TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 822/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CENTOFANTI SIRO per la parte ricorrente e dell'Avv. SANTELLA FRANCESCO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 822 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Sirio Centofanti, che la rappresenta e difende Email_1 unitamente all'Avv. Alessandro Ferretti giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Monte Santo, 35, presso lo studio deli Avv.ti Sergio Santella e Francesco Santella, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, L. 28.6.2012 n. 92. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2022, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., L. 92/12 avverso l'ordinanza del Tribunale di Viterbo, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 247/2022 R.G., depositata in data 23.5.2022, con la quale era stato annullato il licenziamento per giusta causa intimato a CP_1 CP ex art. 18, comma 4, St. con conseguente condanna della società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo ed oltre alle spese di lite. A sostegno dell'opposizione la società eccepiva:
- l'intervenuta decadenza dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 L. n. 606/1966;
- l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta;
- la sussistenza della giusta causa di licenziamento;
- in subordine, l'applicabilità dell'art. 18, comma 5 o comma 6, St. lav.;
- la non spettanza di alcuna indennità risarcitoria per omessa prova di diligenza nella ricerca di una nuova occupazione. Ciò posto, concludeva chiedendo: “VOGLIA IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VITERBO in tesi 1) ove venga riproposta la domanda basata su asserita natura orale del licenziamento, rigettarla, essendo stato il licenziamento intimato per iscritto con lettera 19.11.2021, presentata il 22.11.2021 e ritirata da il 25.11.2021; 2) in revoca (o riforma, o annullamento) dell'ordinanza (23)24.5.2022: CP_1
a) dichiarare inammissibile il ricorso depositato da il 25.2.2022 per pregressa decadenza
CP_1 dall'impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 15.7.1966 n. 604; b) in ipotesi rispetto alla pronuncia sub a), dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da a Parte_1 [...] con lettera 19.11.2021, presentata il 22.11.2021 e ritirata il 25.11.2021, e rigettare nel merito il ricorso
CP_1 depositato da il 25.2.2022; c) in entrambi i casi, condannare alla restituzione degli
CP_1 CP_1 importi che dovesse ricevere in base all'ordinanza (23)24.5.2022; d) condannare al pagamento del
CP_1 compenso professionale per il procedimento sommario e per il giudizio di opposizione;
in ipotesi 1) in caso di riproposizione o di accoglimento della domanda basata sulla tardività della lettera di licenziamento 19.11.2021, presentata il 22.11.2021 e ritirata il 25.11.2021, applicare la norma dell'art. 18, 6° comma, L. 20.5.1970 n. 300 e determinare la relativa indennità nella misura di 6 mensilità; 2) nel caso di valutazione di sussistenza di infrazioni disciplinari, ma di loro inidoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, applicare la norma dell'art. 18, 5° comma, L. 20.5.1970 n. 300 e determinare la relativa indennità nella misura di 12 mensilità; in ipotesi ulteriormente subordinata revocare la condanna di Parte_1 al pagamento di un'indennità per il periodo dal licenziamento al 24.5.2022; con ogni conseguenziale pronuncia per le spese, sia del procedimento sommario, sia del giudizio di opposizione”. Si costitutiva in giudizio richiamando, in fatto, il contenuto dell'originario ricorso e
CP_1 deducendo in diritto:
- l'inapplicabilità della decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966, essendosi in presenza di un licenziamento orale;
- l'illegittimità del licenziamento per tardività ex art. 227 del Ccnl di settore;
- l'insussistenza materiale del fatto addebitato, in ogni caso non provata. Concludeva pertanto chiedendo: “1) IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande di cui al ricorso avversario, confermando l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo in data 23/05/2022 nel procedimento avente NRG 247/2022: 2) IN OGNI CASO: Condannare il ricorrente a rifondere al resistente, Sig. spese e compensi professionali del presente giudizio”. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
