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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 176/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Fabio Giacalone, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
n persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentati e Controparte_2 CP_3 difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 7 ottobre 2024 e memoria del e della di Controparte_2 CP_1 CP_1
depositata il 4 aprile 2024
*********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 4 gennaio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A. 18970/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 3 novembre 2023 e notificato in data 7 dicembre 2023, con cui il Questore di
Trapani – sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 29 dicembre 2022 - ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 23 agosto 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli art. 19 del D. Lgs. 286/1998 stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura, che ne costituisce mera articolazione - si è costituito nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 23 agosto 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di
2 soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2016 in Italia, ove è giunto ancora minorenne, e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di avere svolto attività lavorativa come collaboratore domestico alle dipendenze di in forza di un Persona_1
contratto a tempo determinato dal 15 febbraio 2023 al 14 agosto 2023 e alle dipendenze di dal 28 dicembre 2023 a giugno 2024 (ultima Controparte_4
busta paga depositata relativa detto rapporto di lavoro). Lo stesso ha, altresì, provato di aver precedentemente lavorato alle dipendenze della ditta “I tre fattori soc. sempl. agricola” nel mese di novembre 2021 e poi nei mesi di settembre e ottobre 2022 in qualità di bracciante agricolo.
L'odierno ricorrente ha, inoltre, documentato la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato alle dipendenze di per lo svolgimento Persona_2
dell'attività di collaboratore domestico dal 13 luglio 2024 al 12 luglio 2025 e ha prodotto un certificato di competenza in lingua italiana del maggio 2024 attestante il superamento delle prove d'esame Plida per il livello A2 rilasciato dalla “Società
Dante Alighieri” (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 8 anni
(essendo giunto in Italia nel novembre 2016) con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana, Paese da cui lo stesso è espatriato giovanissimo e ove è privo di riferimenti familiari in quanto orfano (ragioni che avevano indotto la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di a CP_1
3 riconoscere in suo favore la protezione umanitaria con provvedimento del 14 settembre 2018, in atti).
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione del percorso di integrazione avviato dal ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 176/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Fabio Giacalone, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
n persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentati e Controparte_2 CP_3 difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 7 ottobre 2024 e memoria del e della di Controparte_2 CP_1 CP_1
depositata il 4 aprile 2024
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1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 4 gennaio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A. 18970/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 3 novembre 2023 e notificato in data 7 dicembre 2023, con cui il Questore di
Trapani – sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 29 dicembre 2022 - ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 23 agosto 2022.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli art. 19 del D. Lgs. 286/1998 stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura, che ne costituisce mera articolazione - si è costituito nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 23 agosto 2022 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di
2 soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2016 in Italia, ove è giunto ancora minorenne, e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di avere svolto attività lavorativa come collaboratore domestico alle dipendenze di in forza di un Persona_1
contratto a tempo determinato dal 15 febbraio 2023 al 14 agosto 2023 e alle dipendenze di dal 28 dicembre 2023 a giugno 2024 (ultima Controparte_4
busta paga depositata relativa detto rapporto di lavoro). Lo stesso ha, altresì, provato di aver precedentemente lavorato alle dipendenze della ditta “I tre fattori soc. sempl. agricola” nel mese di novembre 2021 e poi nei mesi di settembre e ottobre 2022 in qualità di bracciante agricolo.
L'odierno ricorrente ha, inoltre, documentato la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato alle dipendenze di per lo svolgimento Persona_2
dell'attività di collaboratore domestico dal 13 luglio 2024 al 12 luglio 2025 e ha prodotto un certificato di competenza in lingua italiana del maggio 2024 attestante il superamento delle prove d'esame Plida per il livello A2 rilasciato dalla “Società
Dante Alighieri” (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da più di 8 anni
(essendo giunto in Italia nel novembre 2016) con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana, Paese da cui lo stesso è espatriato giovanissimo e ove è privo di riferimenti familiari in quanto orfano (ragioni che avevano indotto la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di a CP_1
3 riconoscere in suo favore la protezione umanitaria con provvedimento del 14 settembre 2018, in atti).
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso essendo sussistenti, alla luce della citata normativa, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione del percorso di integrazione avviato dal ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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