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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5939 R.G. 2014 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Parte_1 CodiceFiscale_1
Turnone in virtù di procura in atti;
contro
(C.F ) - rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Vitale in CP_1 CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti;
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
I signori e nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa Parte_1 CP_1
quattordici anni, acquistavano, con atto per notar Dott.ssa in Fasano del 29.04.2003, Persona_1
rep. 50.3181 e raccolta n. 11.528, in comunione, un immobile ubicato in Sava alla via Benedetto Croce
n. 84, primo piano, composto di quattro vani ed accessori oltre la terrazza a livello, censito nel NCEU al foglio 48, p.lla 1.540, sub 2, cat A/3, cl 3, vani 5, R.C. euro 387,34 per il prezzo di euro 41.000,00 oltre 4.100 per spese notarili.
pagina 1 di 5 Per far fronte al pagamento del prezzo pattuito, le parti contraevano un mutuo a tasso variabile con la il cui piano di ammortamento, dal 31.05.2003 al 31.01.2016, prevedeva una rata di Controparte_2
euro 266,93 mensile, imputabile alle parti nella misura del 50%.
Tuttavia, mentre il signor pagava le rate del finanziamento sino a settembre 2013 per Parte_1
un importo complessivo di euro 35.507,00, senza alcun rimborso da parte della signora CP_1
la medesima se ne faceva totale carico solo da ottobre 2013, per un importo complessivo di euro
2.405,41.
Con la sopraggiunta interruzione di ogni forma di rapporto tra le parti, il chiedeva che gli fosse Pt_1 riconosciuta e liquidata in suo favore sia il 50% del valore dell'immobile acquistato in comunione sia il
50% della somma versata e pagata per il mutuo.
L'attore riteneva debitrice nei suoi confronti della somma di euro 16.550,00; pertanto CP_1 richiamando l'art. 718 c.c. con atto di citazione del 3 luglio 2014 conveniva in giudizio la signora rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
A) Accertare e dichiarare che e sono comproprietari al 50% Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Sava Benedetto Croce n. 84;
B) Dare atto e dichiarare che a e spetta il 50% dell'immobile e Parte_1 CP_1
quindi il 50% del valore dello stesso;
C) Dare atto e dichiarare che a spetta la restituzione della somma di euro Parte_1
16.550,00 quale quota parte pagata dall'attore e di competenza della;
CP_1
D) Previa nomina di un esperto, disporre la formazione della quota e precedere, quindi, all'assegnazione e/o attribuzione di tale quota o somma a norma di legge:
E) In subordine si chiede di disporre la vendita al miglior offerente degli immobili di cui al punto
3 della narrativa che precede;
F) Porre le spese tutte occorrenti per la divisione nonché le competenze di giudizio a carico di entrambe le parti ed in caso di ingiusta opposizione a carico dell'opponente;
G) Condannare la al pagamento della somma di euro 16.550,00 alla stessa imputabile quale CP_1
50% del mutuo pagato dal in favore di quest'ultimo; Pt_1
H) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
LA DIFESA DELLA CONVENUTA
Si costituiva tardivamente in giudizio impugnando e contestando ogni avversa CP_1
deduzione, richiesta ed eccezione. Manifestava la volontà di definire bonariamente la lite, pertanto pagina 2 di 5 chiedeva un rinvio dell'udienza fissata per la formulazione dei quesiti per il nominato C.T.U. Per_2
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa veniva assegnata alla dottoressa Patrizia G. Nigri e all'udienza di comparizione del
10.12.2014 la convenuta non si presentava e veniva dichiarata la contumacia. Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., successivamente con ordinanza del 15 aprile 2015 venivano ammesse le prove orali richieste dall'attore, riservando all'esito l'espletamento della CTU.
All'udienza del 17 giugno 2015 la convenuta, ritualmente convocata, non si presentava per l'interrogatorio formale e la causa veniva rinviata per l'espletamento della prova testimoniale: l'unico teste addotto dall'attore deponeva all'udienza del 01-07-2015.
Veniva, quindi, nominato quale C.T.U. il geometra , al fine di valutare il cespite Persona_3
immobiliare in comunione secondo il criterio del valore attuale di mercato, la sua eventuale divisibilità
e conformità urbanistica, eseguendo in caso di divisibilità, una ipotesi divisionale in quota.
All'udienza del 9 dicembre 2015, si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta, depositando telematicamente comparsa di costituzione del 30 novembre 2015; la causa, per la prospettata volontà delle parti di giungere ad un accordo transattivo, veniva rinviata.
Atteso l'esito negativo dei tentativi di bonario componimento veniva dato corso alla CTU tecnica ed il perito concludeva per la non divisibilità dell'immobile perché “… non vi è la minima possibilità progettuale e materiale di ricavare due distinte unità abitative”, stimandone il valore di mercato in euro 40.550,00.
Disposti su concorde richiesta delle parti numerosi altri rinvii per tentare un bonario componimento, rilevatisi inutili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24 settembre 2020 rilevato che dalla espletata CTU sull'immobile in questione risultava iscritta ipoteca volontaria concessa a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto dello stesso, oltre che difformità urbanistiche, si rimetteva la causa sul ruolo per appurare la permanenza di tale garanzia ipotecaria al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio, e si onerava parte attrice del deposito della documentazione necessaria.
Con sentenza non definitiva, il giudice accertava e dichiarava che l'immobile oggetto di domanda appartiene in comunione ad entrambe le parti nella misura del 50%, che lo stesso non è divisibile in natura, e venivano rigettate le domande di assegnazione del bene avanzata reciprocamente dalle parti;
con separata ordinanza si disponeva la sua vendita.
pagina 3 di 5 Successivamente veniva nominato quale professionista delegato l'avv. Saverio Di Fonzo.
A seguito di una variazione tabellare, il procedimento veniva assegnato al sottoscritto, dott. Claudio
Casarano; si dava seguito all'incarico conferito al professionista delegato e conseguentemente alle operazioni di vendita dell'immobile oggetto di comunione.
Tuttavia per il mancato versamento del fondo spese prescritto nel decreto dell'8 maggio 2024, con ordinanza del 9 luglio 2024 si prospettava la pronuncia di improcedibilità della domanda e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
seguiva la riservata per la decisione all'udienza del 2-10-2024, con la concessione del termine ridotto di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di venti giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI DIVISIONE
Come già anticipato con ordinanza del 9 luglio 2024, stante l'inerzia delle parti, che non hanno inteso dare attuazione al provvedimento reso dal giudicante in data 8 maggio 2024, laddove veniva imposto il versamento di un fondo spese per procedere alla vendita, la domanda va definitivamente dichiarata improcedibile.
IL NON LUOGO A PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA META
DELLE RATE PAGATE DALL'ATTORE NELLA LORO INTEREZZA
Deve ritenersi che sulla domanda dell'attore tesa ad ottenere il pagamento della somma di euro
16.550,00, poi modificata in corso di causa in euro 18.719,535( vedi verbale del 06-06-2018, per effetto di pagamenti successivi), sia intervenuta statuizione definitiva con la sentenza non definitiva, che infatti così sul punto delibava: “…la richiesta di assegnazione dell'immobile in suo favore avanzata dall'attore, sul presupposto di aver pagato il mutuo anche per gran parte della quota gravante sulla convenuta, sino a raggiungere una somma prossima alla metà del valore dello stesso, non può infatti essere accolta, salvo diverso accordo tra le parti , in quanto tale deduzione, anche ove dovesse ritenersi riscontrata dalla documentazione prodotta, è stata contestata dalla convenuta, la quale ha asserito di aver restituito all'attore metà della rata in contanti nell'ambito di un più complessivo accordo concernente anche i rapporti di dare e avere reciprocamente sorti tra loro dalla gestione di una attività commerciale.
Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alla richiesta di assegnazione del bene formulata da ultimo dalla convenuta.
pagina 4 di 5 Infatti nell'ambito di questo giudizio che ha ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, l'assegnazione a uno dei condividenti del bene o dei beni può trovare applicazione ove sussistano i presupposti di cui all'art. 720 c.p.c. ed anche le eventuali pretese creditorie inerenti il bene da dividere possono farsi valere dopo la vendita, sulle somme realizzate, ma sempre ove siano state accertate giudizialmente.
Del resto i versamenti delle rate del mutuo potrebbero essere stati eseguiti dall'attore, in considerazione del lungo rapporto sentimentale esistito tra le parti, a titolo di donazione indiretta o, come ha dedotto la convenuta, sia pure con la sua costituzione tardiva, nell'ambito di più articolati rapporti di dare e avere esistenti tra loro e per compensare esborsi sopportati dalla in relazione CP_1 all'attività commerciale avviata in comune e poi cessata…”.
Qualora dovessero ancora nutrirsi dei dubbi sull'avvenuto rigetto della domanda di condanna al pagamento della metà delle rate di mutuo, complice magari la non estrema chiarezza del testo della sentenza non definitiva, va rilevato altresì che veniva avanzata dalla difesa attorea riserva di appello sul punto: che non poteva che essere quello dell'assegnazione con compensazione del conguaglio con il controcredito accampato;
anzi così veniva qualificata dalla stessa difesa attrice la decisione dalla stessa in sede di comparsa conclusionale: “…condannare la al pagamento della somma di € 16.550,00, CP_1
alla stessa imputabile quale 50% del mutuo pagato dal in favore di quest'ultimo. Anche su tale Pt_1
domanda la sentenza parziale è omissiva poiché non motiva le ragioni del diniego…”.
E' giusto poi compensare le spese del giudizio, posto che alla divisione con la vendita non si perveniva per colpa di entrambe le parti, tenute ad attivarsi con il necessario pagamento del fondo spese;
ma il costo della Ctu deve gravare in via definitiva per metà ciascuno a carico delle parti.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da , con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
dichiara improcedibile la domanda di divisione;
spese compensate totalmente e costo della Ctu per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta;
Taranto, 13 gennaio 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5939 R.G. 2014 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Parte_1 CodiceFiscale_1
Turnone in virtù di procura in atti;
contro
(C.F ) - rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Vitale in CP_1 CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti;
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
I signori e nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa Parte_1 CP_1
quattordici anni, acquistavano, con atto per notar Dott.ssa in Fasano del 29.04.2003, Persona_1
rep. 50.3181 e raccolta n. 11.528, in comunione, un immobile ubicato in Sava alla via Benedetto Croce
n. 84, primo piano, composto di quattro vani ed accessori oltre la terrazza a livello, censito nel NCEU al foglio 48, p.lla 1.540, sub 2, cat A/3, cl 3, vani 5, R.C. euro 387,34 per il prezzo di euro 41.000,00 oltre 4.100 per spese notarili.
pagina 1 di 5 Per far fronte al pagamento del prezzo pattuito, le parti contraevano un mutuo a tasso variabile con la il cui piano di ammortamento, dal 31.05.2003 al 31.01.2016, prevedeva una rata di Controparte_2
euro 266,93 mensile, imputabile alle parti nella misura del 50%.
Tuttavia, mentre il signor pagava le rate del finanziamento sino a settembre 2013 per Parte_1
un importo complessivo di euro 35.507,00, senza alcun rimborso da parte della signora CP_1
la medesima se ne faceva totale carico solo da ottobre 2013, per un importo complessivo di euro
2.405,41.
Con la sopraggiunta interruzione di ogni forma di rapporto tra le parti, il chiedeva che gli fosse Pt_1 riconosciuta e liquidata in suo favore sia il 50% del valore dell'immobile acquistato in comunione sia il
50% della somma versata e pagata per il mutuo.
L'attore riteneva debitrice nei suoi confronti della somma di euro 16.550,00; pertanto CP_1 richiamando l'art. 718 c.c. con atto di citazione del 3 luglio 2014 conveniva in giudizio la signora rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
A) Accertare e dichiarare che e sono comproprietari al 50% Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Sava Benedetto Croce n. 84;
B) Dare atto e dichiarare che a e spetta il 50% dell'immobile e Parte_1 CP_1
quindi il 50% del valore dello stesso;
C) Dare atto e dichiarare che a spetta la restituzione della somma di euro Parte_1
16.550,00 quale quota parte pagata dall'attore e di competenza della;
CP_1
D) Previa nomina di un esperto, disporre la formazione della quota e precedere, quindi, all'assegnazione e/o attribuzione di tale quota o somma a norma di legge:
E) In subordine si chiede di disporre la vendita al miglior offerente degli immobili di cui al punto
3 della narrativa che precede;
F) Porre le spese tutte occorrenti per la divisione nonché le competenze di giudizio a carico di entrambe le parti ed in caso di ingiusta opposizione a carico dell'opponente;
G) Condannare la al pagamento della somma di euro 16.550,00 alla stessa imputabile quale CP_1
50% del mutuo pagato dal in favore di quest'ultimo; Pt_1
H) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
LA DIFESA DELLA CONVENUTA
Si costituiva tardivamente in giudizio impugnando e contestando ogni avversa CP_1
deduzione, richiesta ed eccezione. Manifestava la volontà di definire bonariamente la lite, pertanto pagina 2 di 5 chiedeva un rinvio dell'udienza fissata per la formulazione dei quesiti per il nominato C.T.U. Per_2
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa veniva assegnata alla dottoressa Patrizia G. Nigri e all'udienza di comparizione del
10.12.2014 la convenuta non si presentava e veniva dichiarata la contumacia. Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., successivamente con ordinanza del 15 aprile 2015 venivano ammesse le prove orali richieste dall'attore, riservando all'esito l'espletamento della CTU.
All'udienza del 17 giugno 2015 la convenuta, ritualmente convocata, non si presentava per l'interrogatorio formale e la causa veniva rinviata per l'espletamento della prova testimoniale: l'unico teste addotto dall'attore deponeva all'udienza del 01-07-2015.
Veniva, quindi, nominato quale C.T.U. il geometra , al fine di valutare il cespite Persona_3
immobiliare in comunione secondo il criterio del valore attuale di mercato, la sua eventuale divisibilità
e conformità urbanistica, eseguendo in caso di divisibilità, una ipotesi divisionale in quota.
All'udienza del 9 dicembre 2015, si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta, depositando telematicamente comparsa di costituzione del 30 novembre 2015; la causa, per la prospettata volontà delle parti di giungere ad un accordo transattivo, veniva rinviata.
Atteso l'esito negativo dei tentativi di bonario componimento veniva dato corso alla CTU tecnica ed il perito concludeva per la non divisibilità dell'immobile perché “… non vi è la minima possibilità progettuale e materiale di ricavare due distinte unità abitative”, stimandone il valore di mercato in euro 40.550,00.
Disposti su concorde richiesta delle parti numerosi altri rinvii per tentare un bonario componimento, rilevatisi inutili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 24 settembre 2020 rilevato che dalla espletata CTU sull'immobile in questione risultava iscritta ipoteca volontaria concessa a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto dello stesso, oltre che difformità urbanistiche, si rimetteva la causa sul ruolo per appurare la permanenza di tale garanzia ipotecaria al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio, e si onerava parte attrice del deposito della documentazione necessaria.
Con sentenza non definitiva, il giudice accertava e dichiarava che l'immobile oggetto di domanda appartiene in comunione ad entrambe le parti nella misura del 50%, che lo stesso non è divisibile in natura, e venivano rigettate le domande di assegnazione del bene avanzata reciprocamente dalle parti;
con separata ordinanza si disponeva la sua vendita.
pagina 3 di 5 Successivamente veniva nominato quale professionista delegato l'avv. Saverio Di Fonzo.
A seguito di una variazione tabellare, il procedimento veniva assegnato al sottoscritto, dott. Claudio
Casarano; si dava seguito all'incarico conferito al professionista delegato e conseguentemente alle operazioni di vendita dell'immobile oggetto di comunione.
Tuttavia per il mancato versamento del fondo spese prescritto nel decreto dell'8 maggio 2024, con ordinanza del 9 luglio 2024 si prospettava la pronuncia di improcedibilità della domanda e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
seguiva la riservata per la decisione all'udienza del 2-10-2024, con la concessione del termine ridotto di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di venti giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI DIVISIONE
Come già anticipato con ordinanza del 9 luglio 2024, stante l'inerzia delle parti, che non hanno inteso dare attuazione al provvedimento reso dal giudicante in data 8 maggio 2024, laddove veniva imposto il versamento di un fondo spese per procedere alla vendita, la domanda va definitivamente dichiarata improcedibile.
IL NON LUOGO A PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA META
DELLE RATE PAGATE DALL'ATTORE NELLA LORO INTEREZZA
Deve ritenersi che sulla domanda dell'attore tesa ad ottenere il pagamento della somma di euro
16.550,00, poi modificata in corso di causa in euro 18.719,535( vedi verbale del 06-06-2018, per effetto di pagamenti successivi), sia intervenuta statuizione definitiva con la sentenza non definitiva, che infatti così sul punto delibava: “…la richiesta di assegnazione dell'immobile in suo favore avanzata dall'attore, sul presupposto di aver pagato il mutuo anche per gran parte della quota gravante sulla convenuta, sino a raggiungere una somma prossima alla metà del valore dello stesso, non può infatti essere accolta, salvo diverso accordo tra le parti , in quanto tale deduzione, anche ove dovesse ritenersi riscontrata dalla documentazione prodotta, è stata contestata dalla convenuta, la quale ha asserito di aver restituito all'attore metà della rata in contanti nell'ambito di un più complessivo accordo concernente anche i rapporti di dare e avere reciprocamente sorti tra loro dalla gestione di una attività commerciale.
Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alla richiesta di assegnazione del bene formulata da ultimo dalla convenuta.
pagina 4 di 5 Infatti nell'ambito di questo giudizio che ha ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, l'assegnazione a uno dei condividenti del bene o dei beni può trovare applicazione ove sussistano i presupposti di cui all'art. 720 c.p.c. ed anche le eventuali pretese creditorie inerenti il bene da dividere possono farsi valere dopo la vendita, sulle somme realizzate, ma sempre ove siano state accertate giudizialmente.
Del resto i versamenti delle rate del mutuo potrebbero essere stati eseguiti dall'attore, in considerazione del lungo rapporto sentimentale esistito tra le parti, a titolo di donazione indiretta o, come ha dedotto la convenuta, sia pure con la sua costituzione tardiva, nell'ambito di più articolati rapporti di dare e avere esistenti tra loro e per compensare esborsi sopportati dalla in relazione CP_1 all'attività commerciale avviata in comune e poi cessata…”.
Qualora dovessero ancora nutrirsi dei dubbi sull'avvenuto rigetto della domanda di condanna al pagamento della metà delle rate di mutuo, complice magari la non estrema chiarezza del testo della sentenza non definitiva, va rilevato altresì che veniva avanzata dalla difesa attorea riserva di appello sul punto: che non poteva che essere quello dell'assegnazione con compensazione del conguaglio con il controcredito accampato;
anzi così veniva qualificata dalla stessa difesa attrice la decisione dalla stessa in sede di comparsa conclusionale: “…condannare la al pagamento della somma di € 16.550,00, CP_1
alla stessa imputabile quale 50% del mutuo pagato dal in favore di quest'ultimo. Anche su tale Pt_1
domanda la sentenza parziale è omissiva poiché non motiva le ragioni del diniego…”.
E' giusto poi compensare le spese del giudizio, posto che alla divisione con la vendita non si perveniva per colpa di entrambe le parti, tenute ad attivarsi con il necessario pagamento del fondo spese;
ma il costo della Ctu deve gravare in via definitiva per metà ciascuno a carico delle parti.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da , con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
dichiara improcedibile la domanda di divisione;
spese compensate totalmente e costo della Ctu per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta;
Taranto, 13 gennaio 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
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