1. Sull'eccezione di decadenza dall'impugnazione stragiudiziale ex art. 6 L. n. 604/1966. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione stragiudiziale ex art. 6 L. n. 604/1966 sollevata dalla società opponente. In tema giova premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, non vi è dubbio che nella specie si sia in presenza di un licenziamento scritto, con conseguente operatività della decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966, in ragione della prima lettera di licenziamento del 20.10.2021 (inviata con raccomandata R1 con prova di consegna, ma mai recapitata al resistente per smarrimento imputabile a docc. 11 e 13 ricorso in opposizione) e della seconda Controparte_3 lettera di rinnovazione del licenziamento del 19.11.2021 (pervenuta al il 25.11.2021, doc. 16 CP_1 ricorso in opposizione). Ciò posto, la società deduce l'erroneità dell'ordinanza opposta nella parte in cui si è ritenuta validamente ed efficacemente proposta l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento del 19.11.2021, ancorché sottoscritta dal solo procuratore del ricorrente e senza comunicazione al datore di lavoro nel termine decadenziale di 60 giorni della procura ad impugnare. Secondo l'opponente, in particolare, la necessità della comunicazione al datore di lavoro dell'eventuale procura scritta entro il temine decadenziale di 60 giorni, anche se esclusa da talune recenti pronunce della Corte di Cassazione richiamate nell'ordinanza, sarebbe stata affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 2179/1987, oltre ad essere funzionale ad esigenze di certezza della fattispecie impugnatoria. La censura non può essere condivisa. Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2179/1987 hanno affrontato la diversa questione della idoneità o meno dell'impugnazione del licenziamento proposta dal legale incaricato solo verbalmente dal lavoratore licenziato, giungendo alla conclusione – fondata sulla premessa della natura negoziale dell'impugnazione - della necessità della procura in forma scritta ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 L. n. 604/1966 e dell'art. 1392 c.c., rilasciata in data antecedente al compimento dell'atto. La questione rilevante nel caso di specie, invece, è quella della necessità per il difensore munito di procura scritta precedente all'impugnazione stragiudiziale di giustificare il potere di rappresentanza mediante comunicazione al datore di lavoro, entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. n. 604/1966, della fonte di tale potere. Detta tematica è stata affrontata da plurime sentenze della Corte di Cassazione, alle quali si ritiene di dar seguito, e risolta mediante l'affermazione del seguente principio di diritto:
“L'impugnativa stragiudiziale L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perchè, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.” (così, Cass. n. 9650/2021 alle cui ampie motivazioni si fa rinvio;
conforme a Cass. n. 16416/2019; Cass. n. 3139/2019; Cass. n. 1444/2019; Cass. n. 3634/2017; Cass. n. 7866/2012). Quanto alla situazione di incertezza alla quale sarebbe esposto il datore di lavoro, l'obiezione non coglie nel segno ben potendo quest'ultimo esigere ex art. 1393 c.c. che il difensore gli documenti l'esistenza preventiva della procura, essendo pertanto rimesso al datore il potere di rimuovere la dedotta incertezza. Nella specie, peraltro, la società ha omesso di richiedere la comunicazione della procura nel termine di 60 giorni dal licenziamento, procedendovi solo in sede giudiziaria mediante contestazione dell'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale avanzata con l'eccezione di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966. Ne deriva che l'incertezza dell'esistenza o meno di un valido atto di impugnazione stragiudiziale, protrattasi oltre i 60 giorni dalla comunicazione del recesso datoriale, è conseguenza diretta della scelta della società di non avvalersi, durante detto lasso di tempo, della facoltà di cui all'art. 1393 c.c., sicché imputet sibi. Ciò detto, l'opponente deduce altresì che, pur aderendosi all'interpretazione giurisprudenziale da ultimo espressa dalla Cassazione nella sentenza n. 9650/2021, nella specie non vi sarebbe la prova dell'anteriorità della procura scritta rispetto all'atto di impugnazione. In particolare la società ritiene che la procura depositata per la prima volta dal lavoratore durante la fase sommaria del procedimento - datata 2.10.2021 e sottoscritta dal , per autentica, dagli Avv.ti Sergio Santella CP_1 e Francesco Santella (doc. 13 memora del giudizio di opposizione) - non avrebbe data certa stante la carenza di un generale potere certificativo in capo