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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202000026997760000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720200002699776000, notificata in data 2 maggio
2022, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2017, targa Targa_1, per un importo di € 277,35 (codice tributo 3V41), € 16,64 (codice tributo 3V42) ed € 83,21 (codice tributo 3V43). Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è mancata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
b) ai sensi del D.P.R. n. 39/1953 e della legge n. 27/1978, infatti, l'accertamento delle violazioni deve risultare da processo verbale e l'Amministrazione, dopo la notifica degli atti di constatazione e il mancato pagamento, deve adottare l'ingiunzione o comunque un atto di accertamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo;
b) la necessità del contraddittorio preventivo risulta anche dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e dagli artt. 5 e 6 della legge n. 212/2000 (sul punto, cfr. Corte
Costituzionale, n. 199/2016 e n. 242/2016, nonché Sezioni Unite, n. 16412/2007); c) il credito è comunque prescritto ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del decreto legge n.
2/1986, convertito in legge n. 60/1986.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a)
l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito dell'imposizione e alle relative attività; b) si chiede, quindi, di autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore;
c) si evidenzia comunque la regolarità della notifica della cartella, nonché la circostanza che si trattava di atto dovuto, il quale è stato predisposto secondo il modello approvato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.
46308/2010 e n. 104390/2010; d) in merito all'eccezione di prescrizione, deve anche tenersi conto della sospensione delle attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 (dal mese di marzo
2020 sino al 31 agosto 2021).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
Come è noto, il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati.
La tassa automobilistica regionale, inoltre, rientra nella categoria dei tributi per i quali l'obbligazione sorge e viene quantificata sulla base di presupposti e parametri stabiliti direttamente dalla legge (possesso del veicolo, caratteristiche tecniche, etc.), senza la necessità di un'attività di accertamento da parte dell'ente impositore. Il pagamento è conseguentemente dovuto in autoliquidazione da parte del contribuente entro termini prestabiliti.
In caso di omesso o insufficiente versamento, l'amministrazione non emette, quindi, un "avviso di accertamento" in senso tecnico, ma procede direttamente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, delle sanzioni e degli interessi. La cartella di pagamento, in questo contesto, costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene formalmente comunicata al contribuente. Essa cumula in sé le funzioni di atto impositivo e di atto della riscossione, portando a conoscenza del debitore l'esistenza di un'iscrizione a ruolo a suo carico.
Ad ogni buon conto, in ambito regionale appare risolutiva la previsione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2015 (introdotta dall'art. 19 della legge regionale n. 24/2016), che contempla l'immediata iscrizione a ruolo senza la necessità della previa notifica di un atto di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione, la cartella di pagamento è stata notificata in data 2 maggio 2022, ma, come correttamente eccepito dall'Agente della Riscossione, occorre tener conto della sospensione dei termini di versamento, notifica e riscossione introdotta dalla normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la legislazione emergenziale (a partire dal decreto legge n. 18/2020 e in forza delle successive proroghe) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori e degli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni.
Aggiungendo 542 giorni alla data “naturale” del 31 dicembre 2020, il nuovo termine di prescrizione per il credito di cui si tratta scadeva in data 25 giugno 2022, cioè in data posteriore rispetto alla notifica del provvedimento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297202000026997760000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720200002699776000, notificata in data 2 maggio
2022, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2017, targa Targa_1, per un importo di € 277,35 (codice tributo 3V41), € 16,64 (codice tributo 3V42) ed € 83,21 (codice tributo 3V43). Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è mancata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
b) ai sensi del D.P.R. n. 39/1953 e della legge n. 27/1978, infatti, l'accertamento delle violazioni deve risultare da processo verbale e l'Amministrazione, dopo la notifica degli atti di constatazione e il mancato pagamento, deve adottare l'ingiunzione o comunque un atto di accertamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo;
b) la necessità del contraddittorio preventivo risulta anche dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e dagli artt. 5 e 6 della legge n. 212/2000 (sul punto, cfr. Corte
Costituzionale, n. 199/2016 e n. 242/2016, nonché Sezioni Unite, n. 16412/2007); c) il credito è comunque prescritto ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del decreto legge n.
2/1986, convertito in legge n. 60/1986.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a)
l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito dell'imposizione e alle relative attività; b) si chiede, quindi, di autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore;
c) si evidenzia comunque la regolarità della notifica della cartella, nonché la circostanza che si trattava di atto dovuto, il quale è stato predisposto secondo il modello approvato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.
46308/2010 e n. 104390/2010; d) in merito all'eccezione di prescrizione, deve anche tenersi conto della sospensione delle attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 (dal mese di marzo
2020 sino al 31 agosto 2021).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
Come è noto, il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati.
La tassa automobilistica regionale, inoltre, rientra nella categoria dei tributi per i quali l'obbligazione sorge e viene quantificata sulla base di presupposti e parametri stabiliti direttamente dalla legge (possesso del veicolo, caratteristiche tecniche, etc.), senza la necessità di un'attività di accertamento da parte dell'ente impositore. Il pagamento è conseguentemente dovuto in autoliquidazione da parte del contribuente entro termini prestabiliti.
In caso di omesso o insufficiente versamento, l'amministrazione non emette, quindi, un "avviso di accertamento" in senso tecnico, ma procede direttamente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, delle sanzioni e degli interessi. La cartella di pagamento, in questo contesto, costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene formalmente comunicata al contribuente. Essa cumula in sé le funzioni di atto impositivo e di atto della riscossione, portando a conoscenza del debitore l'esistenza di un'iscrizione a ruolo a suo carico.
Ad ogni buon conto, in ambito regionale appare risolutiva la previsione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2015 (introdotta dall'art. 19 della legge regionale n. 24/2016), che contempla l'immediata iscrizione a ruolo senza la necessità della previa notifica di un atto di accertamento.
Quanto all'eccepita prescrizione, la cartella di pagamento è stata notificata in data 2 maggio 2022, ma, come correttamente eccepito dall'Agente della Riscossione, occorre tener conto della sospensione dei termini di versamento, notifica e riscossione introdotta dalla normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la legislazione emergenziale (a partire dal decreto legge n. 18/2020 e in forza delle successive proroghe) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori e degli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni.
Aggiungendo 542 giorni alla data “naturale” del 31 dicembre 2020, il nuovo termine di prescrizione per il credito di cui si tratta scadeva in data 25 giugno 2022, cioè in data posteriore rispetto alla notifica del provvedimento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.