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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
CA EN, OR
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239006895045000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente Sig. Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 02220239006895045000, notificata in data 14 agosto 2023, a cura dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, deducendone l'illegittimità per plurimi profili, tra cui la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi ivi richiesti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con particolare riferimento alla corretta determinazione delle somme richieste, alla natura delle stesse (capitale, sanzioni e interessi)
e alla loro esigibilità alla data di emissione dell'atto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento include, nella determinazione dell'importo complessivamente richiesto, una tassazione applicata alla somma capitale che risulta non conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In particolare, la Corte rileva che la pretesa erariale, così come cristallizzata nell'atto impugnato, non distingue correttamente tra la sorte capitale effettivamente dovuta e le componenti accessorie, applicando una tassazione che finisce per incidere indebitamente sulla somma capitale stessa.
Tale modalità di determinazione del credito risulta illegittima, in quanto contraria ai principi di legalità e di corretta quantificazione della pretesa tributaria, imponendo al contribuente un onere maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente alla tassazione applicata alla somma capitale, con conseguente rideterminazione del dovuto da parte dell'Agente della riscossione.
Le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente – relative alla dedotta nullità dell'intimazione per mancata notificazione degli atti presupposti e all'intervenuta prescrizione delle restanti voci di credito – non possono trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti e dalle difese dell'Amministrazione resistente emerge, infatti, che l'intimazione di pagamento si fonda su cartelle di pagamento regolarmente formate e che, per quanto qui rileva, non risultano integrati i presupposti per dichiararne l'integrale illegittimità o l'estinzione per prescrizione dell'intero credito azionato.
Tali censure devono pertanto essere rigettate e quindi il ricorso andrà parzialmente accolto, limitatamente alla tassazione applicata alla somma capitale, mentre andrà respinto nel resto. La parziale soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla complessità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla le intimazioni impugnate con riferimento alla tassazione applicata alla somma capitale;
rigetta per il resto e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 12.9.2025
Il Presidente Il OR
Dr D.Chiaro Dr. L. Caldarelli
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
CA EN, OR
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239006895045000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente Sig. Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 02220239006895045000, notificata in data 14 agosto 2023, a cura dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, deducendone l'illegittimità per plurimi profili, tra cui la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi ivi richiesti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con particolare riferimento alla corretta determinazione delle somme richieste, alla natura delle stesse (capitale, sanzioni e interessi)
e alla loro esigibilità alla data di emissione dell'atto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento include, nella determinazione dell'importo complessivamente richiesto, una tassazione applicata alla somma capitale che risulta non conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In particolare, la Corte rileva che la pretesa erariale, così come cristallizzata nell'atto impugnato, non distingue correttamente tra la sorte capitale effettivamente dovuta e le componenti accessorie, applicando una tassazione che finisce per incidere indebitamente sulla somma capitale stessa.
Tale modalità di determinazione del credito risulta illegittima, in quanto contraria ai principi di legalità e di corretta quantificazione della pretesa tributaria, imponendo al contribuente un onere maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente alla tassazione applicata alla somma capitale, con conseguente rideterminazione del dovuto da parte dell'Agente della riscossione.
Le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente – relative alla dedotta nullità dell'intimazione per mancata notificazione degli atti presupposti e all'intervenuta prescrizione delle restanti voci di credito – non possono trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti e dalle difese dell'Amministrazione resistente emerge, infatti, che l'intimazione di pagamento si fonda su cartelle di pagamento regolarmente formate e che, per quanto qui rileva, non risultano integrati i presupposti per dichiararne l'integrale illegittimità o l'estinzione per prescrizione dell'intero credito azionato.
Tali censure devono pertanto essere rigettate e quindi il ricorso andrà parzialmente accolto, limitatamente alla tassazione applicata alla somma capitale, mentre andrà respinto nel resto. La parziale soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla complessità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla le intimazioni impugnate con riferimento alla tassazione applicata alla somma capitale;
rigetta per il resto e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 12.9.2025
Il Presidente Il OR
Dr D.Chiaro Dr. L. Caldarelli