Articolo 2 bis del Decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18
Articolo 2
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21 marzo 1991
Art. 2-bis. (( 1. L' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati' ))
Entrata in vigore il 21 marzo 1991
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