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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 1161/2018 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Viscomi (C.F. ) e dall'Avv. Emilio CodiceFiscale_2
Martucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via L. CodiceFiscale_3
Pascali n.6, presso lo Studio del primo, come da mandato redatto su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente e depositata unitamente alla comparsa di costituzione nuovi difensori
- Parte attrice -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Controparte_1 CodiceFiscale_4 via Milano n. 15bis, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Carbone (C.F. ) CodiceFiscale_5
e Fausto Colosimo, (C.F. che lo rappresentano e difendono, congiuntamente CodiceFiscale_6
e disgiuntamente, come da procura allegata alla comparsa di costituzione nuovi difensori rilasciata ai sensi dell'art. 83 co. 3 ultima parte c.p.c.
- Parte convenuta - patto fiduciario e azione ex articolo 2932 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 richiedere - previo accertamento che tra gli stessi si fosse perfezionato un rapporto fiduciario dal quale scaturiva l'obbligo, disatteso, di ritrasferimento del motoveicolo – ai sensi dell'articolo 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà del motoveicolo Harley-Davidson targata BK88601 o in
1 R.G. n. 1161/2018 subordine la restituzione della somma di € 13.500,00 quale prezzo del motoveicolo pagato dal Sig.
. Con vittoria di spese. Pt_1
A fondamento della suddetta domanda l'attore assumeva che le parti avessero dato vita ad un negozio fiduciario perfezionatosi oralmente ( asseritamente realizzatosi, nel caso che ci occupa mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi (acquisto del motoveicolo) e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo fosse intercorso un negozio fiduciario) sulla base del quale (i) il avrebbe richiesto al convenuto l'intestazione a suo nome di un motoveicolo, per Pt_1 soli fini tributari;
(ii) il prezzo dell'acquisto era stato integralmente pagato dal fiduciante, con l'obbligo
– rimasto disatteso - da parte del fiduciario di trasferire la proprietà del motoveicolo al fiduciante;
(iii) il mezzo sarebbe stato sempre nella disponibilità dell'attore.
Si costitutiva in giudizio il convenuto , il quale contestava nel merito - per i motivi Controparte_1 specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'attore chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta in particolare forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, negando l'esistenza dell'accordo fiduciario e producendo agli atti documentazione comprovante sia il pagamento del prezzo di acquisto del mezzo con fondi propri della sua ditta individuale "Autostore" che il pagamento della polizza assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'escussione dei testi questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 giugno 2022, quindi, da ultimo, all'udienza 27 maggio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, con provvedimento del 28 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi,
2 R.G. n. 1161/2018 per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n.
21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019;
Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito richiama, preliminarmente, questo giudice i principi espressi anche di recente dalla
Suprema Corte nella materia che ci occupa e, segnatamente, (i) la valida stipulazione anche verbale del pactum fiduciae trattandosi di interposizione reale (ii) la riconducibilità del patto fiduciario alla figura del mandato senza rappresentanza, negozio che non necessita della forma scritta ai fini della validità atteso il suo contenuto esclusivamente obbligatorio (iii) l'applicabilità dell'articolo 2932 c.c.
Fermo il superiore inquadramento, dirimente ai fini della decisione è verificare l'assolvimento o meno dell'onere probatorio gravante sul fiduciante posto che la libertà di forma non esonera lo stesso a provare in modo pieno, coerente e circostanziato, con ogni mezzo, incluse le testimonianze e le presunzioni semplici, l'esistenza del patto e del contenuto specifico dell'obbligo assunto dal fiduciario. Ebbene, a parere di questo giudice, l'attore non è riuscito a fornire un quadro probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco l'esistenza del patto fiduciario. In particolare, vi è che a fronte delle prove documentali fornite da parte convenuta (contratto di vendita del motoveicolo, assegno comprovante il pagamento di parte del prezzo, quietanza di pagamento della polizza assicurativa), gli elementi offerti dall'attore sono risultati insufficienti - lasciando spazio a
3 R.G. n. 1161/2018 interpretazioni alternative e non univoche – per provare l'esistenza dell'accordo interno contenente l'obbligo di ritrasferimento del mezzo.
Conclusivamente questo Tribunale esaminati gli atti e le prove, respinge la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti fondanti la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria difettando il corredo probatorio a supporto che avrebbe, inter alia, consentito di dimostrare l'esistenza di un effettivo pregiudizio in tal senso (cfr. Cass. 18 marzo 2022, n. 8941).
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività considerando che la causa non presentava questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice a pagare, in favore di parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 24 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
4 R.G. n. 1161/2018