Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01898/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Samuele Cantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di -OMISSIS-zia;
contro
Comune di Ponsacco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di -OMISSIS-zia;
nei confronti
Auser Ponsacco A. P. S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota Comune di Ponsacco (Ufficio Servizi scolastici) prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, comunicata in data -OMISSIS-, formata per notiziare i genitori del minore, iscrivendo al servizio scolastico di sorveglianza, del respingimento della richiesta di iscrizione e per l'effetto annullare il provvedimento, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponsacco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, i ricorrenti presentavano domanda di iscrizione del figlio minore -OMISSIS--OMISSIS-, frequentante la scuola primaria “-OMISSIS-” dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, al servizio di sorveglianza pre e dopo scuola previsto dagli artt. 25 e 26 del Regolamento sui servizi scolastici del Comune di Ponsacco approvato del delib. C.C. 23 maggio 2017, n. 37; a differenza di quanto avvenuto nel precedente anno, la domanda di iscrizione contemplava la necessità di rendere una dichiarazione relativa alle patologie eventualmente sofferte dal bambino, alla necessità eventuale di somministrare farmaci salvavita ed alle relative modalità di somministrazione e pertanto la domanda recava l’indicazione di una patologia sofferta dal minore, della necessità della somministrazione di un farmaco salvavita e del fatto che tale somministrazione non fosse mai risultata necessaria (“epilessia notturna. Il bimbo effettua terapia. Il farmaco salvavita non è mai stato usato”); allegato alla domanda era anche un Piano terapeutico indicante un farmaco salvavita (il Micropan) la cui somministrazione non richiede “necessità di formazione specifica da parte dell’Azienda USL nei confronti del personale scolastico individuato per la somministrazione”.
A differenza di quanto avvenuto l’anno precedente, la domanda di iscrizione del minore presentata dai ricorrenti era respinta dal provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del Responsabile del I Settore del Comune di Ponsacco che genericamente rilevava come “il servizio non …(fosse) strutturato in modo da assicurare una corretta somministrazione di farmaci salvavita per la patologia segnalata”; a seguito dell’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti, l’esclusione del minore dal servizio era poi ribadita dalla successiva nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, sempre a firma del Responsabile del I Settore dell’Amministrazione comunale di Ponsacco che rilevava come il servizio fosse assicurato da un’associazione di volontariato e come i volontari non potessero “essere obbligat(i) alla somministrazione di un farmaco, tanto più salvavita”.
I due atti sopra richiamati erano impugnati dai ricorrenti, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, sulla base di censure di: 1) violazione degli artt. 25, paragrafo 1, 27, 28, paragrafi 4 e 5 del Regolamento sui servizi scolastici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ponsacco 23 maggio 2017, n. 37 e del bando pubblicato in data 16 maggio 2024 in conformità al Regolamento sui servizi scolastici nonché in violazione degli artt. 2, 3 della Costituzione, 128, 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in rapporto agli artt. 2, 6 della l. 8 novembre 2000, n. 328; 2) violazione degli artt. 7, 42, comma 2, lett. a), e), 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Ponsacco, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardiva notifica al controinteressato (individuato nella cooperativa Auser Ponsacco A.P.S. che svolge il servizio): il gravame risulta, infatti, essere stato notificato alla Presidente dell’associazione solo in data 21 novembre 2024, dopo due infruttuosi tentativi di notificazione nella sede sociale.
In data 10 aprile 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa certamente trovare accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità a seguito della tardiva notificazione del gravame alla controinteressata cooperativa Auser Ponsacco A.P.S. proposta dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
A prescindere da ogni considerazione relativa alla non imputabilità della tardiva notificazione del gravame ai ricorrenti (che hanno indirizzato il primo tentativo di notificazione all’indirizzo dell’associazione risultante dal R.U.N.T.S.), la Sezione non può che richiamare, con riferimento all’eccezione, l’ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la “qualità di controinteressato …(solo) a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)” (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 marzo 2024, n. 838; T.A.R. Toscana, sez. I, 10 novembre 2023, n. 1029).
Nel caso di specie, gli atti impugnati non recavano per nulla l’individuazione della cooperativa incaricata dello svolgimento del servizio e pertanto manca del tutto l’elemento formale indispensabile per il riconoscimento della qualità di controinteressato, con conseguente impossibilità di accogliere l’eccezione.
