di rateizzazione di una parte delle somme contenute nel preavviso di fermo, con produzione del pagamento della prima rata ed ancora la adesione alla istanza di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 per il complessivo importo di € 760,00, protocollata in data 03.02.2025”.
Ma tale circostanza non può valere a inficiare tout court il preavviso, visto che rimangono da pagare le somme non oggetto né di rateizzazione né di compensazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.852,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AT IR