CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025
nella causa civile in sede di RINVIO ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. R.G. 817/2025
vertente tra parte domiciliata in LARGO BRINDISI, N. 2 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. MANFELLOTTO RAFFAELE e avv. NATALIZIA ANTONIO ( ) LARGO BRINDISI, N. 2 ROMA;
C.F._1
Parte ricorrente in riassunzione contro parte domiciliata in VIA CASAL Controparte_1
BERNOCCHI, 73 00100 ROMA rappresentata dall'avv. DI CARLO CARMEN
Parte convenuta in riassunzione
ìHa pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 6129/25 del 7.3.2025
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2025 ha riassunto il giudizio a Parte_1 seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 6129-25 del 7.3.2025. 2. Si è costituita la resistente chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
3. Sostituita l'udienza del 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
4. La ricorrente ha dedotto, con l'originario ricorso di primo grado, che il 3.6.2016, mentre era in servizio quale specialista ambulatoriale presso la medicina legale della CP_1 inciampava nella gamba di una sedia cadendo a terra con innaturale torsione al ginocchio sinistro, riportando distorsione collo- piede ginocchio destro con prognosi di 10 giorni;
che Contr la riscontrava la richiesta di liquidazione rispondendo che, a causa di disguidi di comunicazione con la compagnia , la stessa non aveva prorogato la copertura CP_2 assicurativa allo scadere del contratto e pertanto l nel periodo 31/03/2016 CP_1
31/08/2016, era rimasta priva di copertura;
che ciò integrava violazione dell'art. 49 Contr dell' 2015, che prevede l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa per la tutela degli specialisti ambulatoriali a garanzia, tra gli altri, dei rischi derivanti dagli infortuni sul lavoro subiti a causa e in occasione dell'attività professionale.
5. Il Tribunale, con la sentenza n. 2083/21 del 4.3.2021, ha accolto il ricorso e condannato della al pagamento in favore della dipendente della somma di euro 121.248,14 a Pt_2 titolo di indennizzo da mancato rinnovo della polizza assicurativa ANC.
6. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. Roma 3289/23, ha accolto il gravame Contr proposto dalla partendo dal dato letterale della norma contrattuale (riferita agli infortuni subiti non solo in occasione ma anche a causa dell'attività professionale), che comportava l'onere del destinatario dell'assicurazione della prova del verificarsi del sinistro, delle sue modalità, del proprio comportamento esente da colpa o negligenza negli uffici e dell'eventuale colpa del datore di lavoro, onere che la ricorrente non aveva assolto.
7. Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente ed accogliendo i tre motivi del ricorso proposto dalla avverso la sentenza della Pt_1
Corte d'Appello, ha affermato che la domanda giudiziale originariamente rivolta dalla alla aveva ad oggetto la richiesta di indennizzo per mancato Pt_1 CP_1 rinnovo della polizza, e che pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, “quanto allegato e provato dalla ricorrente circa il fatto storico dell'accadimento dell'evento ed il nesso cronologico e topografico con la prestazione lavorativa era sufficiente alla luce della prospettata interpretazione della norma contrattuale”.
8. La SC ha chiarito in particolare che la norma contrattuale de qua non era da inquadrarsi quale misura riparatoria del danno, ma quale norma volta soltanto a tenere indenne il prestatore delle conseguenze di eventi pregiudizievoli verificatisi in quanto si era nel tempo e nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa, così dovendo intendersi la locuzione
“a causa ed in occasione della attività professionale”. 9. Ha quindi concluso che, essendovi di ciò allegazione e prova tempestiva già dal ricorso introduttivo, e comunque in base al “principio di non contestazione idonea a sorreggere la pretesa oggetto della domanda giudiziale quale formulata dalla ricorrente”, il ricorso per cassazione doveva essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che avrebbe provveduto in conformità.
10. La nel riassumere il giudizio, evidenzia che la polizza copriva gli infortuni Pt_1 subiti “a causa ed in occasione dell'attività professionale istituzionale”, ricomprendendo anche gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave; che Contr l'infortunio come fatto storico non era stato contestato dalla la quale sia era soffermata sulla imprecisa descrizione del fatto e sulla negazione delle proprie responsabilità nella causazione dell'evento, stante anche una possibile negligenza dell'infortunata; che il dictum nomofilattico della SC sulla allegazione, prova e non contestazione della domanda esimeva da ogni altra considerazione, mentre in ordine alla liquidazione del quantum in primo grado non vi era stata alcuna doglianza in appello, cosicchè avrebbe dovuto trovare integrale conferma presso il giudice del rinvio la decisione di primo grado, che aveva accolto in toto le istanze della dipendente.
Contr 11. La nel costituirsi in riassunzione, torna a ribadire la centralità dell'accertamento in concreto del nesso causale tra attività lavorativa ed evento, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio, non essendo sufficiente il semplice nesso cronologico e topografico.
12. Rileva questa Corte che, in applicazione del principio di diritto siccome enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, il ricorso originariamente proposto dalla ra stato correttamente accolto dal primo giudice, dovendo ritenersi sufficiente, Pt_1 ai fini della operatività della norma contrattuale invocata, “quanto allegato e provato dalla ricorrente circa il fatto storico dell'accadimento dell'evento ed il nesso cronologico e topografico con la prestazione lavorativa”.
13. La Corte non può che uniformarsi a quanto espresso dal giudice di legittimità, il quale ha stabilito che è il fatto storico a costituire l'oggetto della deduzione rilevante ai fini della domanda in esame, fondata sulla inosservanza della norma contrattuale che impone al datore di lavoro di assicurare dagli infortuni subiti dai propri dipendenti a causa ed in occasione della attività professionale, e non la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento dannoso;
e che ha infine stabilito, con efficacia vincolante per il giudice del rinvio, che il fatto storico è provato e non contestato in causa.
Contr 14. Ne consegue (non avendo la formulato alcun motivo di appello circa la liquidazione del quantum, accertato dal primo giudice attraverso CTU medico legale), che la sentenza del Tribunale di Roma deve trovare piena conferma. 15. Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., nei limiti del devoluto,
-rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. CP_1
2083/21 del 4.3.2021.
-Condanna la al pagamento delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio, CP_1 che liquida quanto al primo grado in euro 4.015,00, quanto all'appello in euro 5.000,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 4.500,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.350,00, oltre, su tutte le somme, il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma, 14/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste