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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1123/2025 r.g.v. g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1123 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv.
Maria Concetta Iannelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in Benevento al viale
Mellusi n. 151;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Lucia Catalano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Benevento al via Porta Rufina n. 34;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'04.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
20.05.2000, in Arpaise (BN), da cui sono nati due figli, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), alle condizioni concordate. Per_2
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di essersi separati in virtù di un accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.132/14, conv. in L.
162/14, che prevedeva quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria abitazione e precisamente la SI.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà, sita in Benevento alla Via Giovanni della Casa n. 14 (piano II), mentre il SI. andrà Pt_1
a vivere nell'immobile di sua proprietà sito in Benevento alla Via Giovanni della Casa n. 14 (piano
I); a tal proposito si precisa che l'immobile di proprietà del è locato e verrà rilasciato entro Pt_1 giugno 2020. Fino a tale data il SI. andrà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori in Pt_1
Benevento alla Via F. Paga n.28.
2. I figli minori, e vengono affidati ad entrambi i genitori;
avrà il domicilio Per_1 Per_2 Per_2 prevalente presso la madre, mentre avrà il domicilio prevalente presso il padre, avendo Per_1 quest'ultima manifestato espressamente la volontà in tal senso e trovando il pieno consenso della madre;
entrambi i genitori avranno diritto di vedere i propri figli ogni qualvolta lo desiderino, tenendo in considerazione le concrete eSIenze quotidiane dei minori;
durante il periodo estivo il padre e la madre terranno con loro entrambi i figli per il periodo di giorni 15 nel mese di luglio o agosto, ad anni alterni, da concordarsi preventivamente e compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori;
entrambi i coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente, per i periodi suddetti, l'eventuale domicilio estivo o luogo di villeggiatura con recapito telefonico;
nel periodo natalizio, i figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale (24 dicembre) con la madre e il giorno di Natale (25 dicembre), con il padre, ed il 31 Dicembre con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, ad anni alterni;
in occasione della Pasqua, sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedi in Albis con il padre.
3. I coniugi potranno, in ogni caso, ed a prescindere dalle modalità di cui innanzi, concordare modalità diverse di comune accordo, da comunicarsi formalmente, in ragione di eventuali diverse eSIenze, anche lavorative, che potrebbero emergere nel corso degli anni o in considerazione dei diversi impegni scolastici dei figli.
4. La mobilia e gli arredi presenti all'intero dell'immobile sito in Benevento alla Via Giovanni della
Casa n. 14 (piano II) restano di proprietà della SI.ra . CP_1 5. L'utenza telefonica 0824- 50422 attualmente intestata al SI. dovrà essere Parte_1 volturata ed intestata alla SI.ra . Controparte_1
6. Si precisa che il entro e non oltre 5 gg dal rilascio dell'autorizzazione da parte del PM del Pt_1 suddetto accordo di separazione personale dei coniugi, lascerà la casa coniugale, portando con se tutti propri effetti personali.
7. La figlia si trasferirà a casa del padre non appena quest'ultimo si sarà sistemato Per_1 definitivamente nell'appartamento sito al 1 Piano di Via G. della Casa n. 14 di sua proprietà che l'inquilino sta per rilasciare entro il mese di giugno 2020; per tale periodo il non dovrà Pt_1 corrispondere nulla alla SI.ra a titolo di mantenimento per i figli poiché contribuirà CP_1 ugualmente a tutte le loro eSIenze primarie così come concordato tra i coniugi.
8. I coniugi dichiarano, altresì, di non avere beni immobili, autovetture, né risparmi in denaro o conti correnti cointestati.
9. Entrambi i coniugi, essendo economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di mantenimento.
10.Il SI. dichiara di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia con la Pt_1 Per_1 quale convive, anche surrogandosi alla madre nell'adempimento dell'analoga obbligazione, allo stesso modo la SI.ra dichiara di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio CP_1 con il quale convive, anche surrogandosi al padre nell'adempimento dell'analoga Per_2 obbligazione.
11. I coniugi parteciperanno per metà alle spese straordinarie per entrambi i figli come per legge e si danno reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento che dovesse richiedere la firma di entrambi.
12. E' onere di ciascuna parte provvedere al compenso professionale del proprio difensore”.
Pertanto, considerato che la loro separazione si protraeva oramai da quattro anni, i coniugi hanno adito il Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni pattuite nel sopraindicato accordo di separazione integrato dalle seguenti modifiche:
“- La figlia continua a vivere nell'appartamento sito al I piano di Via G. della Casa n. 14 di Per_1 proprietà del SI. , mentre effettuare il cambio di residenza presso Parte_1 Per_2
l'abitazione del SI. in Benevento alla via F. Paga, 28; Parte_1
- Il minore trascorrerà a settimane alterne, o, secondo tempi e modalità statuite con i Per_2 genitori, presso l'abitazione della madre e del padre, in maniera paritaria;
- La SI.ra rinuncia al 50% a lei spettante dell'assegno Unico Universale percepito, che CP_1 sarà interamente richiesto e percepito dal SI. ; Parte_1 - Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Benevento, saranno versate al 50% dai coniugi, per entrambi i figli, sino al momento della loro completa indipendenza economica;
- 1 coniugi rinunciano ad assegno divorzile e a qualunque altro tipo di richiesta economica reciproca in proprio favore”.
All'udienza figurata dell'04.07.2025, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pm in sede, regolarmente notiziato, nulla ha opposto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Arpaise (BN) in data 20.05.2000 (atto n. 1, anno 2000, parte II, serie A), giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio concordatario in C.F._2
Arpaise (BN) in data 20.05.2000 (atto n. 1, anno 2000, parte II, serie A), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto, limitandosi a prendere atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento nella camera di conSIlio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1123 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv.
Maria Concetta Iannelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in Benevento al viale
Mellusi n. 151;
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Lucia Catalano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Benevento al via Porta Rufina n. 34;
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'04.07.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
20.05.2000, in Arpaise (BN), da cui sono nati due figli, (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), alle condizioni concordate. Per_2
In particolare, i coniugi hanno rappresentato di essersi separati in virtù di un accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.132/14, conv. in L.
162/14, che prevedeva quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria abitazione e precisamente la SI.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà, sita in Benevento alla Via Giovanni della Casa n. 14 (piano II), mentre il SI. andrà Pt_1
a vivere nell'immobile di sua proprietà sito in Benevento alla Via Giovanni della Casa n. 14 (piano
I); a tal proposito si precisa che l'immobile di proprietà del è locato e verrà rilasciato entro Pt_1 giugno 2020. Fino a tale data il SI. andrà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori in Pt_1
Benevento alla Via F. Paga n.28.
2. I figli minori, e vengono affidati ad entrambi i genitori;
avrà il domicilio Per_1 Per_2 Per_2 prevalente presso la madre, mentre avrà il domicilio prevalente presso il padre, avendo Per_1 quest'ultima manifestato espressamente la volontà in tal senso e trovando il pieno consenso della madre;
entrambi i genitori avranno diritto di vedere i propri figli ogni qualvolta lo desiderino, tenendo in considerazione le concrete eSIenze quotidiane dei minori;
durante il periodo estivo il padre e la madre terranno con loro entrambi i figli per il periodo di giorni 15 nel mese di luglio o agosto, ad anni alterni, da concordarsi preventivamente e compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori;
entrambi i coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente, per i periodi suddetti, l'eventuale domicilio estivo o luogo di villeggiatura con recapito telefonico;
nel periodo natalizio, i figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale (24 dicembre) con la madre e il giorno di Natale (25 dicembre), con il padre, ed il 31 Dicembre con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, ad anni alterni;
in occasione della Pasqua, sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del Lunedi in Albis con il padre.
3. I coniugi potranno, in ogni caso, ed a prescindere dalle modalità di cui innanzi, concordare modalità diverse di comune accordo, da comunicarsi formalmente, in ragione di eventuali diverse eSIenze, anche lavorative, che potrebbero emergere nel corso degli anni o in considerazione dei diversi impegni scolastici dei figli.
4. La mobilia e gli arredi presenti all'intero dell'immobile sito in Benevento alla Via Giovanni della
Casa n. 14 (piano II) restano di proprietà della SI.ra . CP_1 5. L'utenza telefonica 0824- 50422 attualmente intestata al SI. dovrà essere Parte_1 volturata ed intestata alla SI.ra . Controparte_1
6. Si precisa che il entro e non oltre 5 gg dal rilascio dell'autorizzazione da parte del PM del Pt_1 suddetto accordo di separazione personale dei coniugi, lascerà la casa coniugale, portando con se tutti propri effetti personali.
7. La figlia si trasferirà a casa del padre non appena quest'ultimo si sarà sistemato Per_1 definitivamente nell'appartamento sito al 1 Piano di Via G. della Casa n. 14 di sua proprietà che l'inquilino sta per rilasciare entro il mese di giugno 2020; per tale periodo il non dovrà Pt_1 corrispondere nulla alla SI.ra a titolo di mantenimento per i figli poiché contribuirà CP_1 ugualmente a tutte le loro eSIenze primarie così come concordato tra i coniugi.
8. I coniugi dichiarano, altresì, di non avere beni immobili, autovetture, né risparmi in denaro o conti correnti cointestati.
9. Entrambi i coniugi, essendo economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica a titolo di mantenimento.
10.Il SI. dichiara di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia con la Pt_1 Per_1 quale convive, anche surrogandosi alla madre nell'adempimento dell'analoga obbligazione, allo stesso modo la SI.ra dichiara di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio CP_1 con il quale convive, anche surrogandosi al padre nell'adempimento dell'analoga Per_2 obbligazione.
11. I coniugi parteciperanno per metà alle spese straordinarie per entrambi i figli come per legge e si danno reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento che dovesse richiedere la firma di entrambi.
12. E' onere di ciascuna parte provvedere al compenso professionale del proprio difensore”.
Pertanto, considerato che la loro separazione si protraeva oramai da quattro anni, i coniugi hanno adito il Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni pattuite nel sopraindicato accordo di separazione integrato dalle seguenti modifiche:
“- La figlia continua a vivere nell'appartamento sito al I piano di Via G. della Casa n. 14 di Per_1 proprietà del SI. , mentre effettuare il cambio di residenza presso Parte_1 Per_2
l'abitazione del SI. in Benevento alla via F. Paga, 28; Parte_1
- Il minore trascorrerà a settimane alterne, o, secondo tempi e modalità statuite con i Per_2 genitori, presso l'abitazione della madre e del padre, in maniera paritaria;
- La SI.ra rinuncia al 50% a lei spettante dell'assegno Unico Universale percepito, che CP_1 sarà interamente richiesto e percepito dal SI. ; Parte_1 - Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Benevento, saranno versate al 50% dai coniugi, per entrambi i figli, sino al momento della loro completa indipendenza economica;
- 1 coniugi rinunciano ad assegno divorzile e a qualunque altro tipo di richiesta economica reciproca in proprio favore”.
All'udienza figurata dell'04.07.2025, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pm in sede, regolarmente notiziato, nulla ha opposto.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Arpaise (BN) in data 20.05.2000 (atto n. 1, anno 2000, parte II, serie A), giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il collegio si limita a prendere
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio concordatario in C.F._2
Arpaise (BN) in data 20.05.2000 (atto n. 1, anno 2000, parte II, serie A), alle condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto, limitandosi a prendere atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Benevento nella camera di conSIlio del 10.07.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano