Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
In tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell'esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 43586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43586 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
43586-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/05/2017 -Presidente Sent. n. sez. MARIASTEFANIA DI TOMASSI 1832/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE RAFFAELLO MAGI N.42672/2016 ANTONIO MINCHELLA ALESSANDRO CENTONZE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP IS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG Feliceña Marinelli, che he chiesto didicerarsi inquemissibile it ricorso エー IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 21 giugno 2016 ha respinto l'istanza proposta da NO UI, tesa ad ottenere il differimento della pena obbligatorio o facoltativo (artt. 146/ 147 cod.pen.) - o la detenzione domiciliare (art. 47ter co.1ter ord.pen.), per grave infermità fisica. La NO risulta in esecuzione per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altro. La gravità dei fatti in esecuzione viene indicata dal Tribunale come aspetto di per sè non ostativo all'accoglimento dell'istanza, ferma restando la necessità di operare una accuarata valutazione dei profili patologici, allo scopo di escludere strumentale utilizzo degli istituti di favore. Ciò posto, vengono richiamati i contenuti di decisione su istanza analoga, emessa nel febbraio del 2016, ed in particolare viene rievocata la relazione peritale posta a base di tale decisione. Il perito aveva attestato l'esistenza di un disturbo della personalità di tipo istrionico, con disturbo del comportamento alimentare (anoressia/bulimia) in discreto compenso. Nel periodo successivo si è registrato un ulteriore calo ponderale (di undici kg. tra febbraio ed aprile), con comparsa di grave ipopotassemia. Il Tribunale evidenzia tuttavia che la NO ha più volte rifiutato le cure, le proposte di ricovero, la somministrazione di cibo o di integratori alimentari. RM In data 6 giugno 2016 viene definita dai sanitari 'lucida, orientata e collaborativa, con tono dell'umore orientato in senso moderatamente depressivo'. La condizione della NO, ad avviso del Tribunale, muove da una componente volontaristica che contrasta con l'accesso al differimento o alla detenzione domiciliare. Si tratta, essenzialmente, di una patologia di tipo psichico che non ha, allo stato, determinato una situazione di pericolo quoad vitam e che può essere trattata in ambiente penitenziario. Si evidenzia inoltre che un eventuale aggravamento delle condizioni psichiche potrebbe dare luogo alla applicazione della diversa previsione di legge di cui all'art. 148 cod.pen., nella forma del ricovero in una delle speciali sezioni detentive istituite dal DAP.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con personale sottoscrizione - NO UI.
2.1 Con unico motivo si deduce erronea applicazione delle previsioni regolatrici e vizio di motivazione. Si ravvisa una erronea considerazione della patologia insorta, di tipo fisico. Si ritiene erroneo e non pertinente il riferimento al grado elevato di pericolosità sociale della NO, non incidente sulla decisione, contenuto anche nella ordinanza richiamata 2 (che aveva respinto l'istanza pure a fronte di una relazione peritale che concludeva per la incompatibilità con il protrarsi della detenzione). La asserita componente volontaristica (nel rifiuto di cibo e terapie alternative), posta a base del diniego, si scontra con la storia clinica della NO, portatrice del disturbo alimentare da antica data. Si tratta di anoressia nervosa, non controllabile, che ha determinato l'insorgenza di patologie fisiche. Si rappresenta che l'aggravarsi delle condizioni e del calo ponderale testimoniano la inadeguatezza del trattamento praticato in regime carcerario.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1 Quanto alla evidenziata - dal Tribunale - elevata pericolosità sociale della NO, la critica espressa in termini di non pertinenza del tema non è accoglibile. La considerazione della personalità e della pericolosità sociale non è tema del tutto estranee all'oggetto del giudizio posto dal reclamo, in virtù delle precisazioni che seguono.
