Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026REG.PROV.COLL.
N. 04682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4682 del 2025, proposto da
Italmedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 351 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Molise;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. LE UA e udito per l’appellante l’avvocato Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Italmedia S.r.l. ha impugnato la " determinazione di non ammissibilità " dirigenziale n. 2610 del 5 maggio 2021 avente ad oggetto << avviso pubblico “Sostegno alle imprese dell'Informazione locale” - CUP D12C20000300001 – Risorse Fondo Sviluppo e Coesione Ambito stampa quotidiana cartacea. Il Quotidiano del Molise >>, con la quale il Direttore del Servizio “ Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo della attività industriali, commerciali ed artigianali ” del Dipartimento primo “ Presidenza della Giunta Regionale ” della Regione Molise ha disposto la “ non ammissione alle agevolazioni della società Italmedia s.r.l. procedendo...alla ratifica dei risultati dell'attività istruttoria, come formalizzati nell'ambito del verbale n. 4 ”, nonché il richiamato verbale n. 4 e la nota prot. n. 49010/2021 del 19 marzo 2021 del RUP, contenente i motivi di esclusione dalla fase di ammissibilità e l'invito a controdedurre, oltre agli atti endoprocedimentali relativi all'attività istruttoria espletata.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso con sentenza n. 351 del 2024, appellata da Italmedia S.r.l. per il seguente motivo di diritto:
I) violazione e falsa applicazione della determinazione n. 2 dell’8 gennaio 2021 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale del Molise e del relativo avviso pubblico - “ Sostegno alle Imprese dell'Informazione Locale ” (artt. 2 e segg.); violazione e falsa applicazione della legge regionale del Molise n. 11 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 64 c.p.a.
Si è costituita per resistere all’appello la regione Molise.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Italmedia S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Molise n. 351 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della “ determinazione di non ammissibilità ” dirigenziale n. 2610 del 5 maggio 2021, con la quale il Dirigente del competente Dipartimento della Giunta regionale per il Molise aveva disposto la non ammissione alle agevolazioni della società Italmedia S.r.l. previste con apposito avviso pubblico “ Sostegno alle imprese dell'Informazione locale ” - CUP D12C20000300001- Risorse Fondo Sviluppo e Coesione Ambito Stampa quotidiana cartacea.
Nei primi giorni di gennaio dell’anno 2021 l’Amministrazione regionale ha pubblicato un avviso rivolto al sistema informativo operante in Molise. L’obiettivo era quello di sostenere le imprese dell’informazione locale attraverso la concessione di un contributo nella modalità della “ somma forfettaria ”. I beneficiari (società editrici di testate giornalistiche) avevano l’obbligo di mettere a disposizione spazi gratuiti per campagne di comunicazione istituzionale sui temi inerenti la pandemia Covid-19 in tema di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia, in materia, dunque, di politiche sociali. Le imprese dell’informazione beneficiarie erano chiamate, quindi, a diffondere e trasmettere le citate campagne istituzionali all’interno dei propri spazi informativi.
Gli ambiti di riferimento dell’avviso erano quattro: – Ambito 1: emittenza televisiva; – Ambito 2: emittenza radiofonica; – Ambito 3: stampa quotidiana cartacea; – Ambito 4: testate giornalistiche online.
In risposta all’avviso del 2021, nell’ambito “stampa quotidiana cartacea”, è pervenuta anche la candidatura della società Italmedia S.r.l., editrice de “Il Quotidiano del Molise”, che è stata ritenuta inammissibile.
In primo grado la stessa Società, impugnando il provvedimento di inammissibilità, aveva sostenuto che a sostegno dell'atto era stata invocata un’attività istruttoria costituita anche da una richiesta di integrazione documentale (nota del 3.3.2021 n. 37532/2021) alla quale la Società aveva dato riscontro mediante la trasmissione dei documenti comprovanti, a suo parere, i requisiti richiesti dall’avviso e, in particolare, quello di essere impresa di informazione operante sul territorio del Molise, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2015, attiva al momento della pubblicazione dell'avviso, nonché della propria attività (presenza quotidiana in edicola a pagamento) e del requisito di avere in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con almeno quattro giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale.
Ed invero, l'avviso pubblico Sostegno alle Imprese dell'Informazione Locale prevedeva che potessero godere del contributo previsto le imprese editoriali ove avessero operato nell'ambito territoriale del Molise, possedessero i requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2015, fossero iscritte nel Registro Imprese e attive al momento della pubblicazione del bando, svolgessero la propria attività da almeno tre anni e nell'ambito della stampa quotidiana cartacea e avessero almeno quattro giornalisti o pubblicisti come dipendenti a tempo indeterminato. Nell'avviso non era, invece, richiesta alcuna diffusione specifica o foliazione particolare.
La sentenza, nel confermare i provvedimenti impugnati, ha statuito che: “ l’esclusione gravata deve essere ritenuta del tutto legittima, in quanto rispondente al contenuto della lex specialis e sorretta da una congrua motivazione ”.
Con un'unica censura l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe finito per violare anch’essa le norme specifiche disciplinanti l'avviso pubblico in questione, nonché per travisare i fatti, integrando l’avviso - come aveva già fatto la Regione - mediante requisiti del tutto generici, discrezionali - se non addirittura arbitrari - non richiesti e per pretenderne il possesso da parte della richiedente; il tutto utilizzando concetti generici, senza chiarire, ad esempio, quali siano i requisiti oggettivi di una “diffusione capillare”, in tal modo sostituendosi all'autore dell'avviso e utilizzando il proprio potere e le proprie attribuzioni per fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento giuridico.
La sentenza avrebbe anche violato l’art. 64 c.p.a. nella parte in cui ha ignorato le prove proposte dalla ricorrente, senza – peraltro - dar conto, mediante un sia pur minimo tentativo di motivazione, dell'omissione nella quale è incorsa.
L’appellante eccepisce anche la tardività e la inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta e mai depositata nel corso del giudizio di primo grado, richiedendo la sua inutilizzabilità ex art. 104, comma 2, c.p.a.
L’appellante afferma, quindi, che essa era all'epoca (ed è ancor oggi) in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 11/2015 e richiesti dal bando in questione. D'altra parte, la Regione non avrebbe mai negato che l’appellante fosse in possesso di tali requisiti, ma ha preteso che, nonostante il bando non ne prevedesse altri, ai fini dell'accesso ai benefici erogandi la Società ne possedesse di ulteriori, mai enunciati neppure implicitamente, fra i quali una tiratura mai quantificata o enunciata, una foliatura mai quantificata o indicata neppure indirettamente, una presenza in edicola mai determinata e una vendita di copie mai indicata.
Il primo giudice avrebbe errato perchè ha ignorato i requisiti richiesti dal bando e il loro possesso da parte della Società, nonché il fatto che quest'ultima aveva provato documentalmente di essere effettivamente presente ed attiva sul mercato, ed in particolare la natura editoriale del proprio prodotto, la diffusione regionale di tale prodotto (anche se limitata), l'organizzazione complessa della propria struttura editoriale, la finalizzazione dell'informazione diretta al pubblico effettuata mediante l'opera dei giornalisti dipendenti e l'invio quotidiano di ogni pubblicazione agli enti ed organismi interessati alla cura della rassegna stampa in ambito regionale.
L’appello è infondato.
Con riferimento all’eccezione sollevata dall’appellante circa l’assunta tardività e inammissibilità della documentazione prodotta dalla Regione solo in appello, deve osservarsi che tale documentazione è irrilevante ai fini della decisione, atteso che la motivazione dell’inammissibilità della domanda risulta già dagli atti depositati in primo grado, e in particolare dal provvedimento impugnato, in cui risulta evidenziato che: “- Il “Quotidiano del Molise”, non risulta presente quotidianamente in edicola (a pagamento) sul territorio regionale o almeno su una parte rilevante dello stesso;
- “Il Quotidiano del Molise”, come, dichiarato e comprovato dalla stessa società ITALMEDIA srl, nel corso del 2020/2021, risulta presente presso solo 2 edicole a fronte delle oltre 150 edicole molisane dove giornalmente sono venduti i “quotidiani” regionali e nazionali. Il quotidiano in parola è nei fatti assente nelle edicole regionali. Tale circostanza, tra l’altro, è stata appurata dallo stesso Servizio del RUP con verifiche dirette in edicole presenti su diversi comuni molisani;
- “Il Quotidiano del Molise” è caratterizzato da una tiratura giornaliera limitata, nella misura complessiva di 24 copie, con un numero esiguo di copie vendute (in media 2 copie per edicola) e con una foliazione “ridotta” composta da due sole pagine ”.
Nel provvedimento impugnato, dunque, l’Amministrazione ha rilevato che “ Il Quotidiano del Molise ” non avrebbe potuto “ garantire l’obiettivo di diffusione dei messaggi di Comunicazione istituzionale sui temi legati al Covid-19 che l’Avviso di cui trattasi intende perseguire, non configurandosi, quindi, come uno strumento di informazione in grado di raggiungere una platea sufficiente di lettori, potenziali destinatari della campagna informativa sull’emergenza sanitaria ”.
Il quotidiano, nei fatti, non è quindi presente in edicola a pagamento, come dimostrato dal RUP che ha proceduto con simulazioni di acquisto da cui è risultato che lo stesso non era in vendita presso le edicole liberamente scelte e localizzate in Campobasso, Isernia, Termoli, San Martino in Pensilis, Ripalimosani, avendo gli stessi edicolanti rappresentato l’assenza in edicola ormai da tempo.
La finalità del progetto consisteva nell’individuare testate giornalistiche in grado di diffondere messaggi istituzionali e quindi di svolgere il ruolo di fornitore di servizio operante per il pubblico. Invero, dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 dell’avviso, era evidente che l’erogazione del contributo fosse specificamente condizionata alla messa “ a disposizione di spazi gratuiti per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19 come definiti e individuati dal successivo articolo 4 ”, onere il cui adempimento secondo le modalità indicate dal citato articolo 4 presupponeva che i candidati fossero effettivamente presenti e attivi sul mercato, al fine di poter perseguire l’interesse pubblico alla diffusione effettiva e capillare dei messaggi.
L’assenza del quotidiano in edicola è, quindi, elemento che impedisce l’accesso alla campagna di comunicazione, come correttamente posto in evidenza dalla sentenza impugnata, che ha negato la possibilità da parte dell’Amministrazione di erogare un contributo pubblico per diffondere messaggi di comunicazione durante la pandemia da Covid-19 ad una testata editoriale da anni assente dalle edicole.
Invero, come statuito dai giudici di prime cure: “ l’interpretazione della lex specialis seguita dall’Amministrazione regionale è coerente anche con i canoni di effettività della misura di ausilio e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Proprio il valore dell’effettività esige, ad avviso del Collegio, che l’operatore economico del settore della stampa cartacea sia realmente attivo e presente in sede locale nella diffusione di tale specifico prodotto editoriale, nonché idoneo a diffondere l’informazione in campo sanitario per il miglior perseguimento dell’interesse generale cui è preposto l’Avviso ”.
Una testata giornalistica assente dalle edicole non avrebbe potuto mettere a disposizione spazi gratuiti su pagine di giornali al fine di diffondere campagne di comunicazione istituzionali sui temi inerenti la pandemia Covid-19 in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia e in materia di politiche sociali, non potendo, di conseguenza, acquisire i relativi finanziamenti pubblici per un servizio pubblico che non avrebbe potuto svolgere.
La sentenza è, dunque, perfettamente condivisibile nell’aver ritenuto che l'esclusione fosse legittima e congruamente motivata. Ed invero, il Tar ha premesso che l'erogazione del contributo era condizionata alla messa a disposizione degli spazi per le campagne Covid-19, il che postulava logicamente che le imprese fossero effettivamente presenti e attive sul mercato. In difetto di questo presupposto, l’interesse pubblico perseguito dall’avviso sarebbe rimasto insoddisfatto.
La sentenza ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziando che la nozione di "stampa" include elementi costitutivi quali la diffusione con regolarità e la finalizzazione all’attività di informazione diretta al pubblico, richiedendo l’attività di stampa cartacea, per la sua stessa funzione sociale, la capacità di una diffusione capillare di contenuti sul territorio con regolarità.
Nel caso di specie, la reperibilità del quotidiano in sole due edicole su centocinquanta e la tiratura limitata a ventiquattro copie complessive dimostravano, infatti, l'assenza del requisito della diffusione regolare sul territorio, elemento che preclude l'effettiva partecipazione della società editoriale alla campagna di comunicazione di cui all’avviso di specie.
Né può ritenersi che al numero di copie cartacee andasse sommata la tiratura on line del quotidiano, atteso che l’avviso della Regione prevedeva chiara la distinzione tra gli ambiti “cartaceo” e “digitale” ai fini della partecipazione alla procedura e che la società appellante ha chiesto di partecipare alla procedura di specie con riferimento alla stampa “cartacea”.
In conclusione, si condividono, dunque, integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, secondo cui: “ La stampa cartacea, invero, postula, per la sua stessa funzione, la capacità di una diffusione capillare di contenuti sul territorio con regolarità, in difetto della quale verrebbe meno lo scopo sociale proprio dell’attività di informazione diretta al pubblico di notizie e informazioni prodotte da soggetti qualificati.
Sennonché, la sussistenza in concreto delle caratteristiche appena dette non è stata dimostrata nel caso di specie dalla soc. Italmedia, dalla quale non può ritenersi soddisfatto, in particolare, il requisito della “regolare diffusione” .
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AN LO OT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
LE UA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE UA | AO AN LO OT |
IL SEGRETARIO