Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 20 luglio 2022, notificato il 29 luglio 2022, recante l’inflizione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi inclusi: la contestazione degli addebiti in data 26 novembre 2021; la relazione finale del 25 gennaio 2022; il parere del Comandante logistico del 1° febbraio 2022; il verbale della seduta della Commissione di disciplina del 27 giugno 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, nella parte in cui, all’art. 2, stabilisce che il procedimento disciplinare di stato avviato con atto del 9 febbraio 2022 in relazione ai fatti sottesi alla sentenza-OMISSIS-del Tribunale militare di -OMISSIS- “ verrà rinnovato, ai sensi dell’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’Amministrazione avrà piena conoscenza dell’eventuale annullamento del Decreto -OMISSIS- ”;
- di tutti gli atti del procedimento amministrativo sotteso al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, il Consigliere RA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del-OMISSIS- con cui il Direttore della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa gli ha comminato la massima sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari con conseguente cessazione dal servizio permanente, nonché degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 1392 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 1041 del d.P.R. n. 90 del 2010. Decadenza dell’azione disciplinare per violazione dei termini della contestazione di addebito disciplinare.
2) Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 1375 del d.lgs. n. 66 del 2010; dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto i profili: della contraddittorietà; dell’abnormità; dell’illogicità.
3) Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; della violazione del giusto procedimento.
4) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 1398 c.o.m.. Difetto di motivazione.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
5. Con (primo) ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 20 dicembre 2022, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del decreto M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 12 ottobre 2022 con cui il Vice Direttore della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha archiviato la posizione disciplinare del ricorrente, limitatamente all’art. 2, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità parziale del provvedimento per illegittimità di suo elemento accidentale. Violazione degli artt. 1373 e 1393 del d.lgs. 66/2010. Eccesso di potere.
6. Con (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 gennaio 2023 e depositato il giorno 31 successivo, parte ricorrente ha dedotto la seguente ulteriore doglianza:
Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 1392 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 1041 del d.P.R. n. 90 del 2010. Decadenza dell’azione disciplinare per violazione dei termini del procedimento disciplinare di stato. Violazione della guida tecnica “Procedure disciplinari” 6° edizione 2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.
7. In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
8. All’udienza del 19 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
9. La causa ha ad oggetto il provvedimento con cui il Ministero della difesa ha comminato al ricorrente, sottocapo di prima classe della marina militare, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, in seguito a sentenza penale di condanna, in via definitiva, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di € 12.000,00 di multa, per detenzione e trasporto illeciti di cocaina a fini di spaccio.
10. Con il primo motivo parte ricorrente deduce che la contestazione degli addebiti sarebbe stata effettuata tardivamente, e, in particolare, oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto avvenuta il 13 dicembre 2019; il provvedimento sarebbe, pertanto, tardivo e inciderebbe illegittimamente sull’aspettativa di poter continuare a prestare servizio nella Marina Militare, quale unica fonte di reddito familiare.
La doglianza è infondata.
L’art. 1393, comma 1, del codice dell’ordinamento militare dispone che: “ Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, sancendo la regola generale secondo cui la pendenza di un procedimento penale a carico di un militare non esime l’Amministrazione dall’avviare e concludere un procedimento disciplinare, a differenza di quanto accadeva nel passato, ossia prima della novella normativa apportata dal d.lgs. n. 91/2016, ove tale circostanza era considerata quale preclusione assoluta all’irrogazione di sanzioni disciplinari vertenti sui medesimi fatti storici oggetto di conoscenza dell’Autorità giudiziaria fino al termine della vicenda penale.
La medesima disposizione contempla due eccezioni tassative alla regola generale summenzionata, che ricorrono nei seguenti casi: i) “ Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ” (art. 1393, co. 1, secondo periodo); ii) “ Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” (art. 1393, co. 1, terzo periodo).
Nel primo caso, alla p.a. è riconosciuta la facoltà, ove i fatti da accertare siano di particolare complessità ovvero laddove non abbia sufficienti elementi di valutazione, di attendere l’esito della vicenda penale prima di avviare un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della consegna di rigore.
Nella seconda ipotesi, invece, opera un residuale obbligo di astensione dalla conclusione di un procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale che opera avuto riguardo ai soli fatti commessi nello svolgimento delle funzioni proprie del militare ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
In definitiva, a partire dalla riscrittura dell’art. 1393, c.o.m., occorsa nel 2016, è venuta meno, fatte salve le eccezioni summenzionate, la portata pregiudiziale della pendenza di un giudizio penale ai fini delle valutazioni disciplinari sulle medesime condotte poste in essere dal personale appartenente all’Amministrazione militare, dovendo oggi quest’ultima attivarsi al fine di perseguire, sin da subito e in maniera tempestiva, eventuali illeciti disciplinari di cui viene a conoscenza, essendogli precluso tale potere-dovere solo quando gli atti e/o i comportamenti del militare siano stati posti in essere nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero essendogli concesso, in via discrezionale, di attendere l’esito del giudizio penale solo laddove, al termine delle valutazioni preliminari, la p.a. ritenga il fatto troppo complesso o, comunque, di non essere in possesso di sufficienti elementi conoscitivi per l’avvio di un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della più grave sanzione di corpo (i.e. consegna di rigore).
