TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13217 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7086 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUCCI Parte_1 C.F._1
FE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA BECCARIA 29 00195 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. RG 7086/2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 3772,99 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte CP_1 espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Esponeva la ricorrente di essere titolare di assegno di mantenimento di € 250 e titolare della prestazione AS dal settembre 2010; che l' con comunicazione CP_1 del 4.7.2024 comunicava l' esistenza di un debito pari a € 3.772,99, relativo all' anno 2021, a titolo di assegno sociale. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente contestava la fondatezza dell' avversa pretesa.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' aveva in autotutela ad CP_1 CP_2 annullare l'indebito di cui è causa, come da documentazione allegata. Le parti, alla odierna udienza, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il giudice, dato atto, decideva con sentenza contestuale.
Osserva il giudice che, tenuto conto della richiesta delle parti e preso atto del provvedimento di annullamento dell' indebito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Atteso che il provvedimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre iva e cpa da distrarsi . Roma 18.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7086 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUCCI Parte_1 C.F._1
FE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA BECCARIA 29 00195 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. RG 7086/2025, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 3772,99 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte CP_1 espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Esponeva la ricorrente di essere titolare di assegno di mantenimento di € 250 e titolare della prestazione AS dal settembre 2010; che l' con comunicazione CP_1 del 4.7.2024 comunicava l' esistenza di un debito pari a € 3.772,99, relativo all' anno 2021, a titolo di assegno sociale. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente contestava la fondatezza dell' avversa pretesa.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che l' aveva in autotutela ad CP_1 CP_2 annullare l'indebito di cui è causa, come da documentazione allegata. Le parti, alla odierna udienza, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il giudice, dato atto, decideva con sentenza contestuale.
Osserva il giudice che, tenuto conto della richiesta delle parti e preso atto del provvedimento di annullamento dell' indebito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Atteso che il provvedimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre iva e cpa da distrarsi . Roma 18.12.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini