Sentenza breve 16 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9622 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09622/2025REG.PROV.COLL.
N. 08186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8186 del 2022, proposto dai signori NI LA e NO LA, rappresentati e difesi dagli avvocati NI Di Martino e Antonello Marco Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 745/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. CA DE;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dagli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. 15880/2021 del 29 novembre 2021 con cui il Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 39 del 10 novembre 2015 e ha irrogato nei confronti dei signori LA NI e LA NO, in qualità di comproprietari del manufatto abusivo, la sanzione di euro 20.000,00.
2. I fatti di causa, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito riassunti:
-i signori LA NI e LA NO svolgono l’attività di vendita al dettaglio di carni all’interno di un’unità immobiliare sita nel Comune di Positano alla via G. Marconi n. 332. Il locale commerciale è di proprietà della società “ EL SC di LA NI & C. snc ” di cui i signori LA sono soci;
- presso l’immobile sopra indicato venivano realizzati una serie di abusi (relativi, tra l’altro, al locale macelleria e al piano ammezzato) dei quali veniva disposta la demolizione con ordinanza n. 2/2015;
- a seguito del diniego della sanatoria presentata dagli interessati (diniego prot. 13308 del 10 novembre 2015), veniva adottata una nuova ordinanza di demolizione n. 39/2015;
- le ordinanze n. 2/2015 e n. 39/2015, unitamente all’atto di diniego prot. 13308/2015, venivano impugnati dalla società “ EL SC di LA NI & C. snc ” con ricorso al T.a.r. per la Campania che lo respingeva con sentenza n. 957 del 23 maggio 2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4319 del 7 giugno 2021;
-con provvedimento prot. 15880/2021 il Comune di Positano accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39/2015 (da eseguirsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4319/2021) nei confronti dei signori LA in qualità di “ comproprietari dell’immobile sede dell’attività commerciale denominata EL SC di LA NI & C. snc ”, irrogando nei loro confronti, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.
3. I signori LA impugnavano il provvedimento con ricorso al T.a.r, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo né comproprietari dell’immobile né responsabili dell’abuso e, in subordine, l’illegittimità del provvedimento per indeterminatezza dell’oggetto e omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
4. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 745 del 16 marzo 2022, resa in forma semplificata: a) dichiarava inammissibile il ricorso nella parte in cui veniva impugnato l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, non essendo i ricorrenti comproprietari dell’immobile da eventualmente acquisire; b) lo accoglieva con riguardo alla sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, atteso che non vi è prova in atti della pregressa notifica dell’ingiunzione demolitoria.
5. I signori LA hanno interposto appello avverso il capo sub a) della sentenza deducendo “ ERROR IN IUDICANDO. ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMA 3, 4 E 4-BIS D.P.R. 380/01. ARTT. 1, 3, 4 E 7, 21-BIS, 21-SEPTIES L. 241/90; ART. 2034 CODICE CIVILE. TRAVISAMENTO DEL CONTENUTO DEGLI ATTI ACCLUSI AL FASCICOLO DEL GIUDIZIO. CONTRADDITTORIETÀ TRA I CAPI DELLA SENTENZA CHE ACCOLGONO IL RICORSO E QUELLI CHE LO REPUTANO INAMMISSIBILE. ERRONEITÀ DELLE RAGIONI DI RIGETTO/INAMMISSIBILITÀ PARZIALE DEL RICORSO DI PRIMO GRADO ” e riproponendo i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r.
6. Il Comune di Positano non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello gli appellanti deducono l’erroneità della statuizione di inammissibilità del ricorso, avendo interesse a non essere coinvolti nel procedimento sanzionatorio. Espongono, al riguardo, che “ qualora si consolidasse l’accertamento di inottemperanza a loro carico, i sigg. LA potrebbero essere ritenuti “responsabili” di una condotta omissiva rispetto al presunto obbligo di ripristino discendente dall’ordinanza n. 39/2015 e codesta è una conseguenza lesiva che essi non possono essere “costretti” a subire senza poterla contestare in sede giudiziale ” (pag. 9).
9. Il motivo è fondato.
10. Sebbene l’effetto ultimo dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, la perdita della proprietà del bene, non sia suscettibile di prodursi nella sfera giuridica degli appellanti, non essendo questi proprietari dell’immobile abusivo, essi sono, tuttavia, formalmente destinatari dell’atto di accertamento e, quindi, espressamente individuati come responsabili della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
11. Per tale ragione, essi vantano un interesse che, pur non avendo natura meramente patrimoniale, non è privo di un concreto risvolto pratico nella misura in cui aspirano a non essere inutilmente coinvolti nel procedimento sanzionatorio relativo ad un abuso edilizio del quale non risultano né proprietari né responsabili.
12. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento prot. 15880/2021 nella parte in cui individua i signori LA come soggetti inottemperanti all’ordine di demolizione.
13. L’accoglimento dell’appello determina l’assorbimento delle ulteriori censure, riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il cui esame non riveste alcuna utilità per gli appellanti.
14. Rimane fermo il potere/dovere del Comune di Positano di esercitare i propri poteri di repressione dell’abuso, ivi compresi quelli di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di conseguente acquisizione del manufatto abusivo, nei confronti dell’effettivo proprietario del bene.
15. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento prot. 15880/2021 nella parte in cui individua i signori LA come soggetti inottemperanti all’ordine di demolizione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
IE Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
CA DE, Consigliere, Estensore
NI Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE | IE Di LO |
IL SEGRETARIO