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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13262 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. e P. IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
BELTRANI e dall'Avv. ALESSANDRA LEVITO NEGRINI, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARD Controparte_1 P.IVA_2
CATAPANO indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
-convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2345/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 maggio 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 242.500,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del corrispettivo minimo garantito in forza del contratto stipulato fra le parti in data 01.11.2020 avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza (doc. 3 fasc. monitorio).
Nel dettaglio, la deduceva che, nonostante la clausola 41 di tale contratto avesse Controparte_1 stabilito il corrispettivo minimo garantito nella misura di € 310.000,00 e nessuna contestazione le fosse stata mossa circa l'esattezza delle prestazioni eseguite, la aveva adempiuto Parte_1
solo parzialmente pagando complessivamente € 109.800,00, risultando, pertanto, ancora dovuta la somma azionata in via monitoria.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria della convenuta opposta eccependo, in primo luogo, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo de quo in virtù del contratto novativo stipulato fra le parti in data 3 marzo 2022 (doc. 3 fasc. opponente), il quale, alla clausola n. 4, prevede in maniera inequivoca la risoluzione del precedente accordo dell'1.11.2020 -posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo- mediante il pagamento dell'importo pari a euro 12.200,00, stabilendo, infatti, che “Oltre a quanto sopra, la
[...]
ovvero il Sig. personalmente ovvero ancora per il tramite di società Controparte_1 CP_2
ad esso ricollegabili si impegna a svolgere i compiti già previsti nel contratto di prestazioni di servizi intercorso tra la e la contratto questo consensualmente oggi Parte_2 Controparte_1
risolto con il pagamento della somma di € 12.200,00 inerente fatture ancora inevase e sostituito con il presente impegno”.
Avendo l'opponente fornito prova del pagamento della somma ivi prevista inerente alle fatture pregresse inevase (doc. 4 fasc. opponente) nessun fondamento avrebbero le ulteriori pretese economiche avanzate dall'opposta sulla scorta di un contratto ormai risolto per espressa volontà delle parti.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Brescia in forza della clausola n. 7 del Contratto del 3 marzo 2022, rubricata “Foro Competente”, la quale stabilisce che “Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, rescissione, esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Brescia”.
In subordine, l'opponente ha disconosciuto il contratto prodotto sub doc. 3 dalla a CP_1
sostegno del ricorso monitorio, sostenendo trattarsi di un documento modificato unilateralmente e producendo l'asserito contratto realmente stipulato fra le parti, il quale non conterrebbe alcun riferimento al corrispettivo minimo garantito.
Infine, l'opponente ha richiesto la condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la grave malafede da quest'ultima dimostrata nell'azionare una pretesa fondata su un contratto ormai risolto.
Consulente non potrà avere nulla a che pretendere e sarà facoltà di prolungare, di volta in volta, la Parte_1 durata del contratto una pattuizione novativa”.
2 Parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo, in primo luogo, l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale per mancanza della specifica sottoscrizione richiesta ex art. 1341 c.c. e disconoscendo, inoltre, la scrittura privata prodotta dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione sub doc. 2.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente per lite temeraria.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.05.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e provvedimento di trattenimento in decisione ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale
In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'opponente nell'atto di citazione sulla scorta della clausola n. 7 del contratto del
3 marzo 2022 (doc. 3 fasc. opponente).
È pacifico e documentato che le parti stipularono in data 1.11.2020 (doc. 2 fasc. opponente e, in una versione differente, doc. 1 fasc. opposta) un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto
“l'integrale esecuzione del servizio comunicazione e marketing oltre alla progettazione commerciale
e al piano di sviluppo per il quinquennio 2021-2025 finalizzato al raggiungimento dei target prefissati”.
Controverso appare, invece, il contenuto di tale accordo nella parte relativa al corrispettivo minimo asseritamente garantito di euro 310.00,00, frutto a parere dell'opponente di un'interpolazione del testo contrattuale ad opera dell'opposta.
A prescindere da ciò, l'opponente con l'atto di citazione ha prodotto sub doc. 3 l'accordo commerciale del 3.3.2022 con cui le parti procedettero a risolvere il precedente contratto dell'1.11.2020, che è stato posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, regolando espressamente le pregresse obbligazioni e pattuendo il sorgerne di nuove, prevedendo, infine, il foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Brescia.
