Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP. N. 3063/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Dott.ssa Barbara Cao Presidente
- Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10.12.2024 , da
1) Parte_1
Nata a Torino il 2 agosto 1968 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] F con l'Avv. Elena Mauri
e
2) Parte_2
Nato a Seregno il 30 dicembre 1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Agata Adriana Bonaccorso
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Torino, in data 16.10.1994,
(anno 1994, atto n. 1387, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 14.12.2020 omologato con decreto del 16.12.2020
con i seguenti figli:
- , nata il [...], maggiorenne economicamente indipendente Persona_1
- , nata il25.03.2004, maggiorenne non economicamente indipendente Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.12.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La signora lascerà la casa coniugale sita nel Comune di Mariano Comense (CO),alla via S. Pt_1
Alessandro n..24F,identificata al NCEU del Comune di Mariano Comense (CO) al Foglio 21, Particella 12984,
Sulbalterno730,con le sue accessioni e pertinenze, di proprietà esclusiva del signor entro e non oltre Pt_2 gennaio 2025 (duemilaventicinque).Conseguentemente, il signor tornerà nella disponibilità piena ed Pt_2 esclusiva della casa coniugale e provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'unità immobiliare.
2. La signora i trasferirà nella casa piccola di Mariano Comense, di proprietà del signor Pt_1 Pt_2 da gennaio 2025 (duemilaventicinque) a gennaio 2026 (duemilaventisei) senza versare alcun corrispettivo per il godimento, impegnandosi a riconsegnare al signor l'immobile libero da persone e cose entro e non Pt_2 oltre gennaio 2026, appartamento sito in Mariano Comense(CO), via Sant'A1essandro n. 24,nominativamente:
- (quartofuoriterra)censito al NCEU del Comune di Email_1
Mariano Comense al fg. 21 particellal2984sub. 732 cat. A/2classe 3consistenza 3,5 vani superficie catastale
75rendita euro 415,75;
- box ad uso di autorimessa al piano sotterraneo censito al NCEU del Comune di Mariano Comense al
/g. 21 particellal2984 sub. 771 cat. C/6classe 2consistenza metri quadrati 19metri quadrati 21rendita catastale euro 117,75.
3. La signora provvederà al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie relative alla casa Pt_1 piccola di Mariano Comense di proprietà del signor ino al rilascio, oltre utenze e tassa rifiuti e/o ogni Pt_2 altra spesa relativa al godimento e alla gestione della casa per legge di competenza al conduttore. Per
4. La IA , ormai maggiorenne, rimarrà nella casa coniugale con il padre e farà parte del suo nucleo familiare. Per Il signor provvederà alle spese ordinarie della IA , fino alla completa indipendenza Parte_2 economica. Per
5. Le spese straordinarie della IA saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) libri di testo;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
6. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al mantenimento (rectius Parte_2 Parte_1 assegno divorzile) la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), per dodici mensilità annue, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di rilevamento corrente e da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese di riferimento.
7. Le spese per l'assistenza legale del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 16.10.1994 , in Torino con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (anno 1994, atto n. 1387, parte II, Serie A),
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao