Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 175
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che per i tributi non armonizzati, come la tassa automobilistica regionale, il contraddittorio procedimentale non sia obbligatorio. L'obbligazione tributaria sorge per legge e viene quantificata sulla base di parametri stabiliti dalla legge, senza necessità di un'attività di accertamento da parte dell'ente impositore. In caso di omesso o insufficiente versamento, l'amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo. La cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente. Inoltre, la legge regionale n. 16/2015 prevede l'immediata iscrizione a ruolo senza previa notifica di un atto di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, pur dovendo tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta per l'emergenza Covid-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per 542 giorni), il nuovo termine di prescrizione scadeva in data posteriore rispetto alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 2 maggio 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 175
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 175
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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