CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8982 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8982 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 30495/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NT IL ricorre, quale terzo interessato, per l'annullamento dell'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/04/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, nel procedimento penale iscritto a carico dei propri figli, FR IL e RI IL, per i reati di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi A e B della rubrica provvisoria), 8, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C), 110, 56, 640, cod. pen. (capo D), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo E), aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme in disponibilità della società «Marmi! S.r.l.» fino alla concorrenza di euro 103.610,91 (o di beni per un valore ad essa equivalente) ed in esecuzione del quale erano stati appresi un orologio marca Rolex e la somma di danaro di euro 5.700,00 dei quali il ricorrente rivendicava l'esclusiva disponibilità. 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria dei reati ipotizzati e alla responsabilità di RI IL, a torto ritenuto l'effettivo proprietario dei beni materialmente rinvenuti e sequestrati nell'abitazione del padre oggi ricorrente che, in sede di riesame, aveva anche giustificato la proprietà esclusiva dei beni in base a documentazione prodotta e del tutto negletta. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.rn.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione, avendo il Tribunale spiegato, con motivazione esistente e tutt'altro che apparente, le ragioni per le quali ha ritenuto i beni rinvenuti nell'abitazione del ricorrente nella effettiva disponibilità del figlio, avuto riguardo al fatto che: a) questi, dopo la separazione con la moglie, era tornato a vivere nell'abitazione dei genitori (ove erano stati rinvenuti beni sicuramente riferibili al 2 IL RI, argomento del tutto negletto dal ricorrente); b) il ricorrente non aveva fornito adeguata giustificazione, sul lato delle disponibilità finanziarie, del possesso dei beni sequestrati, non avendo il Tribunale ritenuto sufficiente l'atto di vendita prodotto in sede di riesame. Il Tribunale ha dunque valutato la documentazione prodotta, non potendosene in questa sede censurare la diversa portata sotto il profilo del vizio di motivazione. 3.5.Lo scrutinio di legittimità deve dunque fermarsi alla constatazione di un impianto motivazionale esistente, non apparente né irrazionale, e che ha tenuto conto della produzione difensiva, non potendo la Corte di cassazione varcare il confine della verifica della sua tenuta logica. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/11/2022.
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8982 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 30495/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NT IL ricorre, quale terzo interessato, per l'annullamento dell'ordinanza del 23/06/2022 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/04/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, nel procedimento penale iscritto a carico dei propri figli, FR IL e RI IL, per i reati di cui agli artt. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi A e B della rubrica provvisoria), 8, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C), 110, 56, 640, cod. pen. (capo D), 110, 648-ter.1 cod. pen. (capo E), aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme in disponibilità della società «Marmi! S.r.l.» fino alla concorrenza di euro 103.610,91 (o di beni per un valore ad essa equivalente) ed in esecuzione del quale erano stati appresi un orologio marca Rolex e la somma di danaro di euro 5.700,00 dei quali il ricorrente rivendicava l'esclusiva disponibilità. 1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria dei reati ipotizzati e alla responsabilità di RI IL, a torto ritenuto l'effettivo proprietario dei beni materialmente rinvenuti e sequestrati nell'abitazione del padre oggi ricorrente che, in sede di riesame, aveva anche giustificato la proprietà esclusiva dei beni in base a documentazione prodotta e del tutto negletta. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.rn.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione, avendo il Tribunale spiegato, con motivazione esistente e tutt'altro che apparente, le ragioni per le quali ha ritenuto i beni rinvenuti nell'abitazione del ricorrente nella effettiva disponibilità del figlio, avuto riguardo al fatto che: a) questi, dopo la separazione con la moglie, era tornato a vivere nell'abitazione dei genitori (ove erano stati rinvenuti beni sicuramente riferibili al 2 IL RI, argomento del tutto negletto dal ricorrente); b) il ricorrente non aveva fornito adeguata giustificazione, sul lato delle disponibilità finanziarie, del possesso dei beni sequestrati, non avendo il Tribunale ritenuto sufficiente l'atto di vendita prodotto in sede di riesame. Il Tribunale ha dunque valutato la documentazione prodotta, non potendosene in questa sede censurare la diversa portata sotto il profilo del vizio di motivazione. 3.5.Lo scrutinio di legittimità deve dunque fermarsi alla constatazione di un impianto motivazionale esistente, non apparente né irrazionale, e che ha tenuto conto della produzione difensiva, non potendo la Corte di cassazione varcare il confine della verifica della sua tenuta logica. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/11/2022.