Versione
1 gennaio 1957
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20 luglio 1958
20 luglio 1958
Art. 1.
A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).
Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.
L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all' art. 3 della Costituzione ; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601 ."
A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).
Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.
L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all' art. 3 della Costituzione ; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601 ."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 14/07/1958, n. 53Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, promosso con ordinanza 31 maggio 1957 del Pretore di Marcianise emessa nel procedimento civile vertente tra GL IN e TO RA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 ed iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1957.Leggi di più...
- legge 20 dicembre 1956, n. 1422·
- questioni di legittimita' costituzionale relative a una stessa legge·
- sent. 53/58 a. eguaglianza (principio di)·
- valutazioni di natura politica·
- non e' necessario.·
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- fondatezza di una questione·
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- applicazioni del principio·
- parificazione di situazioni diverse