2. Il ricorso è poi fondato nel merito e deve pertanto essere accolto.
A questo proposito, risulta certamente fondato il rilievo articolato da parte ricorrente in ordine al fatto che la possibilità di escludere dal servizio un minore che soffrisse di una determinata patologia determinante la necessità di trattamenti sanitari cd. “salvavita” non fosse per nulla prevista dal regolamento comunale che regolamenta il servizio (il Regolamento sui servizi scolastici del Comune di Ponsacco approvato del delib. C.C. 23 maggio 2017, n. 37) o dal bando della procedura in discorso; sotto questo profilo risulta, infatti, assai significativo il fatto stesso che la previsione relativa alla necessità di rendere la dichiarazione in ordine alla necessità di somministrazione di un farmaco salvavita sia stata inserita nella lex specialis della procedura solo successivamente all’approvazione del bando (precisamente, con la determinazione 14 giugno 2024, n. 271), senza prevedere una qualche modificazione delle previsioni di bando prevedenti i requisiti di ammissione precedentemente approvate.
Del resto, una qualche possibilità di escludere dal servizio il figlio dei ricorrenti non può certo essere desunta dalla previsione generale dell’art. 26, ult. comma del regolamento sui servizi scolastici del Comune di Ponsacco precedentemente citato che riserva all’Ente la possibilità attivare o modificare il servizio sulla base delle “esigenze riscontrate…(e delle) disponibilità organizzative e finanziarie dell’ente”; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un richiamo generale che può giustificare la modificazione o non attivazione del servizio in presenza di ragioni di interesse pubblico, ma non l’esclusione di un utente in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione ad un servizio normalmente attivato e riconosciuto agli altri soggetti che abbiano fatto domanda.
In una logica più sostanziale, la Sezione non può poi mancare di rilevare come l’esclusione dal servizio di pre e post scuola del figlio dei ricorrenti non trovi giustificazione neanche nelle insistite considerazioni dell’Amministrazione comunale di Ponsacco in ordine all’impossibilità sostanziale di assicurare il servizio in presenza della chiara opposizione dei volontari destinati ad assicurare il servizio (espressa con i docc. 3 e 4 del deposito della resistente) ad effettuare (eventualmente) la somministrazione del farmaco salvavita necessaria al minore.
A questo proposito, non si può, infatti, certo dubitare del fatto che i volontari che assicurano il servizio assumano una posizione di garanzia nei confronti dei minori affidatigli che deriva dai principi generali dell’ordinamento civile e dalla stessa previsione di cui all’art. 2048 del codice civile; del resto, si tratta di una posizione di garanzia che risulta espressamente confermata dalla convenzione che regolamenta il servizio in questione (da ultimo, depositata in giudizio in data 10 aprile 2025) che richiama (a pag. 6) gli obblighi di sorveglianza e garanzia dell’incolumità fisica dei minori (anche disabili o con esigenze particolari) incombenti sui volontari, con riferimento al servizio di scuolabus, ma sulla base di un principio generale che non può che essere esteso anche al servizio di pre e post scuola.
Tra tali obblighi finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità fisica dei minori non può non essere inserito anche l’obbligo di eventualmente somministrare un farmaco salvavita, tutte le volte in cui (come nel caso che ci occupi) non risulti necessaria una formazione specifica e tale somministrazione sia “alla portata” anche di non sia in possesso di formazione specifica.
Il punto centrale del ricorso risulta pertanto proprio quello relativo alla necessità di una formazione specifica per la somministrazione del “Micropan” che è più volte affermata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Ponsacco, ma palesemente smentita dal “Piano terapeutico” allegato alla domanda dei ricorrenti e dallo stesso foglietto illustrativo del farmaco depositato in giudizio (peraltro dalla stessa Amministrazione resistente), che non contemplano per nulla modalità di somministrazione riservate a chi sia in possesso di specifica formazione.
In presenza di un chiaro vincolo ad effettuare la prestazione derivante dalla convenzione, l’opposizione dei volontari risultava pertanto del tutto infondata e non acquisiva per nulla quel valore ostativo prospettato dall’Amministrazione comunale e tale conclusione risulta evidente in un contesto in cui la somministrazione del farmaco non richiedeva formazione specifica e poteva essere effettuata, in sostanza, da chiunque.
In un simile contesto, il senso della dichiarazione resa dalla famiglia in ordine all’eventuale necessità di somministrazione di farmaci salvavita non richiedenti formazione specifica assumeva pertanto un marcato carattere organizzativo, risultando finalizzata alla predisposizione delle misure organizzative finalizzate alla somministrazione del farmaco (prima tra tutte, l’informazione dei volontari) e non assumendo per nulla quel valore di requisito (implicito) di ammissione al servizio prospettato dall’Amministrazione comunale.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati; le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della sola Amministrazione comunale di Ponsacco e liquidate, come da dispositivo.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell’associazione di volontariato evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Comune di Ponsacco alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’associazione di volontariato evocata in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.