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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2710/2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. tra
Avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Micol Parte_1 C.F._1
Boem, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Lucca, Fraz. S. Anna, via Pisana
n. 478, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via principale, dichiarare
[...] ebitrice dell'Avv. per la somma totale di Euro 7.140,12, così suddivisa Euro 4.860,00 CP_1 Parte_1 per onorari oltre, Euro 48,80, per spese imponibili, Euro 729,00 per rimborso spese generali, Euro 223,56 C.P.A. 4%,
Euro 1.278,76per IVA, in totale Euro 7.140,12, somma determinata sulla base dei parametri vigenti, in subordine Voglia il Giudice ricalcolare la somma in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in proprio favore della somma di complessiva di €7.140,12 così quantificata: €4.860,00 per onorari, a loro volta suddivisi in €1.000 per attività professionale stragiudiziale di assistenza e consulenza, €2.340 per la fase di studio ed €1.520 per la fase introduttiva;
€48,80 per spese imponibili,
€729,00 per rimborso spese generali, €223,56 C.P.A. 4%, €1.278,76 per IVA.
Ha dedotto di aver svolto in favore della convenuta attività difensiva, concretizzatasi nella fase di studio, assistenza e consulenza e nella relativa fase introduttiva del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale di Lucca R.G. 180/2022, nella fase di studio ed introduttiva del procedimento di mediazione n. 326/2022, nonché di aver prestato assistenza stragiudiziale precedente la causa di merito.
Ha aggiunto che, nonostante il sollecito del saldo della notula n. 1737 del 29.12.2022, non aveva mai ricevuto alcun compenso, né tantomeno alcun riscontro alle richieste di pagamento.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita per cui ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumace.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini per note.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
Nel presente procedimento non è avanzata alcuna contestazione in ordine al conferimento dell'incarico professionale all'Avv. . Parte_1
In tema di pagamento di prestazioni professionali, in assenza di un accordo sui compensi, il giudice deve liquidare il compenso spettante all'Avvocato sulla base del D.M. 55/2014, recante le vigenti tariffe professionali e la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che richiede al giudice di verificare la quantità e qualità dell'attività prestata in favore della parte assistita.
È acclarato che l'Avv. ha predisposto e depositato l'atto di costituzione nel procedimento Parte_1
R.G. 180/2022, mentre l'incarico professionale è stato revocato successivamente al compimento di tale incombente processuale. È dunque stata indubbiamente svolta sia l'attività propedeutica alla costituzione in giudizio, liquidata con il parametro relativo alla “fase di studio”, sia l'attività relativa alle prime udienze del procedimento liquidata con il parametro relativo alla “fase introduttiva”.
Si deve dunque verificare se la tipologia di attività in concreto svolta giustifichi la liquidazione secondo i parametri richiesti ed altresì se sia stata svolta attività stragiudiziale, liquidabile, come richiesto. Osserva il Collegio che non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di un'attività stragiudiziale da parte del legale, ulteriore e diversa dalla normale attività preliminare alla costituzione nel procedimento, liquidabile come “studio” della controversia.
Invero, l'Avv. deduce che la predetta attività difensiva sarebbe consistita in “una lunga Parte_1 fase stragiudiziale al fine di una definizione transattiva della controversia, che si è concretizzata in incontri con le parti e una copiosa trattativa via e-mail tra procuratori” (doc. A di parte attrice).
Tale attività si può ritenere non idonea ad indicare lo svolgimento da parte del legale di un'attività stragiudiziale ulteriore e diversa dalla necessaria fase di studio, preliminare e propedeutica alla costituzione in giudizio, mentre è congrua la richiesta unitaria avanzata dal procuratore della liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva sia per il procedimento dinanzi al Tribunale che per la fase di mediazione.
Ritiene dunque il Collegio di rideterminare la notula tenendo conto dello svolgimento di attività esclusivamente giudiziale, applicati i parametri previsti per giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, vigenti ratione temporis nella fattispecie (D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, atteso che la comparsa di risposta reca data 12.9.2022, mentre la mediazione è stata introdotta nel novembre 2022 dunque successivamente all'entrata in vigore dell'aggiornamento al decreto) di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, per le sole fasi di studio ed introduttiva.
I compensi professionali vengono liquidati come calcolati dall'Avv. e indicati nel progetto Parte_1 di notula, considerato che tali importi sono compresi tra i valori minimi e medi di cui al D.M. 55/2014:
- € 2.340 per la fase di studio
- € 1.520 per la fase introduttiva e così per complessivi € 3.860, oltre €48,80 per spese di mediazione, cui debbono aggiungersi spese generali (€579), CPA (€177,56), IVA su imponibile (€1.015,64), per complessivi € 5.681.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (da € 5.200 ad € 26.000) e secondo i parametri minimi tabellari, in considerazione della tipologia di procedimento e della limitata istruttoria solo di carattere documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere all'Avv. la somma di Controparte_1 Parte_1
€5.681,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- condanna a corrispondere all'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in €2.500 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA (se dovuta), CPA.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2710/2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. tra
Avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Micol Parte_1 C.F._1
Boem, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Lucca, Fraz. S. Anna, via Pisana
n. 478, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in via principale, dichiarare
[...] ebitrice dell'Avv. per la somma totale di Euro 7.140,12, così suddivisa Euro 4.860,00 CP_1 Parte_1 per onorari oltre, Euro 48,80, per spese imponibili, Euro 729,00 per rimborso spese generali, Euro 223,56 C.P.A. 4%,
Euro 1.278,76per IVA, in totale Euro 7.140,12, somma determinata sulla base dei parametri vigenti, in subordine Voglia il Giudice ricalcolare la somma in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento in proprio favore della somma di complessiva di €7.140,12 così quantificata: €4.860,00 per onorari, a loro volta suddivisi in €1.000 per attività professionale stragiudiziale di assistenza e consulenza, €2.340 per la fase di studio ed €1.520 per la fase introduttiva;
€48,80 per spese imponibili,
€729,00 per rimborso spese generali, €223,56 C.P.A. 4%, €1.278,76 per IVA.
Ha dedotto di aver svolto in favore della convenuta attività difensiva, concretizzatasi nella fase di studio, assistenza e consulenza e nella relativa fase introduttiva del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale di Lucca R.G. 180/2022, nella fase di studio ed introduttiva del procedimento di mediazione n. 326/2022, nonché di aver prestato assistenza stragiudiziale precedente la causa di merito.
Ha aggiunto che, nonostante il sollecito del saldo della notula n. 1737 del 29.12.2022, non aveva mai ricevuto alcun compenso, né tantomeno alcun riscontro alle richieste di pagamento.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita per cui ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumace.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini per note.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
Nel presente procedimento non è avanzata alcuna contestazione in ordine al conferimento dell'incarico professionale all'Avv. . Parte_1
In tema di pagamento di prestazioni professionali, in assenza di un accordo sui compensi, il giudice deve liquidare il compenso spettante all'Avvocato sulla base del D.M. 55/2014, recante le vigenti tariffe professionali e la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che richiede al giudice di verificare la quantità e qualità dell'attività prestata in favore della parte assistita.
È acclarato che l'Avv. ha predisposto e depositato l'atto di costituzione nel procedimento Parte_1
R.G. 180/2022, mentre l'incarico professionale è stato revocato successivamente al compimento di tale incombente processuale. È dunque stata indubbiamente svolta sia l'attività propedeutica alla costituzione in giudizio, liquidata con il parametro relativo alla “fase di studio”, sia l'attività relativa alle prime udienze del procedimento liquidata con il parametro relativo alla “fase introduttiva”.
Si deve dunque verificare se la tipologia di attività in concreto svolta giustifichi la liquidazione secondo i parametri richiesti ed altresì se sia stata svolta attività stragiudiziale, liquidabile, come richiesto. Osserva il Collegio che non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di un'attività stragiudiziale da parte del legale, ulteriore e diversa dalla normale attività preliminare alla costituzione nel procedimento, liquidabile come “studio” della controversia.
Invero, l'Avv. deduce che la predetta attività difensiva sarebbe consistita in “una lunga Parte_1 fase stragiudiziale al fine di una definizione transattiva della controversia, che si è concretizzata in incontri con le parti e una copiosa trattativa via e-mail tra procuratori” (doc. A di parte attrice).
Tale attività si può ritenere non idonea ad indicare lo svolgimento da parte del legale di un'attività stragiudiziale ulteriore e diversa dalla necessaria fase di studio, preliminare e propedeutica alla costituzione in giudizio, mentre è congrua la richiesta unitaria avanzata dal procuratore della liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva sia per il procedimento dinanzi al Tribunale che per la fase di mediazione.
Ritiene dunque il Collegio di rideterminare la notula tenendo conto dello svolgimento di attività esclusivamente giudiziale, applicati i parametri previsti per giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, vigenti ratione temporis nella fattispecie (D.M. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, atteso che la comparsa di risposta reca data 12.9.2022, mentre la mediazione è stata introdotta nel novembre 2022 dunque successivamente all'entrata in vigore dell'aggiornamento al decreto) di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, per le sole fasi di studio ed introduttiva.
I compensi professionali vengono liquidati come calcolati dall'Avv. e indicati nel progetto Parte_1 di notula, considerato che tali importi sono compresi tra i valori minimi e medi di cui al D.M. 55/2014:
- € 2.340 per la fase di studio
- € 1.520 per la fase introduttiva e così per complessivi € 3.860, oltre €48,80 per spese di mediazione, cui debbono aggiungersi spese generali (€579), CPA (€177,56), IVA su imponibile (€1.015,64), per complessivi € 5.681.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio di soccombenza, come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (da € 5.200 ad € 26.000) e secondo i parametri minimi tabellari, in considerazione della tipologia di procedimento e della limitata istruttoria solo di carattere documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere all'Avv. la somma di Controparte_1 Parte_1
€5.681,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
- condanna a corrispondere all'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in €2.500 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA (se dovuta), CPA.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli