Art. 2. 1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri puo' nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.
2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.
2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.