Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1956, n. 1422
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1957
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Versione
20 luglio 1958
Art. 1.
A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).
Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.
L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all' art. 3 della Costituzione ; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601 ."
Entrata in vigore il 20 luglio 1958
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