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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.16759/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Biancavilla viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Europa n. 34, presso lo studio dell'avv. Grazia Ventura, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Biancavilla Via Controparte_1 C.F._2
V. Emanuele n. 348, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Calì, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Milazzo, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/05/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2021, proprietario di un fondo, sito in Parte_1
Biancavilla foglio 34 part. N. 770, ha convenuto in giudizio proprietario del Controparte_1 confinante fondo a livello rialzato, in catasto al foglio n. 34 part. n.1894 lamentando il parziale crollo del muro di contenimento a confine, esistente sul fondo soprano del convenuto, con rischio di ulteriore crollo. Ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Condannare il convenuto a ricostruire il muro di confine –contenimento divenuto pericolante;
2. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA”.
Si è costituito il convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto contestando l'esistenza di un muro di contenimento sul proprio fondo, né a confine, rilevando la natura artificiale del dislivello a seguito dell'esecuzione da parte dell'attore di opere di sbancamento che avrebbero creato una scarpata/dirupo, con conseguente onere in capo al medesimo di realizzare idonee opere di contenimento mai realizzate.
1 Disposta C.T.U., la relazione è stata depositata in data 17.10.2023.
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'eccezione preliminare di parte convenuta di estinzione del giudizio è stata già rigettata con provvedimento del 17.5.2022, al quale si fa espresso rinvio (atteso che non era stato assegnato un termine come risulta dal verbale di udienza del 1/12/2020).
Ciò premesso, in diritto, va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 887 c.c., che provvede a disciplinare la fattispecie dei fondi posti a dislivello, ai fini della ripartizione alle spese occorre distinguere a seconda che il dislivello sia di origine naturale o artificiale.
Nel primo caso, "Le spese di costruzione e conservazione del muro di confine tra fondi a dislivello naturale sono a carico del proprietario del fondo superiore, ai sensi dell'art. 887 c.c., fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi" (Cass. civ.,
Sez. II, 02-12-1995, n. 12457).
Prosegue l'art.887 c.c. specificando che “Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore”.
Diversamente, “La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno,
l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II Sent., 21-02-2007,
n. 4031; Cass. civ., Sez. VI, n. 8522/2016).
Ancora, “In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello" la disciplina prevista dall'art. 887 cod. civ. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione ne' quando la creazione di un dislivello "ex novo" - (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a smottamenti), ne' qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la
2 proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo, ne' quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro” (Cass. n.13406/2001;
Cass.8171/98).
Dalla relazione depositata dal TU in data 17.10.2023 - dalle cui conclusioni, logiche, congrue e motivate, anche in relazione alla valutazione delle osservazioni delle parti, non v'è ragione di discostarsi- previo esame della conformazione dello stato dei luoghi, è emerso che tra i fondi di proprietà delle parti in causa, sussiste un dislivello naturale per il quale la proprietà del convenuto è posta in posizione più elevata rispetto a quella dell'attore. E' emerso poi per quel che qui interessa che non sia mai stato realizzato alcun muro di contenimento, né di confine tra i fondi, trattandosi di una scarpata naturale nella parte interessata da smottamenti.
Il dislivello tra i fondi risulta graficamente evidenziato nei rilievi plano-altimetrici redatti dal TU con riferimento all'intero sviluppo dei fondi contigui e da tanto si evince che “nella zona di confine tra i due fondi in questione (Fig. 14), in direzione nord sud, vi è una differenza media di quota naturale del versante in questione intorno ai 7 m di altezza, con tratti più scoscesi e quasi verticali (interspazio tra le curve di livello ristretto o quasi nullo) e tratti con un minore inclinazione a formare una parete con un angolo di minore inclinazione (meno verticalità) verso sud (Fig. 9-10-13 Carte Allegato 2)”.
Il TU ha, altresì, precisato che “nella detta zona (parte sud della scarpata) come evidente dal rilievo fotografico, per una certa altezza misurata dal piano del livello del fondo più basso (di parte attrice) non risultano muri di contenimento, ma una specie di “scarpata naturale” con a tratti evidente presenza di roccia (tipo “ignimbrite”); poi da una quota di circa di circa 4 m si notano dei presunti resti (per quel che si riesce a vedere – Foto 1-2-3-5 Allegato Fotografio 3) tipo di un muro a muratura a secco di contenimento, le cui pietre sembrano crollate, che sembra sia stato realizzato con la base poggiata sulla parte più o meno rocciosa della scarpata… Nella parte centrale della detta scarpata
(Fig 12 Foto da 7 a 10 Allegato 3) in cui la parete assume quasi una posizione verticale, per quello che si riesce a vedere, non si riscontrano muri di contenimento;
ma, a tratti dalla sommità del terreno di proprietà convenuta si notano degli smottamenti di terreno, di cui si presume provengono le pietre rotolate alla base della parete, nel fondo di parte attrice… Nella parte verso nord della parete/scarpata al confine (Fig 2-3-13 Foto da 10 a 18 Allegato 3) l'inclinazione della scarpata è quasi assente e si presenta un profilo della parete (terreno tipo “conglomerato”) quasi verticale. Per quello che si può riscontrare visivamente, non sembra vi sia la presenza di muri di contenimento”.
3 La parte convenuta ha dedotto la natura artificiale del dislivello attribuendo all'esecuzione, da parte dell'attore di opere di sbancamento che avrebbero creato la detta scarpata/dirupo.
Il TU, sulla scorta degli esami svolti, ha riferito che quanto sostenuto dal convenuto non risulta comprovato “Considerato che, dalla carente documentazione probatoria in atti sulle dette modifiche del terreno e dalla documentazione tecnica ufficiale (aerofotogrammetrie) e stralcio IGM 1969, non risulterebbe possibile accertare in modo sicuro e incontrovertibile l'eventuale manomissione dei luoghi (vedere risposta osservazione 4 a pag. 9…”.
In particolare, specifica il TU: “Tra l'altro, in prossimità del fondo di parte convenuta la curva di livello, ricostruita da foto con volo aereo dall'Ente cartografico, della quota 524 m.l.m non risulta tracciata in modo completo, quindi ricostruibile. Inoltre, come evidente dalla cartografia IGM del
1969, nella detta zona sono normali questi salti di quota (Stralcio Allegato 2E con evidenza della zona in oggetto)”. In risposta all'osservazione di parte convenuta, ha specificato: “la complanarità in termini di quote dei due fondi indicata dal Ctp a pag. 9 delle sue osservazioni, dallo stesso stralcio di cartografica esposta (dallo stesso Ctp) non si riscontra, come dimostra la stessa carta, anche con riferimento all'IGM in allegato 2E”.
Sempre in risposta alle osservazioni il TU specifica : “la tesi del Ctp non risulta corrispondere a quanto indicato nello stralcio della cartografia dallo stesso utilizzata a pag. 9 delle osservazioni
(Allegato 5), né nella cartografia tecnica degli strumenti urbanistici in Allegato 2 (vedere Allegato 2B-
2C e Fig. 9-10-14); esattamente non c'è alcuna complanarità nella zona dei due fondi, ma un dislivello medio di circa 7 m;
e neanche a monte a circa 150 m di distanza verso nord in cui il dislivello si attenua con un pendenza più lieve (Allegato 2B-C), ciò si legge sulla carta dalla distanza tra le curve di livello;
certamente dalla morfologia del territorio della zona più ampia, anche dove ricadono i luoghi oggetto di procedura, risultano normali questi salti di quota di diversa altezza nel terreno, come da stralcio di cartografia tecnica del 1969 scala 1:25000 (Allegato 2E) rilasciato dall'IGM. Tra
l'altro, la stessa aerofotogrammetria indicata dal Ctp (pag. 9 delle osservazioni in Allegato 5) nella zona oggetto di procedura rappresenta un dislivello, tra la curva di livello attorno all'antico fabbricato del convenuto: 532 s.l.m (che si prolunga a monte oltre le zone dallo stesso indicate) per poi a scendere le curve di livello 530 s.l.m, 528s.l.m., 526 s.l.m che delineano la scarpata (Fig. 9-10-13) fino alla 524 s.l.m (stralcio cartografico ampliato Allegato 2B/1); dove queste curve nella parte nord della scarpata tra i due lotti oggetto di procedura risultano vicine l'una con l'altra, quasi adiacenti: che sta indicare un inclinazione quasi ridotta e la quasi verticalità del versante nella parte alta della parete;
per poi assumere a circa 4 metri sotto la quota del piano di campagna del convenuto un
4 andamento a scarpata con inclinazione minore (minore “verticalità”)” .
Deve pertanto ritenersi non provato, sulla scorta degli accertamenti condotti dal TU, quanto sostenuto dal convenuto ossia che il dislivello sia frutto della realizzazione di opere di sbancamento da parte dell'attore. Tuttavia, è altresì emerse l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto la ricostruzione di un muro di contenimento presente sul fondo del convenuto crollato e da ricostruire posto che non risulta realizzato alcun muro né opere di contenimento della scarpata naturale.
Nell'individuare le cause, il TU ha infatti attribuito rilevanza primaria a circostanze di origine naturale ed, in particolare, “all'evoluzione del fenomeno di erosione dei terreni dovuta all'azione degli agenti atmosferici”.
Il TU ha specificato che “La situazione di instabilità della parete/scarpata del terreno al confine tra l'attore e il convenuto, con la presenza di un fenomeno attuale di smottamento e scivolamento del materiale che ha invaso il fondo attoreo, attualmente causato da fenomeni di assestamento del terreno e dagli agenti atmosferici: considerata l'assenza di pregressi presidi contenitivi della scarpata;
…”.
La parte attrice ha richiesto la condanna del convenuto alla ricostruzione del muro di contenimento -
“realizzato sul terreno del convenuto” in quanto divenuto pericolante, senza tuttavia riuscire a comprovare, anche sulla scorta della TU, che esista un muro tra i fondi e della sua realizzazione sul terreno del convenuto.
Come rilevato anche dal TU, infatti, “In merito alle foto allegate agli atti, da parte attrice, a rappresentare lo stato dei luoghi pregresso, va precisato che, tranne per quelle che evidenziano la conduttura irrigua in fibra di amianto oggi riscontrabile nel terreno di parte convenuta in prossimità del confine, le rimanenti foto non risultano contestualizzabili con i luoghi: ovvero non si riesce ad identificare lo stato dei luoghi con le fotografie in questione”.
Lo stesso TU ha tuttavia confermato che “Nel detto profilo di parete/scarpata, in sommità da nord a sud, in prossimità del confine, risultano presenti vari smottamenti del terreno, non si ha presenza di muri di contenimento e il terreno tipo “conglomerato” sembra autoreggersi e in uno stato di evoluzione naturale tendente a raggiungere l'equilibrio stabile. Solo nella parte sud sembra vi sia una pseudo traccia della presenza di un pregresso muro di contenimento”.
Il TU ha poi specificato che “sia necessaria a priori la ricostruzione del confine tra i due lotti
(dell'attore e del convenuto) con strumentazione topografica elettronica standard (gps e teodolite), per identificare con esattezza dove ricade la proprietà del convenuto e dell'attore in prossimità della parete/scarpata al fine di accertare le competenze per gli interventi necessari”. Nella specie, tuttavia l'attore non ha mai avanzato domande volte a determinare il confine e a realizzare un muro di
5 contenimento al confine tra i fondi ex art.887 c.c., posto che la tesi attorea si fonda su un assunto non comprovato ossia la preesistenza di un muro di contenimento costruito sul fondo del convenuto non esistente sui luoghi.
Per tutto quanto innanzi detto, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la ricostruzione del muro di contenimento e di confine costruito sul fondo del convenuto, invero non costruito sui luoghi, così come formulata in citazione (e non precisata né modificata nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.) va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi ex d.m.55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia e tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento del contributo notificato ex art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €2.540,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge da distrarre in favore dei difensori antistatari Avv. Giuseppe Milazzo e Avv. Salvatore Calì; pone in via definitiva le spese di TU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente;
condanna il convenuto al pagamento del contributo notificato ex art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Biancavilla viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Europa n. 34, presso lo studio dell'avv. Grazia Ventura, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Biancavilla Via Controparte_1 C.F._2
V. Emanuele n. 348, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Calì, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Milazzo, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/05/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2021, proprietario di un fondo, sito in Parte_1
Biancavilla foglio 34 part. N. 770, ha convenuto in giudizio proprietario del Controparte_1 confinante fondo a livello rialzato, in catasto al foglio n. 34 part. n.1894 lamentando il parziale crollo del muro di contenimento a confine, esistente sul fondo soprano del convenuto, con rischio di ulteriore crollo. Ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Condannare il convenuto a ricostruire il muro di confine –contenimento divenuto pericolante;
2. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA”.
Si è costituito il convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto contestando l'esistenza di un muro di contenimento sul proprio fondo, né a confine, rilevando la natura artificiale del dislivello a seguito dell'esecuzione da parte dell'attore di opere di sbancamento che avrebbero creato una scarpata/dirupo, con conseguente onere in capo al medesimo di realizzare idonee opere di contenimento mai realizzate.
1 Disposta C.T.U., la relazione è stata depositata in data 17.10.2023.
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'eccezione preliminare di parte convenuta di estinzione del giudizio è stata già rigettata con provvedimento del 17.5.2022, al quale si fa espresso rinvio (atteso che non era stato assegnato un termine come risulta dal verbale di udienza del 1/12/2020).
Ciò premesso, in diritto, va rilevato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 887 c.c., che provvede a disciplinare la fattispecie dei fondi posti a dislivello, ai fini della ripartizione alle spese occorre distinguere a seconda che il dislivello sia di origine naturale o artificiale.
Nel primo caso, "Le spese di costruzione e conservazione del muro di confine tra fondi a dislivello naturale sono a carico del proprietario del fondo superiore, ai sensi dell'art. 887 c.c., fino al piano di campagna di tale fondo, del quale il muro ha funzione di contenimento, mentre sono a carico di entrambi i proprietari per la parte che si eleva al di sopra del piano di campagna, in considerazione della finalità divisoria assolta da questa porzione di muro, con pari utilità per i due fondi" (Cass. civ.,
Sez. II, 02-12-1995, n. 12457).
Prosegue l'art.887 c.c. specificando che “Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore”.
Diversamente, “La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno,
l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II Sent., 21-02-2007,
n. 4031; Cass. civ., Sez. VI, n. 8522/2016).
Ancora, “In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello" la disciplina prevista dall'art. 887 cod. civ. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione ne' quando la creazione di un dislivello "ex novo" - (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a smottamenti), ne' qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la
2 proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo, ne' quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro” (Cass. n.13406/2001;
Cass.8171/98).
Dalla relazione depositata dal TU in data 17.10.2023 - dalle cui conclusioni, logiche, congrue e motivate, anche in relazione alla valutazione delle osservazioni delle parti, non v'è ragione di discostarsi- previo esame della conformazione dello stato dei luoghi, è emerso che tra i fondi di proprietà delle parti in causa, sussiste un dislivello naturale per il quale la proprietà del convenuto è posta in posizione più elevata rispetto a quella dell'attore. E' emerso poi per quel che qui interessa che non sia mai stato realizzato alcun muro di contenimento, né di confine tra i fondi, trattandosi di una scarpata naturale nella parte interessata da smottamenti.
Il dislivello tra i fondi risulta graficamente evidenziato nei rilievi plano-altimetrici redatti dal TU con riferimento all'intero sviluppo dei fondi contigui e da tanto si evince che “nella zona di confine tra i due fondi in questione (Fig. 14), in direzione nord sud, vi è una differenza media di quota naturale del versante in questione intorno ai 7 m di altezza, con tratti più scoscesi e quasi verticali (interspazio tra le curve di livello ristretto o quasi nullo) e tratti con un minore inclinazione a formare una parete con un angolo di minore inclinazione (meno verticalità) verso sud (Fig. 9-10-13 Carte Allegato 2)”.
Il TU ha, altresì, precisato che “nella detta zona (parte sud della scarpata) come evidente dal rilievo fotografico, per una certa altezza misurata dal piano del livello del fondo più basso (di parte attrice) non risultano muri di contenimento, ma una specie di “scarpata naturale” con a tratti evidente presenza di roccia (tipo “ignimbrite”); poi da una quota di circa di circa 4 m si notano dei presunti resti (per quel che si riesce a vedere – Foto 1-2-3-5 Allegato Fotografio 3) tipo di un muro a muratura a secco di contenimento, le cui pietre sembrano crollate, che sembra sia stato realizzato con la base poggiata sulla parte più o meno rocciosa della scarpata… Nella parte centrale della detta scarpata
(Fig 12 Foto da 7 a 10 Allegato 3) in cui la parete assume quasi una posizione verticale, per quello che si riesce a vedere, non si riscontrano muri di contenimento;
ma, a tratti dalla sommità del terreno di proprietà convenuta si notano degli smottamenti di terreno, di cui si presume provengono le pietre rotolate alla base della parete, nel fondo di parte attrice… Nella parte verso nord della parete/scarpata al confine (Fig 2-3-13 Foto da 10 a 18 Allegato 3) l'inclinazione della scarpata è quasi assente e si presenta un profilo della parete (terreno tipo “conglomerato”) quasi verticale. Per quello che si può riscontrare visivamente, non sembra vi sia la presenza di muri di contenimento”.
3 La parte convenuta ha dedotto la natura artificiale del dislivello attribuendo all'esecuzione, da parte dell'attore di opere di sbancamento che avrebbero creato la detta scarpata/dirupo.
Il TU, sulla scorta degli esami svolti, ha riferito che quanto sostenuto dal convenuto non risulta comprovato “Considerato che, dalla carente documentazione probatoria in atti sulle dette modifiche del terreno e dalla documentazione tecnica ufficiale (aerofotogrammetrie) e stralcio IGM 1969, non risulterebbe possibile accertare in modo sicuro e incontrovertibile l'eventuale manomissione dei luoghi (vedere risposta osservazione 4 a pag. 9…”.
In particolare, specifica il TU: “Tra l'altro, in prossimità del fondo di parte convenuta la curva di livello, ricostruita da foto con volo aereo dall'Ente cartografico, della quota 524 m.l.m non risulta tracciata in modo completo, quindi ricostruibile. Inoltre, come evidente dalla cartografia IGM del
1969, nella detta zona sono normali questi salti di quota (Stralcio Allegato 2E con evidenza della zona in oggetto)”. In risposta all'osservazione di parte convenuta, ha specificato: “la complanarità in termini di quote dei due fondi indicata dal Ctp a pag. 9 delle sue osservazioni, dallo stesso stralcio di cartografica esposta (dallo stesso Ctp) non si riscontra, come dimostra la stessa carta, anche con riferimento all'IGM in allegato 2E”.
Sempre in risposta alle osservazioni il TU specifica : “la tesi del Ctp non risulta corrispondere a quanto indicato nello stralcio della cartografia dallo stesso utilizzata a pag. 9 delle osservazioni
(Allegato 5), né nella cartografia tecnica degli strumenti urbanistici in Allegato 2 (vedere Allegato 2B-
2C e Fig. 9-10-14); esattamente non c'è alcuna complanarità nella zona dei due fondi, ma un dislivello medio di circa 7 m;
e neanche a monte a circa 150 m di distanza verso nord in cui il dislivello si attenua con un pendenza più lieve (Allegato 2B-C), ciò si legge sulla carta dalla distanza tra le curve di livello;
certamente dalla morfologia del territorio della zona più ampia, anche dove ricadono i luoghi oggetto di procedura, risultano normali questi salti di quota di diversa altezza nel terreno, come da stralcio di cartografia tecnica del 1969 scala 1:25000 (Allegato 2E) rilasciato dall'IGM. Tra
l'altro, la stessa aerofotogrammetria indicata dal Ctp (pag. 9 delle osservazioni in Allegato 5) nella zona oggetto di procedura rappresenta un dislivello, tra la curva di livello attorno all'antico fabbricato del convenuto: 532 s.l.m (che si prolunga a monte oltre le zone dallo stesso indicate) per poi a scendere le curve di livello 530 s.l.m, 528s.l.m., 526 s.l.m che delineano la scarpata (Fig. 9-10-13) fino alla 524 s.l.m (stralcio cartografico ampliato Allegato 2B/1); dove queste curve nella parte nord della scarpata tra i due lotti oggetto di procedura risultano vicine l'una con l'altra, quasi adiacenti: che sta indicare un inclinazione quasi ridotta e la quasi verticalità del versante nella parte alta della parete;
per poi assumere a circa 4 metri sotto la quota del piano di campagna del convenuto un
4 andamento a scarpata con inclinazione minore (minore “verticalità”)” .
Deve pertanto ritenersi non provato, sulla scorta degli accertamenti condotti dal TU, quanto sostenuto dal convenuto ossia che il dislivello sia frutto della realizzazione di opere di sbancamento da parte dell'attore. Tuttavia, è altresì emerse l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto la ricostruzione di un muro di contenimento presente sul fondo del convenuto crollato e da ricostruire posto che non risulta realizzato alcun muro né opere di contenimento della scarpata naturale.
Nell'individuare le cause, il TU ha infatti attribuito rilevanza primaria a circostanze di origine naturale ed, in particolare, “all'evoluzione del fenomeno di erosione dei terreni dovuta all'azione degli agenti atmosferici”.
Il TU ha specificato che “La situazione di instabilità della parete/scarpata del terreno al confine tra l'attore e il convenuto, con la presenza di un fenomeno attuale di smottamento e scivolamento del materiale che ha invaso il fondo attoreo, attualmente causato da fenomeni di assestamento del terreno e dagli agenti atmosferici: considerata l'assenza di pregressi presidi contenitivi della scarpata;
…”.
La parte attrice ha richiesto la condanna del convenuto alla ricostruzione del muro di contenimento -
“realizzato sul terreno del convenuto” in quanto divenuto pericolante, senza tuttavia riuscire a comprovare, anche sulla scorta della TU, che esista un muro tra i fondi e della sua realizzazione sul terreno del convenuto.
Come rilevato anche dal TU, infatti, “In merito alle foto allegate agli atti, da parte attrice, a rappresentare lo stato dei luoghi pregresso, va precisato che, tranne per quelle che evidenziano la conduttura irrigua in fibra di amianto oggi riscontrabile nel terreno di parte convenuta in prossimità del confine, le rimanenti foto non risultano contestualizzabili con i luoghi: ovvero non si riesce ad identificare lo stato dei luoghi con le fotografie in questione”.
Lo stesso TU ha tuttavia confermato che “Nel detto profilo di parete/scarpata, in sommità da nord a sud, in prossimità del confine, risultano presenti vari smottamenti del terreno, non si ha presenza di muri di contenimento e il terreno tipo “conglomerato” sembra autoreggersi e in uno stato di evoluzione naturale tendente a raggiungere l'equilibrio stabile. Solo nella parte sud sembra vi sia una pseudo traccia della presenza di un pregresso muro di contenimento”.
Il TU ha poi specificato che “sia necessaria a priori la ricostruzione del confine tra i due lotti
(dell'attore e del convenuto) con strumentazione topografica elettronica standard (gps e teodolite), per identificare con esattezza dove ricade la proprietà del convenuto e dell'attore in prossimità della parete/scarpata al fine di accertare le competenze per gli interventi necessari”. Nella specie, tuttavia l'attore non ha mai avanzato domande volte a determinare il confine e a realizzare un muro di
5 contenimento al confine tra i fondi ex art.887 c.c., posto che la tesi attorea si fonda su un assunto non comprovato ossia la preesistenza di un muro di contenimento costruito sul fondo del convenuto non esistente sui luoghi.
Per tutto quanto innanzi detto, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la ricostruzione del muro di contenimento e di confine costruito sul fondo del convenuto, invero non costruito sui luoghi, così come formulata in citazione (e non precisata né modificata nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.) va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi ex d.m.55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia e tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento del contributo notificato ex art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €2.540,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge da distrarre in favore dei difensori antistatari Avv. Giuseppe Milazzo e Avv. Salvatore Calì; pone in via definitiva le spese di TU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente;
condanna il convenuto al pagamento del contributo notificato ex art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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