Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
L'ordinanza con cui il Giudice per l'udienza preliminare provvede d'ufficio alla revoca della misura cautelare personale senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 45313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45313 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3033
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 026716/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CC NI, N. IL 29/10/1956;
avverso ORDINANZA del 14/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Di BU NI è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 12/7/07 dal GIP del Tribunale di Sulmona perché ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio volontario di ET US avvenuto in Alteleta il 7/12/03, addebito per cui il P.M. ne ha chiesto il rinvio a giudizio.
Nell'udienza preliminare il GUP, all'esito di integrazione probatoria, con ordinanza in data 16/6/08, ritenendo il fatto diverso da quello contestato quanto al luogo di commissione e alle modalità della condotta, ha disposto, ai sensi degli artt. 423 e 521 c.p.p., la trasmissione degli atti al P.M. e contestualmente ha revocato la misura cautelare per il ritenuto conseguente venir meno dei gravi indizi.
Con ordinanza in data 14/7/08 il Tribunale de L'Aquila, investito da appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., ha annullato il provvedimento di revoca della misura per ritenuta violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. b), e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP per la rinnovazione dell'atto nullo.
Ha rilevato il Tribunale che durante l'udienza preliminare la questione de libertate non era stata posta e che la misura cautelare era stata revocata senza richiedere il parere del P.M. come previsto dall'art. 299 c.p.p., commi 3 bis e 4 bis. Contro quest'ultima decisione il difensore del Di BU ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza che ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. non era impugnabile e sull'assunto comunque che il P.M. presente in udienza era stato posto in condizione di interloquire su quanto emerso dall'integrazione probatoria che aveva portato alla valutazione del GUP di diversità del fatto, e quindi anche sulle conseguenze che potevano derivarne in ordine alla misura cautelare, e lamenta inoltre che il Tribunale non si sia pronunciato su quanto dedotto dal P.M. in punto diversità del fatto e esistenza dei gravi indizi.
Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Va detto anzitutto che non ha rilievo l'inoppugnabilità del provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. ex artt. 423 e 521 c.p.p., stante la piena autonomia rispetto ad esso di quello contestuale, impugnabile, sulla libertà.
Provvedimento quest'ultimo che correttamente il Tribunale, in conformità ai principi affermati da questa Corte (cfr. in particolare Sez. 4, Clausi e altro, rv. 220.958 e Sez. 2, 18/5/06, Nicoletti e altro, rv. 234.209), ha ritenuto in via preliminare dovesse essere senz'altro caducato perché affetto da nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b) in quanto l'ordinanza con cui il GUP ha revocato la misura cautelare in atto nei confronti del Di BU è stata emessa senza osservare il disposto dell'art. 299 c.p.p., commi 3 bis e 4 bis che imponeva di previamente sentire il P.M., portatore dell'originaria domanda cautelare, il quale, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, non è stato affatto messo in grado di specificamente interloquire al riguardo.
Il GUP non ha invero provveduto su richiesta dell'imputato bensì di ufficio, in esito ad udienza il cui il tema del mantenimento o meno della misura a carico del predetto, che non era automaticamente connesso con quello attinente alla diversità del fatto, non era stato in alcun modo posto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008