Art. 2-bis. (( 1. L' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati' ))
Versione
21 marzo 1991
21 marzo 1991
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7187Provvedimento: […] Nella specie, premesso che l'art. 2 bis del d.l. 19 gennaio 1991 n. 18, convertito nella legge 20 marzo 1991 n. 89, aveva esteso il beneficio ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico senza, tuttavia, […] Peraltro l'art. 1 del d.l. 9 luglio 1980 n. 301 e le successive leggi di proroga dei benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 5 legge n. 92 del 1979 e art. 2 bis del d.l. 18 gennaio 1991 n. 18 conv. in legge 20 marzo 1991 n. 89) potrebbero avere funzione estensiva 0 interpretativa e, per tal ragione, non costituiscono argomento ermeneutico decisivo per desumerne, come pretende l'Istituto ricorrente, […]Leggi di più...
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- art. 2 bis d.l. 18 gennaio 1991 n. 18·
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- disapplicazione atto amministrativo·
- art. 5 legge 92/1979·
- art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15·
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