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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2554/2024 R.G.
Il Giudice Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di attuazione di provvedimenti in materia di famiglia e di irrogazione di sanzioni, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Giardina, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Platania, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26/09/2024, , premettendo di essere Parte_1
separata dal coniuge , giusta ordinanza resa in data 8/10/2020 dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa, nel procedimento n. 90/2020 (con la quale, via provvisoria, era stato disposto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, il collocamento di presso la comunità Olmo di Capaccio e di presso la madre, con Per_1 CP_2
relativa assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di €. 300,00, per il mantenimento della stessa, ed €.350,00, per il mantenimento del figlio ), e precisando che si era reso CP_2 Controparte_1
inadempiente alle disposizioni presidenziali relative al diritto di visita del figlio minore , chiedeva al Tribunale adìto di: “1) ordinare all'intimato di cessare Per_2
immediatamente la condotta gravemente pregiudizievole sopra descritta
ammonendolo di rispettare scrupolosamente i giorni e gli orari di frequentazione con
il figlio minore;
2) disporre un risarcimento del danno a carico di Per_2 [...]
a favore del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia;
3) CP_1 Per_2
disporre un risarcimento del danno a carico di a favore dell'odierna Controparte_1
instante nella misura di € 5.000,00 o in quell'altra ritenuta di giustizia;
4)
condannare , quale genitore inadempiente, al pagamento della Controparte_1
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 709-ter, comma 2, n. 4, c.p.c.”.
La ricorrente deduceva che le disposizioni della predetta ordinanza presidenziale
(parzialmente modificate dalla Corte di Appello di Catania, che, investita del reclamo, aveva disposto che “gli interi assegni familiari spettino a , Parte_1
quale genitore collocatario e ne ordina il pagamento diretto in suo favore nei
confronti del ”, confermando per il resto l'ordinanza del Controparte_3
Tribunale di Ragusa) erano state disattese da , il quale aveva Controparte_1
modificato unilateralmente i giorni di visita (piuttosto che il lunedì, mercoledì e venerdì aveva esercitato il diritto di visita nei confronti del figlio nei giorni di martedì
e giovedì), e ridotto i tempi di permanenza del figlio presso di sé nei finesettimana
(aveva escluso il lunedì successivo al finesettimana in cui il figlio rimaneva presso di lui), mai trattenendo presso di sé il minore nei periodi più lunghi, previsti per le festività natalizie, pasquali ed estive.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta del 16/1/2025, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del giudizio, “non vertendo lo stesso su questioni relative
all'affidamento dei figli o alla responsabilità genitoriale”, nonché l'infondatezza della domanda della ricorrente, sostenendo di aver chiesto ed ottenuto dalla ricorrente di poter vedere e tenere con sé il figlio nei pomeriggi di martedì e giovedì,
in considerazione del suo trasferimento a Ragusa presso i propri genitori, in quanto,
pur continuando a lavorare a Pozzallo, poteva esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio all'uscita dall'ufficio nei giorni di rientro pomeridiano al lavoro,
trovandosi già nel luogo di residenza del figlio stesso;
precisava, inoltre, che i tempi di permanenza del figlio presso di sé, nei finesettimana e nei giorni festivi, CP_2
erano stati rimodulati in funzione delle ferie e dei turni di lavoro del resistente, e che non aveva fatto mancare la propria presenza né al figlio , né a CP_2 Per_1
Quest'ultimo, nel frattempo, era stato collocato presso una comunità di Palermo,
ove egli si recava due volte a settimana, e, stante che il Tribunale per i minori di
Catania intendeva sperimentare rientri in famiglia periodici di stava Per_1
predisponendo una casa più grande per potere tenere con sé entrambi i figli più a lungo.
Il evidenziava l'infondatezza del presente giudizio, incardinato dalla ricorrente CP_1
all'esito della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento nel procedimento di separazione tra le parti, ancora pendente presso il Tribunale di Ragusa, e concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, o, in subordine, il suo rigetto per infondatezza.
Le parti comparivano all'udienza del 13 febbraio 2025 ed insistevano nei rispettivi atti, mentre il Giudice le invitava a discutere in ordine alla propria competenza nel giudizio de quo, stante la contemporanea pendenza del giudizio di separazione presso il medesimo Tribunale.
Ciò premesso, occorre precisare che le disposizioni degli articoli 473-bis.38 e 473-
bis.39 c.p.c. disciplinano l'attuazione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e la gestione delle inadempienze relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale; in particolare, l'articolo 473-bis.38 c.p.c. stabilisce che per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il Giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica, per cui, se non
è pendente un procedimento, è competente, sempre in composizione monocratica,
il Giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
L'articolo 473-bis.39 c.p.c., invece, prevede che, in caso di gravi inadempienze,
anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice possa, anche d'ufficio, modificare i provvedimenti in vigore e adottare misure coercitive, come l'ammonimento del genitore inadempiente, la determinazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, o la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa.
Nel contesto attuale, pertanto, le disposizioni degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39
c.p.c. delineano procedimenti distinti: mentre l'art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, e il giudice competente è quello del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica, l'art. 473-bis.39 c.p.c. regola l'adozione di provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Se è pendente un procedimento, il giudice competente è
quello del procedimento in corso, mentre se non v'è un procedimento pendente, la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12 c.p.c., che prevede un rito a cognizione piena.
Poiché nel caso di specie è pendente al n. 90/2020 R.G., presso il Tribunale di
Ragusa, il giudizio di separazione inter partes, deve ritenersi che la competenza a decidere sulle questioni del presente giudizio sia incardinata in capo al Giudice del procedimento di separazione, già precedentemente investito dal potere di regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti dei figli ed, eventualmente,
di applicare misure sanzionatorie nei confronti delle parti per l'eventuale condotta inadempiente degli stessi. A causa della parziale sovrapponibilità tra la competenza di cui è investito il Giudice
nel giudizio de quo in ordine all'applicazione di strumenti sanzionatori per le condotte del resistente dedotte e quella del Giudice nel procedimento di separazione n. 90/2020, pendente innanzi al medesimo Tribunale di Ragusa
(chiamato a disciplinare in via più ampia e definitiva, tra gli altri profili, anche la regolamentazione del diritto di visita di nei confronti dei figli), deve Controparte_1
dichiararsi l'inammissibilità della domanda spiegata in questa sede da , Parte_1
per la contemporanea pendenza di due cause tra le medesime parti, davanti a giudici diversi, con petitum e causa petendi parzialmente coincidenti, il che potrebbe dar luogo a contrasto di giudicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo (nella misura minima per la fase di studio, introduttiva e decisionale, stante la natura del presente procedimento e il rilievo in rito).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, Pt_1 Controparte_1
che liquida in complessivi €. 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Ragusa, 13.03.2025. Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosanna Scollo