Risulta documentalmente provato che l'accordo commerciale del 3.3.2022 è antecedente rispetto alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel dicembre 2023.
A prescindere dall'interpretazione del contratto del 3.3.2022 in termini di novazione o di mera modificazione del pregresso rapporto obbligatorio, l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
In primo luogo, va osservato che il disconoscimento effettuato dall'opposta in sede di comparsa di costituzione ha riguardato esclusivamente il doc. 2 prodotto dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione, relativo alla versione alternativa del contratto dell'1.11.2020 e non il doc. 3, ossia
3 l'accordo commerciale del 3.3.2022 contenente la previsione pattizia del foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Brescia.
Tale ultimo contratto è stato disconosciuto solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2 e, pertanto, tardivamente, come eccepito dall'opponente nella propria memoria ex art. 171 ter n.2.
Peraltro, anche a voler considerare il primo disconoscimento riferito sostanzialmente al documento n. 3, ritenendo frutto di un mero errore materiale il richiamo al doc. 2 contenuto in comparsa di costituzione, deve evidenziarsene l'inefficacia a causa della sua evidente formulazione generica, non avendo neppure contestato la l'autenticità della firma apposta in calce al contratto Controparte_1
del 3.3.2022 dal suo legale rappresentante, essendosi limitata apoditticamente a riferire sul punto in comparsa di costituzione che “premesso il disconoscimento della scrittura privata prodotta da controparte come documento 2 (doc. n. 2 – Contratto) e premesso quanto già sopra argomentato, si rappresenta che, pur volendo considerare tale presunto accordo, quest'ultimo riguarderebbe il rapporto fra le Parti successivo al 3.3.2022”.
Parimenti vacue appaiono le argomentazioni a sostegno del disconoscimento esposte nella memoria ex art. 171 ter n.2, ove si legge solo che “premesso il disconoscimento dell'accordo commerciale del
3 marzo 2022 (già effettuato in sede di costituzione e per il quale non è stata richiesta alcuna istanza di verificazione da controparte), questa difesa si riporta alle precise argomentazioni già espresse nella memoria di costituzione”.
In assenza, pertanto, di un efficace e specifico disconoscimento ad opera dell'opponente, il contratto del 3.3.2022, comprensivo della clausola n. 4 derogatoria della competenza territoriale, deve reputarsi applicabile alla fattispecie de qua.
Ciò posto, neppure appare condivisibile il richiamo dell'opposta alla disciplina prevista dall'art. 1341
c.c. in materia di clausole vessatorie, essendo la clausola derogatoria della competenza per territorio inserita in un contratto che è stato oggetto di specifica trattativa fra le parti, afferente ad una singola vicenda negoziale, come emerge di tutta evidenza da una lettura delle premesse dell'accordo in parola, ove si dà conto delle specificità del rapporto instaurato fra le parti (copiare premesse).
Non vertendosi, pertanto, in ipotesi di contratti cd. per adesionem si ricade pacificamente al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, non si rende necessaria la specifica sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza territoriale.
Passando ad esaminare le contestazioni sollevate dall'opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2, le stesse appaiono in parte infondate e in parte inconferenti in questo giudizio, in quanto saranno esaminate dal Tribunale competente. Si evidenzia, infatti, che:
a) Il riferimento alla data certa appare fuori luogo in quanto la disciplina di cui all'art. 2704 c.c. rileva ai fini dell'opponibilità della stessa ai terzi e non nei confronti delle parti del contratto;
4 b) Non vi è alcuna incertezza circa le parti contraenti, essendo stato l'accordo commerciale del
3.3.2022 pacificamente firmato dalla dal sig. (ex marito Parte_1 CP_2
della socia di maggioranza della società opponente) e dalla senza che Controparte_1
l'aggiunta di un ulteriore parte rispetto al precedente contratto dell'1.11.2020 possa in alcun modo incidere sulla validità o efficacia della successiva pattuizione negoziale, come detto regolarmente sottoscritta dall'opposta;
c) La deduzione in punto di incertezza dell'oggetto del contratto del 3 marzo 2022 appare meramente ipotetica, non avendo neppure allegato l'opposta l'esistenza di ulteriori rapporti negoziali intrattenuti fra le parti cui il contratto del 2022 potrebbe riferirsi. La menzione dei contratti prodotti sub doc. 2 dall'opponente e sub doc. 1 dall'opposta non giova al convenuto opposto, trattandosi di differenti versioni del medesimo contratto e non di diversi negozi;
d) L'an e il quantum del credito azionato dall'opposta verrà esaminato dal Giudice competente;
e) Parimenti spetterà al Giudice competente pronunciarsi in merito alla qualificazione del contratto del 3.3.2022 in termini novativi o meno rispetto al precedente rapporto obbligatorio.
Infine, non sussistono profili di mala fede tali da giustificare la condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, in accoglimento dell'opposizione deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Brescia, stante la previsione del foro convenzionale inderogabile di cui alla clausola n. 7 dell'accordo commerciale del 3.3.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta e del valore della controversia, con distrazione in capo ai procuratori dell'opponente Avv. Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 29 marzo 2024, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 16 febbraio 2024 e notificato il 19 febbraio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
5 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di
Brescia; per l'effetto,
2) accoglie l'opposizione;
3) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in capo ai procuratori Avv. Carlo Beltrani e
Alessandra Levito Negrini, dichiaratisi antistatari, spese che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 11.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il testo della clausola n. 4 così recita: “Il contratto ha durata quinquennale con data iniziale dalla sua stipula e fino al
31/12/2025 per un controvalore minimo garantito di € 310.000,00 per la sola parte consulenziale al netto di eventuali premi ad obiettivo. Viene inoltre fissato un plafond incluso di spese di viaggio e trasferte del personale del Consulente massimo di euro 350.000,00 oltre IVA destinato alla parte consulenziale, progettuale e dei servizi. Resta, altresì, inteso che, nel caso contrario, nel quale cioè alla data del 31/12/2025 il plafond non dovesse essere ancora costituito, il
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. e P. IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO Parte_1 P.IVA_1
BELTRANI e dall'Avv. ALESSANDRA LEVITO NEGRINI, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARD Controparte_1 P.IVA_2
CATAPANO indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
-convenuto opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2345/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 20 maggio 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 242.500,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del corrispettivo minimo garantito in forza del contratto stipulato fra le parti in data 01.11.2020 avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza (doc. 3 fasc. monitorio).
Nel dettaglio, la deduceva che, nonostante la clausola 41 di tale contratto avesse Controparte_1 stabilito il corrispettivo minimo garantito nella misura di € 310.000,00 e nessuna contestazione le fosse stata mossa circa l'esattezza delle prestazioni eseguite, la aveva adempiuto Parte_1
solo parzialmente pagando complessivamente € 109.800,00, risultando, pertanto, ancora dovuta la somma azionata in via monitoria.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria della convenuta opposta eccependo, in primo luogo, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo de quo in virtù del contratto novativo stipulato fra le parti in data 3 marzo 2022 (doc. 3 fasc. opponente), il quale, alla clausola n. 4, prevede in maniera inequivoca la risoluzione del precedente accordo dell'1.11.2020 -posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo- mediante il pagamento dell'importo pari a euro 12.200,00, stabilendo, infatti, che “Oltre a quanto sopra, la
[...]
ovvero il Sig. personalmente ovvero ancora per il tramite di società Controparte_1 CP_2
ad esso ricollegabili si impegna a svolgere i compiti già previsti nel contratto di prestazioni di servizi intercorso tra la e la contratto questo consensualmente oggi Parte_2 Controparte_1
risolto con il pagamento della somma di € 12.200,00 inerente fatture ancora inevase e sostituito con il presente impegno”.
Avendo l'opponente fornito prova del pagamento della somma ivi prevista inerente alle fatture pregresse inevase (doc. 4 fasc. opponente) nessun fondamento avrebbero le ulteriori pretese economiche avanzate dall'opposta sulla scorta di un contratto ormai risolto per espressa volontà delle parti.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Brescia in forza della clausola n. 7 del Contratto del 3 marzo 2022, rubricata “Foro Competente”, la quale stabilisce che “Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, rescissione, esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Brescia”.
In subordine, l'opponente ha disconosciuto il contratto prodotto sub doc. 3 dalla a CP_1
sostegno del ricorso monitorio, sostenendo trattarsi di un documento modificato unilateralmente e producendo l'asserito contratto realmente stipulato fra le parti, il quale non conterrebbe alcun riferimento al corrispettivo minimo garantito.
Infine, l'opponente ha richiesto la condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la grave malafede da quest'ultima dimostrata nell'azionare una pretesa fondata su un contratto ormai risolto.
Consulente non potrà avere nulla a che pretendere e sarà facoltà di prolungare, di volta in volta, la Parte_1 durata del contratto una pattuizione novativa”.
2 Parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo, in primo luogo, l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale per mancanza della specifica sottoscrizione richiesta ex art. 1341 c.c. e disconoscendo, inoltre, la scrittura privata prodotta dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione sub doc. 2.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente per lite temeraria.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.05.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e provvedimento di trattenimento in decisione ai sensi del III comma della medesima disposizione.
*
2. Sulla fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale
In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata tempestivamente dall'opponente nell'atto di citazione sulla scorta della clausola n. 7 del contratto del
3 marzo 2022 (doc. 3 fasc. opponente).
È pacifico e documentato che le parti stipularono in data 1.11.2020 (doc. 2 fasc. opponente e, in una versione differente, doc. 1 fasc. opposta) un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto
“l'integrale esecuzione del servizio comunicazione e marketing oltre alla progettazione commerciale
e al piano di sviluppo per il quinquennio 2021-2025 finalizzato al raggiungimento dei target prefissati”.
Controverso appare, invece, il contenuto di tale accordo nella parte relativa al corrispettivo minimo asseritamente garantito di euro 310.00,00, frutto a parere dell'opponente di un'interpolazione del testo contrattuale ad opera dell'opposta.
A prescindere da ciò, l'opponente con l'atto di citazione ha prodotto sub doc. 3 l'accordo commerciale del 3.3.2022 con cui le parti procedettero a risolvere il precedente contratto dell'1.11.2020, che è stato posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, regolando espressamente le pregresse obbligazioni e pattuendo il sorgerne di nuove, prevedendo, infine, il foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Brescia.
Risulta documentalmente provato che l'accordo commerciale del 3.3.2022 è antecedente rispetto alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel dicembre 2023.
A prescindere dall'interpretazione del contratto del 3.3.2022 in termini di novazione o di mera modificazione del pregresso rapporto obbligatorio, l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
In primo luogo, va osservato che il disconoscimento effettuato dall'opposta in sede di comparsa di costituzione ha riguardato esclusivamente il doc. 2 prodotto dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione, relativo alla versione alternativa del contratto dell'1.11.2020 e non il doc. 3, ossia
3 l'accordo commerciale del 3.3.2022 contenente la previsione pattizia del foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Brescia.
Tale ultimo contratto è stato disconosciuto solo con la memoria ex art. 171 ter n. 2 e, pertanto, tardivamente, come eccepito dall'opponente nella propria memoria ex art. 171 ter n.2.
Peraltro, anche a voler considerare il primo disconoscimento riferito sostanzialmente al documento n. 3, ritenendo frutto di un mero errore materiale il richiamo al doc. 2 contenuto in comparsa di costituzione, deve evidenziarsene l'inefficacia a causa della sua evidente formulazione generica, non avendo neppure contestato la l'autenticità della firma apposta in calce al contratto Controparte_1
del 3.3.2022 dal suo legale rappresentante, essendosi limitata apoditticamente a riferire sul punto in comparsa di costituzione che “premesso il disconoscimento della scrittura privata prodotta da controparte come documento 2 (doc. n. 2 – Contratto) e premesso quanto già sopra argomentato, si rappresenta che, pur volendo considerare tale presunto accordo, quest'ultimo riguarderebbe il rapporto fra le Parti successivo al 3.3.2022”.
Parimenti vacue appaiono le argomentazioni a sostegno del disconoscimento esposte nella memoria ex art. 171 ter n.2, ove si legge solo che “premesso il disconoscimento dell'accordo commerciale del
3 marzo 2022 (già effettuato in sede di costituzione e per il quale non è stata richiesta alcuna istanza di verificazione da controparte), questa difesa si riporta alle precise argomentazioni già espresse nella memoria di costituzione”.
In assenza, pertanto, di un efficace e specifico disconoscimento ad opera dell'opponente, il contratto del 3.3.2022, comprensivo della clausola n. 4 derogatoria della competenza territoriale, deve reputarsi applicabile alla fattispecie de qua.
Ciò posto, neppure appare condivisibile il richiamo dell'opposta alla disciplina prevista dall'art. 1341
c.c. in materia di clausole vessatorie, essendo la clausola derogatoria della competenza per territorio inserita in un contratto che è stato oggetto di specifica trattativa fra le parti, afferente ad una singola vicenda negoziale, come emerge di tutta evidenza da una lettura delle premesse dell'accordo in parola, ove si dà conto delle specificità del rapporto instaurato fra le parti (copiare premesse).
Non vertendosi, pertanto, in ipotesi di contratti cd. per adesionem si ricade pacificamente al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, non si rende necessaria la specifica sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza territoriale.
Passando ad esaminare le contestazioni sollevate dall'opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2, le stesse appaiono in parte infondate e in parte inconferenti in questo giudizio, in quanto saranno esaminate dal Tribunale competente. Si evidenzia, infatti, che:
a) Il riferimento alla data certa appare fuori luogo in quanto la disciplina di cui all'art. 2704 c.c. rileva ai fini dell'opponibilità della stessa ai terzi e non nei confronti delle parti del contratto;
4 b) Non vi è alcuna incertezza circa le parti contraenti, essendo stato l'accordo commerciale del
3.3.2022 pacificamente firmato dalla dal sig. (ex marito Parte_1 CP_2
della socia di maggioranza della società opponente) e dalla senza che Controparte_1
l'aggiunta di un ulteriore parte rispetto al precedente contratto dell'1.11.2020 possa in alcun modo incidere sulla validità o efficacia della successiva pattuizione negoziale, come detto regolarmente sottoscritta dall'opposta;
c) La deduzione in punto di incertezza dell'oggetto del contratto del 3 marzo 2022 appare meramente ipotetica, non avendo neppure allegato l'opposta l'esistenza di ulteriori rapporti negoziali intrattenuti fra le parti cui il contratto del 2022 potrebbe riferirsi. La menzione dei contratti prodotti sub doc. 2 dall'opponente e sub doc. 1 dall'opposta non giova al convenuto opposto, trattandosi di differenti versioni del medesimo contratto e non di diversi negozi;
d) L'an e il quantum del credito azionato dall'opposta verrà esaminato dal Giudice competente;
e) Parimenti spetterà al Giudice competente pronunciarsi in merito alla qualificazione del contratto del 3.3.2022 in termini novativi o meno rispetto al precedente rapporto obbligatorio.
Infine, non sussistono profili di mala fede tali da giustificare la condanna dell'opposta per responsabilità processuale aggravata.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, in accoglimento dell'opposizione deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Brescia, stante la previsione del foro convenzionale inderogabile di cui alla clausola n. 7 dell'accordo commerciale del 3.3.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto opposto e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta e del valore della controversia, con distrazione in capo ai procuratori dell'opponente Avv. Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 29 marzo 2024, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 16 febbraio 2024 e notificato il 19 febbraio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
5 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di
Brescia; per l'effetto,
2) accoglie l'opposizione;
3) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in capo ai procuratori Avv. Carlo Beltrani e
Alessandra Levito Negrini, dichiaratisi antistatari, spese che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 11.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il testo della clausola n. 4 così recita: “Il contratto ha durata quinquennale con data iniziale dalla sua stipula e fino al
31/12/2025 per un controvalore minimo garantito di € 310.000,00 per la sola parte consulenziale al netto di eventuali premi ad obiettivo. Viene inoltre fissato un plafond incluso di spese di viaggio e trasferte del personale del Consulente massimo di euro 350.000,00 oltre IVA destinato alla parte consulenziale, progettuale e dei servizi. Resta, altresì, inteso che, nel caso contrario, nel quale cioè alla data del 31/12/2025 il plafond non dovesse essere ancora costituito, il
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