all'avvocato. Ebbene, se è condivisibile l'affermazione datoriale secondo la quale l'avvocato non è munito di un generale potere di autentica dell'autografia della sottoscrizione e della data di apposizione della medesima, al di fuori dell'ipotesi di procura ad litem ex art. 83 c.p.c., non è altrettanto condivisibile l'assunto secondo il quale nella fattispecie in esame difetterebbe la prova dell'anteriorità della procura scritta rispetto all'atto di impugnazione. Ai sensi dell'art. 2704 c.c. la data di una scrittura privata può essere computata nei confronti del terzo non solo dal giorno in cui sia stata registrata, sia deceduto o rimasto fisicamente impossibilitato il sottoscrittore o il suo contenuto sia stato riprodotto in un atto pubblico, ma anche dal giorno in cui si verifichi un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Con specifico riguardo alla procura ad impugnare in via stragiudiziale il licenziamento, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il giudice del merito non può escludere l'asserita anteriorità sulla sola base della constatata mancanza di autenticazione”, precisando che la stessa “impugnativa risultante proposta in epoca non sospetta, nei termini di legge e dal contenuto, facente espresso riferimento alla preesistenza del potere rappresentativo” è sufficiente ad integrare qualsiasi “altro fatto” equipollente a quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c. (così Cass. n. 7651/1996; in senso conforme Cass. n. 11280/2007; Cass. n. 7866/2012). Nella specie, il tenore letterale dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (“Scriviamo la presente in nome e per conto del nostro assistito, sig. ), avvenuta con PEC del 19.11.2021 e, CP_1 quindi, nel temine di legge, consente di ritenere certa la preesistenza del potere rappresentativo rispetto all'atto di impugnazione. Infondata, infine, è la contestazione relativa all'inidoneità della procura, nella specie rilasciata dal lavoratore agli Avv.ti Sergio Santella e Francesco Santella (doc. 13 memora del giudizio di opposizione), a valere come procura per l'impugnazione in quanto precedente al licenziamento. In tema è sufficiente evidenziare che la procura in questione è stata rilasciata dall'opposto ai predetti difensori per “rappresentarlo e difenderlo, congiuntamente e disgiuntamente, nella procedura di impugnazione della contestazione di addebito disciplinare e sospensione cautelare del 24/09/2021, notificatami a mani in data
01/10/2021, tra il sottoscritto contro la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, ed in tutte le fasi di impugnazione successive ed occorrende (….)”. Nel caso in esame il procedimento disciplinare avviato con contestazione disciplinare del 24.9.2021, (notificata al lavoratore l'1.10.2021), al quale fa riferimento la procura richiamata, è poi sfociato nel licenziamento per giusta causa del 20.10.2021, rinnovato per smarrimento della relativa missiva con lettera del 19.11.2021, pervenuta al lavoratore in data 19.11.2021. È da ritenere, pertanto, che l'ampio contenuto della procura de qua, comprensivo del conferimento ai difensori del potere di rappresentare il lavoratore “in tutte le fasi di impugnazione successive ed occorrende (..) con ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, di transigere, conciliare la lite, di rinunciare agli atti, di disconoscere documenti ed atti, di riscuotere e di rilasciare quietanza ai sensi dell'art. 1188 c.c., di chiamare terzi in causa, di rappresentarci anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c. e 420 II comma c.p.c., alla pima udienza di comparizione e trattazione con i poteri ivi previsti di presentare domanda e eccezione riconvenzionale (..)” comprenda altresì il potere di impugnare in via stragiudiziale il licenziamento (futuro ed eventuale al momento del conferimento della procura), quale atto conclusivo del procedimento disciplinare.
2. Sull'ammissibilità della prova testimoniale dedotta. La condotta addebitata al ricorrente – dipendente con mansioni di cassiere addetto alle vendite - consiste nell'aver fumato della cannabis nel bagno degli uomini del magazzino/spogliatoio del punto vendita al quale era addetto durante i 15 minuti di pausa in tre diverse giornate (14.9.2021,16.9.2021 e 17.9.2021). Nell'atto di contestazione, così come nella memoria difensiva della fase sommaria e nel ricorso della fase di opposizione, la resistente si limita ad esporre che la Direttrice del negozio per l'episodio del 14.9.2021, la stessa e le colleghe Parte_2 [...]
e per l'episodio del 16.9.2021 e nuovamente la Direttrice del Parte_3 Parte_4 negozio ed i colleghi e per l'episodio Parte_5 Parte_3 Parte_4 del 17.9.2021, avrebbero visto il ricorrente uscire dal bagno e contestualmente avrebbero avvertito “l'odore inconfondibile di cannabis”, “un forte odore di cannabis”, “lo stesso forte acre odore di cannabis”. Stando alle stesse deduzioni della società, pertanto, nessuno avrebbe visto il ricorrente fumare della sostanza stupefacente, né il sarebbe stato trovato in possesso di tale CP_1 sostanza. L'unico elemento sulla base del quale è stata ritenuta sussistente la condotta addebitata è l'odore di cannabis che sarebbe stato avvertito da alcuni colleghi di lavoro contestualmente all'uscita dal bagno del ricorrente. Lo stesso odore di cannabis è stato dedotto dalla resistente nei capitoli di prova articolati nella memoria della fase sommaria e nel ricorso in opposizione. La società contesta l'ordinanza gravata per aver ritenuto inammissibili in quanto vertenti su circostanze valutative i capitoli di prova articolati sulla base della motivazione secondo la quale “l'odore di cannabis è un dato del tutto valutativo, che non costituisce una circostanza di fatto percepibile ictu oculi e riferibile in giudizio, bensì una valutazione frutto di un giudizio operato dal soggetto percipiente sulla base delle conoscenze in proprio possesso, che possono variare da individuo ad individuo ed essere o meno rispondenti a realtà”. Secondo l'odierna opponente, al contrario, le percezioni dell'olfatto non sarebbero giudizi ma dati di fatto. Inoltre risponderebbe ad un dato notorio che certe sostanze danno luogo ad odori caratteristici. Ne deriverebbe l'ammissibilità della prova testimoniale, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. e di immissioni idonee a creare molestie alle persone ex art. 674 c.p. Tale interpretazione non appare condivisibile. La riconducibilità di un determinato odore ad una specifica sostanza stupefacente non può considerarsi un dato di fatto notorio, conosciuto da chiunque e, quindi, anche da soggetti privi, come nella specie, di particolari cognizioni tecniche. Tale elemento, in assenza di ulteriori dati oggettivi, si traduce in un giudizio valutativo di carattere soggettivo inammissibile in sede testimoniale. La stessa giurisprudenza richiamata dalla società in tema di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., ha avuto modo di precisare che “i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonchè il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606). Altrettanto può certamente dirsi ove l'indagine tecnica sia preferita dal giudice di merito, rispetto all'assunzione di prove costituende, per l'accertamento di accadimenti i quali, sia pure sul fondamento di dati obbiettivi, possono essere posti in luce soltanto attraverso una particolare esperienza tecnica (nella specie, la sussistenza di allagamenti, o la presenza sui luoghi di causa di impianti di scarico delle acque di particolari dimensioni o caratteristiche di funzionamento). D'altro canto, la valutazione di superfluità dell'assunzione di prove per interrogatorio formale o per testimoni sulle stesse circostanze di fatto che siano già state oggetto di accertamento peritale costituisce espressione di un giudizio discrezionale del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, congruamente motivato (così, ex multis, Cass. n. 20555/2017). Nella specie non vi sono dati oggettivi (ad es. l'aver visto il ricorrente fumare o detenere cannabis), ulteriori rispetto all'odore della sostanza stupefacente, su cui la società fonda la prova del fatto materiale per il quale è stato irrogato il licenziamento. Ne deriva l'inammissibilità della relativa prova testimoniale. Stante l'insussistenza del fatto materiale, non provato dal datore di lavoro, trova applicazione l'art. 18, comma 4, St. lav., rimanendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione relativi alla sussistenza della giusta causa, alla proporzionalità della sanzione espulsiva ed alla legittimità formale del recesso datoriale. Sotto il profilo dell'indennità risarcitoria, va respinta infine la censura relativa alla non spettanza dell'indennità risarcitoria per mancata prova da parte del lavoratore dell'aliunde percipiendum. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “il semplice dato della esplicitazione, nella L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore (v. Cass. n. 1636 del 2020; n. 30330 del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005)” giungendo a ribadire, anche in relazione alla formulazione attuale dell'art. 18, comma 4, St. lav, L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, che “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la domanda risarcitoria del lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (così, Cass. n. 8306/2023; conforme a Cass. n. 12034/2022; Cass. n. 3824/2022). Nel caso di specie la società, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dedotto circostanze di fatto specifiche da cui desumere la percezione da parte del lavoratore licenziato di redditi per lo svolgimento di altre attività lavorative successivamente al licenziamento né ha fornito elementi sulla base dei quali ritenere che il lavoratore abbia ritardato per propria colpa a trovare una nuova occupazione lavorativa. Ne deriva l'inconsistenza della relativa eccezione. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va respinta. Va pertanto confermato l'annullamento del licenziamento comminato al ricorrente con missiva del 19.11.2021, recapitata il 25.11.2021, con condanna della società opponente alla reintegrazione del CP_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato. Va altresì confermata la condanna della società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a 12 mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza. La società opponente va pertanto condannata al pagamento delle spese di entrambe le fasi di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il Giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-respinge l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di;
CP_1
-condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 15 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci