Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03752/2025REG.PROV.COLL.
N. 03103/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3103 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma n. 11400/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, l’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.
Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha respinto detta domanda ( rectius : annullato il provvedimento della concessione della cittadinanza italiana, rilasciata al cittadino -OMISSIS- in virtù del d.P.R. 15 gennaio 2016), sul presupposto della “non genuinità della legalizzazione del certificato di nascita e del certificato penale prodotto dall’interessato”, in ragione della comunicazione pervenuta dall’Ambasciata Italiana a -OMISSIS-.
2. Avverso tale decreto di reiezione ha proposto ricorso avanti al primo giudice l’interessato, deducendo un unico articolato motivo di diritto rubricato: “violazione degli artt. 21- nonies della legge n. 241/1990; 4, del d.P.R. 572/1993 e 9, co. 1, lett. f) della legge n. 91/1992; oltre all’eccesso di potere sotto distinti motivi.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando memoria e documenti, ed insistendo sulla circostanza -evidenziata nel decreto gravato- di numerosi episodi di falsificazione delle legalizzazioni dei certificati di nascita e penali rilasciati dalle autorità -OMISSIS- e allegati ad istanze di concessione della cittadinanza proposte da cittadini di quella nazionalità.
3. Con sentenza n. 1400/2021 il TAR per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il profilo di censura in ordine alla dedotta violazione dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990 perché “il termine ivi previsto riguarda le autorizzazioni e i provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici e non provvedimenti di concessione di status, quale è quello sub judice”. Ed, ancora, il primo giudice ha chiarito che: “se, in linea di principio, l’interesse pubblico non conosce scadenza, il limite temporale introdotto dall’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, che rappresenta l’esito di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore “a monte” dei concreti procedimenti di autotutela, va interpretato in senso restrittivo: il che ne preclude l’applicazione oltre le ipotesi previste dal legislatore”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il cittadino -OMISSIS-, svolgendo le seguenti censure.
In primo luogo si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che: la produzione di certificati i cui timbri consolari si sono rilevati falsi comporti l’insussistenza dei
requisiti sostanziali per il riconoscimento della cittadinanza italiana ; si sostiene, ancora, che sarebbe erroneo applicare l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 362 del 1994, anche ai casi di falsità della documentazione.
In secondo luogo si afferma che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto inapplicabile il termine di cui all’articolo 21- nonies L. 241/1990.
In terzo luogo si censura un passaggio della sentenza del TAR a nella parte in cui ha ritenuto legittima la mancata concessione al ricorrente di un termine per produrre certificazione attestante i requisiti sostanziali legittimanti il riconoscimento della cittadinanza.
5. Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Interno.
6. All’udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello risulta fondato.
7.1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la più recente giurisprudenza della Sezione è orientata nel senso di ammettere che in sede procedimentale l’istante possa essere ammesso a provare la propria buona fede a fronte della falsità accertata, nonché a produrre documentazione veritiera attestante il possesso dei requisiti richiesti (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8394, e 28 marzo 2023, n. 3173).
7.2. Il Collegio ritiene, quindi, che, nella specie, non siano state opportunamente valorizzate le circostanze del caso concreto ed in particolare: (i) la buona fede dell’interessato, che non risulta messa in discussione dall’Amministrazione; (ii) la circostanza che non viene contestata una falsità di carattere ideologico ma una contraffazione materiale dei timbri di legalizzazione, sicché non è in contestazione che il richiedente sia sostanzialmente in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dello status di cittadino (cfr. Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8394).
7.3. Nella specie, il provvedimento impugnato in primo grado richiama l’art. 21- nonies , della legge n. 241 del 1990 e dichiara che “la legalizzazione non genuina dei documenti del Paese di origine del richiedente la cittadinanza rientra a tutti gli effetti tra le false rappresentazioni dei fatti che, per tale disposizione, legittimano l’annullamento d’ufficio indipendentemente dalla causa della falsità.
7.4. Tale motivazione risulta peraltro non del tutto coerente con la comunicazione inviata al cittadino -OMISSIS- in data -OMISSIS-, proprio ai sensi dell’art. 10- bis cit., con la quale si invitava lo stesso a far pervenire osservazioni a fronte della riscontrata non genuinità del certificato di nascita e del certificato penale del paese di origine, entrambi debitamente tradotti e legalizzati.
