Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Ordinanza collegiale 29 luglio 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR IO, OR CA, DR AR AN CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Raffaela Mazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche - Dirigente P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Regione Marche - Responsabile del Procedimento, Comune di Cingoli, Comune di Cingoli - in persona del Sindaco, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta n. 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta n. 2 - Dip UOC Igiene e Sanità Pubblica, Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche - Direzione Regionale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche - Direzione Provinciale di Macerata, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Fileni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti n. 99;
per l’annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2021:
- del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 12 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, art. 29 – octies, comma 3, lettera a). Nuova Società Fileni s.r.l.- loc. Rangore- Cingoli (AN). Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 6 del 26/01/2017”;
- del relativo documento istruttorio e dell’allegato 1: descrizione dell'attività; dell'allegato 2: stato di applicazione BAT; dell'allegato 3: Piano di Monitoraggio e Controllo; dell’Allegato 4: ulteriori condizioni e Prescrizioni;
- del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni Ambientali n. 42 del 22 febbraio 2021 con cui si rettificava la denominazione della ragione sociale da Nuova Società Fileni srl a Società Agricola Fileni srl;
- della PEC della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche prot. n. 840764 del 28.7.2020 di proroga del termine di presentazione della documentazione per il riesame non conosciuto;
- dell'atto di avvio del procedimento di riesame dell'AIA di cui al DDPF n. 6 del 26.01.2017 ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, del 25.11.2020 prot. n. 1337035 e contestuale convocazione della conferenza dei servizi decisoria sincrona non conosciuto;
- della nota del Comune di Cingoli prot. n. 1406826 del 16.12.2020;
- della nota ASUR AV2-DP-UOC ISP AMBIENTE avente ad oggetto il contributo istruttorio non conosciuta;
- del contributo ARPAM assunto a prot. n. 1407003 del 16.12.2020;
- del contributo istruttorio ARPAM DP Macerata;
- del verbale della conferenza dei servizi del 16.12.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Società Agricola Fileni S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 23 gennaio 2026 i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso e di compensare le spese del giudizio. Tale dichiarazione è stata ribadita dal difensore dei ricorrenti nel corso della discussione orale;
- per quanto riguarda le controparti costituite, la Regione e la controinteressata Società Agricola Fileni S.r.l. hanno preso atto di tale dichiarazione, concordando altresì per la compensazione delle spese del giudizio. L’A.S.U.R. Marche, invece, nulla ha osservato;
- ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
Le spese del giudizio si possono compensare, in parte sull’accordo della Regione e della controinteressata, in ogni caso alla luce della complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA NI |
IL SEGRETARIO