3.2 Va ricordato, sul punto, che la norma in tema di sospensione obbligatoria - art. 146 co.1 num.3 cod.pen. nell'escludere ogni bilanciamento con esigenze special preventive, presuppone - tuttavia una condizione di particolare gravità della condizione patologica - tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a primarie necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire Ro trattamenti utili al miglioramento delle condizioni), mentre quella in tema di -sospensione facoltativa - art. 147 co.1 num. 2 nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica»> postula una differente rilevanza delle patologie (intese come di minore gravità) e richiede in via generale - che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura - dell'infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (Sez. 1, n. 26136 del 6.6.2012, Scudera, rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all'art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. 1, n.972 del 14.10.2011, ric. Farinella, rv 251674; Sez. 1 n. 1371 del 24.11.2010, ric. Sergi, rv 249319; Sez. 1 n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478). Si è altresì precisato che il differimento in via generale - non è - di per sè ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (Sez. 1 n. 22373 del 8.5.2009, ric. Aquino, rv 244132; Sez. 1 n. 16681 del 24.1.2011, rv 249966). Ciò posto, nel solo caso della sospensione facoltativa (art. 147) è lo stesso legislatore ad evidenziare come il differimento dell'esecuzione non veda del tutto estranea, in sede di 3 bilanciamento, la considerazione della perdurante pericolosità sociale (l'art. 147 co.4 nega, nei suoi contenuti, l'accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti). Già in tale quadro (relativo alle norme contenute nel codice penale), dunque, emerge sul piano normativo l'esistenza di una tendenza al bilanciamento (lì dove si versi in ipotesi di sospensione facoltativa) tra tutela della salute e contenimento della pericolosità sociale, sia pure nei casi di minore gravità ed in una ottica solo in parte superata dalla evoluzione della legislazione nel settore del diritto penitenziario.
3.3 Qui infatti, in virtù di un assetto normativo progressivo, derivante da plurimi interventi legislativi, la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute realizza comuni finalità umanitarie e assistenziali e ripete in larga misura i presupposti di fatto delle due norme testè citate (art. 146 e art. 147 cod.pen.) nell'ambito di un microsistema che vede tuttavia alternarsi la prevalenza dell'una o dell'altra tra le diverse esigenze in contrasto (tutela della salute/ contenimento della residua pericolosità). Se infatti la previsione dell'art. 47ter comma 1 in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali»> è declinata in termini di obbligatorietà del trattamento domiciliare, in ciò atteggiandosi come proiezione del disposto di cui all'art. 146 cod.pen., è pur vero che tale disposizione RM si applica esclusivamente in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell'area di cui all'art. 4 bis ed in tale assetto è dato percepire un limite applicativo correlato a condizioni soggettive (entità del residuo pena/reato commesso) che nulla hanno a che fare con il tema sanitario/assistenziale ma realizzano esigenze di tutela della collettività . La previsione, inoltre, del comma 1 ter che consente di applicare la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all'art. 4 bis (tra le molte Sez. 1 n. 17208 del 19.2.2001, Mangino, rv 218762; Sez. 1 n.8993 del 13.2.2008, Squeo, rv 238948; Sez. 1 n. 18439 del 5.4.2013 ric. Lo Bianco, rv 255851) si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articoli 146 e 147 del codice penale, ontologicamente differenti tra loro. In ciò è di certo possibile scorgere una volontà legislativa di realizzare un contemperamento tra le esigenze umanitarie e terapeutiche da un lato e il contenimento della residua pericolosità dall'altro, posto che la misura in questione consente di evitare - in ogni caso l'effetto sospensivo della pena e mantenere un controllo (detenzione - domiciliare), ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (così, tra le altre,Sez. 1 n. 4328 del 12.6.2000, ric. Sibio, rv 216912). 4 E' anche evidente che - sempre in tema di detenzione domiciliare ex art. 47 ter co.1ter - mentre il rinvio alla disposizione dell'art. 146 cod.pen. richiede la verifica in fatto del parametro della incompatibilità e da tale condizione, ove sussistente, importa l'assenza di valutazioni discrezionali limitatrici in punto di sicurezza collettiva (ergo la misura va applicata anche in presenza di consistente pericolosità sociale e tende a realizzarne un contenimento, in luogo della sospensione) il rinvio ulteriore alla condizione di fatto (di minore gravità) descritta nell'art. 147 cod.pen. rende possibile, in effetti, la riemersione di un potere discrezionale del giudice sul delicato fronte della compatibilità tra la misura alternativa (pur ricollegata a ragioni di salute) e la tutela dal pericolo di reiterazione intesa come complessiva adeguatezza della misura alternativa (in tal senso Sez. 1 n. 28588 del 18.6.2008, ric.Graziano, rv 240602; in termini generali Sez. 1 n. 4520 del 4.11.1992 rv 192433) aspetto che va valutato in sede di delibazione della domanda e che rappresenta una quaestio facti , non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Con ciò si intende affermare che il richiamo contenuto nel provvedimento alla particolare intensità, nel caso della NO, del pericolo di recidiva non risulta esorbitante dall'oggetto della decisione, posto che solo nell'ipotesi di sospensione obbligatoria rapportata a condizioni di fatto determinanti l'assoluta incompatibilità tra stato di salute e protrarsi della detenzione (secondo la previsione dell'art. 146 cod.pen., ed anche nella parte in cui tale disposizione è richiamata nel corpo dell'art. 47 ter co.1 RM ter) il legislatore esprime una preventiva ponderazione di interessi nel senso della assoluta irrilevanza - in rapporto alla estrema gravità delle condizioni fisiche del soggetto istante della residua pericolosità sociale, lì dove nelle altre ipotesi, pure considerate dal - legislatore, il tema può venire in rilievo nell'ambito di una complessiva valutazione di accesso condizionato alla misura alternativa, che ovviamente tenga conto della necessità di garantire - in ogni caso il diritto alla salute dell'istante nei casi di particolare gravità della patologia e/o inadeguatezza del trattamento sanitario disponibile (in tal senso, v. anche Sez. 1 n. 40654 del 9.7.2014).
3.4 Ciò posto, la ratio decidendi è tuttavia correlata in modo prevalente alla considerazione della condotta tenuta dalla NO durante la detenzione (rifiuto del cibo e rifiuto di terapie sostitutive) come condotta essenzialmente volontaria e strumentale. Pur essendovi, ad avviso del Tribunale, una base di tipo psichico (disturbo alimentare) la NO ne avrebbe amplificato la valenza, rifiutando non soltanto il cibo ma anche le proposte terapeutiche tese a limitare i danni fisici correlati, inevitabilmente, al digiuno. In tale parte, il provvedimento realizza una ricostruzione in fatto - in modo congruo -non sindacabile nella presente sede di legittimità. Ed è evidente che a fronte di una condotta che va ritenuta - almeno in parte - volontaria, tesa ad amplificare in modo strumentale le patologie di base, siano esse di tipo fisico o 5 psichico, non è consentito l'accesso ai presidi normativi del diritto alla salute, la cui fruizione presuppone che la condizione patologica non sia amplificata dalla volontà oppositiva della persona reclusa, posto che in tale ultimo caso l'offerta terapeutica è - - resa inefficace non già dalla sua inadeguatezza ma da scelte imputabili al soggetto. In simili casi, pertato, esclusivamente la verifica di un radicamento della patologia per fatti non più dominabili dall'interessato ( ad es. sindrome di Ganser), in una con la sua oggettiva gravità, determina la necessità di dare luogo alla applicazione degli istituti posti a tutela della salute, nelle diverse forme di cui si è detto. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore MariaStefania Di Tomassi Raffaello Magi লন Tom 22 C DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 SET 2017 A M E CANCELLIERE Pietro DiMeon 6