7.5. In riscontro a tale comunicazione, in data -OMISSIS-, l’odierno appellante affermava di aver affidato le pratiche amministrative per la legalizzazione ad un’agenzia di servizi in -OMISSIS- e di ignorare la non genuinità di tali pratiche; a riprova della propria buona fede ed estraneità ad ogni eventuale vicenda penale, lo stesso inviava nuovamente le certificazioni debitamente e regolarmente tradotte e legalizzate.
7.6. L’Amministrazione, tuttavia, adottava il decreto di reiezione, sul presupposto che l’ iter istruttorio si era basato su documentazione non genuina che ha inficiato ab origine in modo insanabile il decreto di conferimento della finanza italiana senza che la funzione documentazione potesse sanare tale vicenda.
7.7. A fronte di tale circostanza il TAR, confermando il decreto gravato, ha stigmatizzato l’irrilevanza del profilo della possibile assenza di colpevolezza dello straniero nella produzione di documenti falsi, “in quanto in presenza di una concessione illegittima del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio”.
8. Detto ordine di idee non può essere condiviso.
8.1. Osserva il Collegio che nella materia che occupa trova, anzitutto, applicazione anche l’art. 2 del d.P.R. n. 362 del 1994. Detta norma prevede, al comma 2, che, nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, l’autorità inviti il richiedente ad integrarla e regolarizzarla; solo qualora l’adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato (comma 3).
8.2. Il giudice di primo grado ha, in contrario, ritenuto come già accennato, che «l’azione amministrativa in un settore delicato caratterizzato da una stagione segnata da numerose segnalazioni di contraffazione richiede di essere presidiata da canoni formali certi, onde il riscontro di non genuinità operato dalla rappresentanza diplomatica costituisce ragione sufficiente per ritenere viziata l’acquisizione procedimentale».
8.3. Ad avviso del Collegio la non genuinità della legalizzazione non rende, invece, automaticamente vincolata l’adozione del provvedimento tutorio gravato. Neppure induce a diverse conclusioni, come recentemente ha avuto modo di chiarire la Sezione in un caso analogo il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno d.P.R. 445/2000, secondo cui, nei procedimenti per la concessione della cittadinanza, in caso di documentazione contraffatta, la presentazione di altra documentazione genuina non sana la procedura, che si dovrà concludere con una dichiarazione di inammissibilità. Tale circolare è infatti già stata, condivisibilmente, ritenuta illegittima da questo Consiglio di Stato «perché in contrasto con i principi che reggono l’attività amministrativa, quali quello della completezza dell’istruttoria, dell’efficienza, dell’imparzialità e del buon andamento» (sent. n. 4756/2023) e, peraltro, neppure risulta richiamata nel provvedimento impugnato in primo grado.
Al fine di condurre un’istruttoria il più possibile completa ed esaustiva, nel rispetto dei principi di efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa, l’amministrazione non può invero prescindere dall’analisi e dalla valutazione, non dei soli elementi esistenti al momento della domanda, ma anche di quelli eventualmente sopravvenuti e noti (o resi noti) sino all'emissione del provvedimento.
La conclusione è ulteriormente suffragata dalla circostanza che in altre materie, quali l’immigrazione, la giurisprudenza è ormai pacifica nell’affermare la rilevanza delle sopravvenienze non solo procedurali, quindi intervenute –come nel caso di specie- successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima dell’adozione del provvedimento, ma anche quelle processuali, cioè intervenute successivamente all’atto pregiudizievole, nelle more del giudizio.
8.4. Alla luce di quanto supra rappresentato, si impone dunque una valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata ed il suo esame da parte dell’amministrazione;
8.5. Una tale interpretazione è maggiormente volta ad assicurare il rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede tra privato e pubblica amministrazione, nonché ad evitare un eccessivo aggravio procedimentale per l’istante.
9. Per i suesposti motivi l’appello va accolto e va annullata la sentenza di reiezione del TAR Lazio n. 11400/2021, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e nei termini sopra indicati, l’istanza dello straniero, tenendo conto di ogni elemento della fattispecie procedimentale anche al fine di valutare la condotta tenuta in essa dall’appellante.
10. La peculiarità delle questioni analizzate giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.