Ordinanza cautelare 7 maggio 2009
Decreto decisorio 16 giugno 2021
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2022
Sentenza 4 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026REG.PROV.COLL.
N. 02130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2023, proposto da
Associazione Campeggiatori Turistici Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vanessa Perdelli, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quiliano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
ST DI, LU AM DI, ED DI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00673/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RO EL LM e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Campeggiatori Turistici Italiani di Savona ha impugnato innanzi al TAR Liguria l’ordinanza prot. n. 1005 del 31.1.2009, con cui il Comune di Quiliano ha ingiunto alla signora AN DO di rimettere nel pristino stato il fondo di sua proprietà ubicato in loc. Valluggia – condotto in locazione dalla ricorrente – da tempo destinato a parcheggio di camper .
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Quiliano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 673/22 il TAR Liguria ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione l’Associazione ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: Erroneità della Sentenza. Violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e 5), d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione degli articoli 8, 25 e 26 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.
Violazione del principio tempus regit actum.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Quiliano non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato, anche se va corretta la motivazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della pronuncia appellata.
3. Oggetto del presente giudizio è lo scrutinio di legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Quiliano ha ingiunto alla proprietà di un fondo ubicato a Quiliano, loc. Valluggia – condotto in locazione dall’odierna appellante – di rimetterne la conformazione nel pristino stato, atteso che il suo utilizzo quale parcheggio di camper contrastava con le norme urbanistiche in vigore.
In particolare, il fondo in esame si presenta come terreno pianeggiante, privo di qualsivoglia manufatto edilizio, dove dall’anno 1979 vengono parcheggiati mezzi tutti su ruote, senza alcuna infissione al suolo e costruzione di impianti di sorta.
Trattasi pertanto di un mutamento di destinazione d’uso senza opere.
4. Tanto premesso, non trova applicazione la norma di cui all’art. 3 comma 1, e.5 d.P.R. n. 380/01, trattandosi di previsione introdotta successivamente al 1979, anno a partire del quale si è avuto il mutamento della destinazione d’uso senza opere del terreno in esame.
Nondimeno, la proroga dell’autorizzazione prot. n. 8704 del 30.10.1990 per parcheggio di roulottes aveva durata limitata, essendo stata concessa per “ anni due decorrenti dalla data del 29/7/1990 ”.
Inoltre, era fatta salva la “ potestà di revoca dell’autorizzazione in qualsiasi momento anche prima del succitato termine nel caso che intervenute o sopravvenute esigenze di interesse pubblico lo richiedano ”.
All’evidenza, trattavasi di proroga di autorizzazione avente carattere temporaneo e precario, avuto riguardo alle limitazioni temporali e funzionali cui essa era soggetta.
5. Tanto premesso, si legge nell’atto impugnato che l’attività di parcheggio camper risulta “ … in contrasto con la destinazione della zona RE 66 (… Aree di produzione agricola) disciplinato dall’art. 67 del vigente PUC ”, e ricade altresì “ … in zona esondabile (fascia A) del Piano di Bacino Stralcio della Provincia di Savona ”.
Pertanto, l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’atto impugnato sia il contrasto della destinazione d’uso del terreno in esame con il locale strumento urbanistico, sia la pericolosità dell’attività svolta, ricadendo il terreno oggetto dell’attività di parcheggio camper in zona esondabile.
Tale ultima circostanza è riconosciuta dalla stessa Associazione appellante, la quale ha prodotto una perizia di parte (a firma del geom. Giannuzzi) in cui si dà atto che: “ in base alle norme di attuazione del Piano di Bacino del torrente Quiliano, l’appezzamento di terreno ricade in zona due … con pericolosità idraulica media ” (cfr. perizia cit, pp. 2-3).
6. Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha ingiunto alla proprietà del terreno in esame la sua messa in pristino stato, avuto riguardo al carattere precario della proroga dell’autorizzazione, e alla sua possibilità di revoca in ogni momento, in presenza di ragioni di interesse pubblico, pacificamente sussistenti nel caso di specie, rispetto alle quali la difesa di parte appellante è del tutto generica e meramente assertiva, oltre che smentita da atti ad essa stessa riconducibili (la suddetta perizia a firma del geom. Giannuzzi).
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Quiliano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO EL LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL LM | AN Di AR |
IL SEGRETARIO