Dagli atti di causa risulta che l’Amministrazione, dopo aver appreso, nel dicembre del 2019, che il militare era stato tratto in arresto, con atto del 15 ottobre 2020, preso atto delle risultanze degli accertamenti preliminari svolti dal Comandante di Corpo, ha deciso di rinviare l’esame disciplinare del fatto all’esito del giudizio penale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1393, comma 2, del codice dell’ordinamento militare.
La determinazione di attendere la sentenza dell’autorità giudiziaria penale, per la complessità dell’accertamento dei fatti, costituisce espressione di una valutazione di merito ampiamente discrezionale, che non risulta nella specie manifestamente illogica o irragionevole, avuto riguardo alla delicatezza e complessità della vicenda.
Ne consegue che il procedimento disciplinare è stato tempestivamente instaurato con la contestazione degli addebiti nel rispetto del termine di 90 giorni di cui all’art. 1392 c.o.m. decorrenti dalla data della conoscenza integrale della sentenza, in quanto l’Amministrazione ha acquisito, in data 9 novembre 2021, la pronunzia della Corte d’Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, munita di attestazione di irrevocabilità, e ha contestato gli addebiti all’incolpato in data 26 novembre 2021.
La tempestività della contestazione degli addebiti consente di escludere l’avvenuta lesione dell’aspettativa incolpevole nella mancata attivazione del procedimento disciplinare, cosicchè, anche sotto tale profilo, il motivo è infondato.
11. Parimenti infondati sono gli altri motivi con cui parte ricorrente deduce la carenza d’istruttoria e motivazione.
Deve rammentarsi, a tal riguardo, che per consolidata giurisprudenza “ In materia disciplinare l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 8.04.2024, n. 457 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, n. 3325 del 2023, n. 1724 del 2023, n. 9756 del 2022, n. 4858 del 2022, n. 4012 del 2022, n. 2004 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021 e n. 2428 del 2021).
Nella specie il provvedimento è stato così motivato: “ -OMISSIS- della Marina Militare, (il-OMISSIS-, in -OMISSIS-) trasportava e deteneva sostanze stupefacenti per fine di evidente spaccio, per uso non esclusivamente personale, rinvenute a bordo di un’autovettura a seguito di controllo stradale da parte di una pattuglia della Polizia e deteneva strumenti destinati alla trattazione di sostanze psicotrope, rinvenuti presso la propria abitazione. Il comportamento tenuto dal -OMISSIS- costituisce gravissima violazione di doveri attinenti allo status di militare, con particolare riferimento al grado rivestito, al senso di responsabilità e alla condotta esemplare che un militare deve tenere in ogni circostanza a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate, improntando il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e astenendosi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro ”.
Ritiene il Collegio che la massima sanzione disciplinare di stato appare rispettosa dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualismo sanzionatorio, essendo indubbio che, con il delitto in parola, il militare abbia violato i doveri istituzionali propri di un appartenente alle Forze Armate e leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione della difesa.
12. Accertata l’infondatezza del ricorso introduttivo, va esaminato il primo ricorso per motivi aggiunti, che ha ad oggetto il decreto di archiviazione della posizione disciplinare del ricorrente, nella parte in cui (art. 2) stabilisce che: “ il procedimento disciplinare di stato avviato dal Comandante Logistico della Marina Militare con atto -OMISSIS- in relazione ai fatti sottesi alla sentenza-OMISSIS- del Tribunale militare di -OMISSIS- “verrà rinnovato, ai sensi dell’articolo 1373 del Codice dell’Ordinamento Militare, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’Amministrazione avrà piena conoscenza dell’eventuale annullamento del Decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in data 20 luglio 2022 ”.
Con unico motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità della previsione della riviviscenza del precedente procedimento disciplinare (archiviato) in caso di annullamento di altro provvedimento disciplinare (quello di cui al ricorso introduttivo).
In disparte la ritualità del gravame, la doglianza è infondata in quanto l’Amministrazione ha legittimamente archiviato il procedimento disciplinare, che non poteva definire nel merito a causa della sopravvenuta perdita del grado per rimozione, ma si è riservata la facoltà di rinnovare lo stesso, nel caso di reintegra in servizio, evento che, peraltro, non si è, a oggi, verificato, con conseguente dubbia ammissibilità, in punto d’interesse.
13. Parimenti infondati sono i secondi motivi aggiunti con cui si contesta l’omessa menzione della determina che ha disposto il rinvio dell’esame disciplinare della posizione del ricorrente.
Trattasi di una circostanza che non refluisce sulla motivazione del provvedimento che, come evidenziato nei punti precedenti, contiene un’ampia illustrazione delle ragioni che la sostengono.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va rigettato.
14. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, in favore del Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.