TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 445/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RISSO GIULIO Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GINIPRO RAFFAELLA
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO P.IVA_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.11076202400000980000 – fascicolo n. 2024/135346 notificata il 13.3.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente) con la quale le era stato richiesto il pagamento di quanto indicato (anche) da due avvisi di addebito per crediti vantati dall' questi ultimi per complessivi € 18.316,28, e precisamente gli CP_2 ava n. 41020160006534267000 e n. 41020170009216589000.
pagina 1 di 4 A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti portati dai titoli in epoca successiva alla loro notifica.
Si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, Controparte_3 deducendo l'infondatezza nel merito dell'opposizione anche alla luce dei
[...]
numerosi atti interruttivi della prescrizione notificati prima della comunicazione oggetto del presente giudizio.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con atto del 3.10.2024 il difensore di parte ricorrente, munito del relativo potere conferitogli espressamente con la procura alle liti, ha dichiarato di rinunciare alla
“domanda del giudizio” chiedendo l'estinzione dello stesso.
All'udienza del 23.10.2024 i difensori delle resistenti hanno dichiarato di non accettare la rinuncia chiedendo fissarsi udienza di discussione.
All'odierna udienza i difensori delle resistenti hanno insistito nelle difese e conclusioni.
*****
1. - Ad avviso della Suprema Corte “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr.
Cass. civ. n. 12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n.
2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico pagina 2 di 4 rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Inoltre, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (in questi esatti termini Cass., Sez.
2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019).
1.1. – Non possono esservi dubbi che nel caso in esame la ricorrente rinunciando “alla domanda” abbia inteso rinunciare alla domanda e all'azione, dal momento che con il ricorso è stata proposta una sola domanda. Inoltre la procura alle liti contiene espressamente il conferimento di detto potere al difensore.
1.2. – Alla luce di quanto sopra e risultando irrilevante la accettazione o meno delle resistenti, deve addivenirsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. – Come precisato dal Supremo Collegio nelle pronunce sopra richiamate la regolamentazione delle stesse deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
La liquidazione delle stesse è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 e 26.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e della concentrazione del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
pagina 3 di 4 • dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di e delle spese di CP_2 CP_3
lite nell'importo, per ciascuno, di € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 445/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RISSO GIULIO Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GINIPRO RAFFAELLA
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO P.IVA_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.11076202400000980000 – fascicolo n. 2024/135346 notificata il 13.3.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente) con la quale le era stato richiesto il pagamento di quanto indicato (anche) da due avvisi di addebito per crediti vantati dall' questi ultimi per complessivi € 18.316,28, e precisamente gli CP_2 ava n. 41020160006534267000 e n. 41020170009216589000.
pagina 1 di 4 A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti portati dai titoli in epoca successiva alla loro notifica.
Si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, Controparte_3 deducendo l'infondatezza nel merito dell'opposizione anche alla luce dei
[...]
numerosi atti interruttivi della prescrizione notificati prima della comunicazione oggetto del presente giudizio.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con atto del 3.10.2024 il difensore di parte ricorrente, munito del relativo potere conferitogli espressamente con la procura alle liti, ha dichiarato di rinunciare alla
“domanda del giudizio” chiedendo l'estinzione dello stesso.
All'udienza del 23.10.2024 i difensori delle resistenti hanno dichiarato di non accettare la rinuncia chiedendo fissarsi udienza di discussione.
All'odierna udienza i difensori delle resistenti hanno insistito nelle difese e conclusioni.
*****
1. - Ad avviso della Suprema Corte “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr.
Cass. civ. n. 12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n.
2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico pagina 2 di 4 rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Inoltre, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (in questi esatti termini Cass., Sez.
2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019).
1.1. – Non possono esservi dubbi che nel caso in esame la ricorrente rinunciando “alla domanda” abbia inteso rinunciare alla domanda e all'azione, dal momento che con il ricorso è stata proposta una sola domanda. Inoltre la procura alle liti contiene espressamente il conferimento di detto potere al difensore.
1.2. – Alla luce di quanto sopra e risultando irrilevante la accettazione o meno delle resistenti, deve addivenirsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. – Come precisato dal Supremo Collegio nelle pronunce sopra richiamate la regolamentazione delle stesse deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
La liquidazione delle stesse è compiuta, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 e 26.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e della concentrazione del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
pagina 3 di 4 • dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di e delle spese di CP_2 CP_3
lite nell'importo, per ciascuno, di € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4