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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2364/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19085/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239331571000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1496/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiede il pagamento della somma di euro 21.905,47 a titolo di Ires 2020.
La Società premette in fatto che, in qualità di comodataria e nel periodo di detenzione dell'immobile sito in Roma in Indirizzo_1, effettuava interventi antisismici strutturali agevolati (cd. sisma bonus) per i quali sosteneva spese per complessivi euro 139.248,00 e che, secondo il criterio di competenza, calcolava per l'anno 2020 la detrazione di euro 76.800, applicando l'aliquota dell'80% al massimale normativamente previsto di euro 96.000 e ripartiva la stessa in 5 quote annuali di euro 15.360 cadauna, come indicato nel Modello Redditi 2021.
Tanto premesso, la Società afferma di avere legittimamente evidenziato nel Modello Redditi 2021, per l'anno
2020: i) un'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui al rigo RN9 pari ad euro 15.427,00; ii) detrazioni relative alle spese per interventi su edifici ricadenti in zone sismiche di cui al rigo RN10, e più dettagliatamente, al rigo RS150, di euro 15.360,00; iii) un'imposta netta dell'anno di cui al rigo RN11 per euro 67,00.
Ritiene pertanto illegittima la rettifica operata dell'Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale della dichiarazione e chiede l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – DP1 di Roma adduce di avere rettificato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 in quanto non è stata fornita documentazione idonea a provare un titolo valido che giustificasse il possesso dell'immobile per cui è stata operata la detrazione prevista dal c.d. “sisma bonus”. Precisa che il contratto di compravendita dell'immobile del 18.5.2023, registrato all'Agenzia delle
Entrate, non prova il possesso dell'immobile stesso nell'anno d'imposta 2020; che il contratto di comodato del 10 giugno 2019 prodotto da controparte, non essendo registrato, non costituisce idoneo titolo di possesso dell'immobile; che a nulla rileva il contratto del 20 settembre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate e prodotto da controparte, con il quale la proprietaria locava l'immobile a terzi a decorrere dal 1° ottobre 2020, non costituendo tale contratto titolo idoneo a provare il possesso dell'immobile da parte della società ricorrente. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza pubblica odierna, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Collegio condivide la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione (cfr.
Interpello 09/09/2020, n. 327).
Non di meno, il Collegio non ignora l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 13424/2020) in tema di detrazioni per ristrutturazioni edilizie, secondo il quale la data certa di stipula di una scrittura privata utile a dimostrare la detenzione dell'immobile può essere accertata in giudizio anche attraverso circostanze diverse dalla registrazione del contratto.
La Società dichiara nel ricorso che l'immobile con accesso su Indirizzo_1 veniva locato dalla proprietaria (sig.ra Nominativo_1) a terzi a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Il Collegio non comprende le ragioni di una siffatta locazione a terzi, a decorrere dal 1° ottobre 2020, di un immobile sul quale, nello stesso anno - secondo quanto dichiarato nel ricorso – la Società avrebbe effettuato a sue spese rilevanti “interventi antisismici strutturali” per l'importo complessivo di euro 139.248,00 e per i quali la Società ha beneficiato dell'agevolazione fiscale “sisma bonus”.
Tali circostanze, unitamente alla mancata produzione di un contratto di appalto avente ad oggetto i succitati interventi agevolati, all'assenza di qualsiasi riferimento a tale tipologia di lavori nel capitolato di cui all'Allegato
B del “contratto quadro” stipulato nel 2019 con la proprietaria dell'immobile (infatti, nel contratto e nel relativo capitolato vengono elencati dettagliatamente i lavori previsti, genericamente definiti dalle parti come di
“riqualificazione”), alla mancanza di data certa del predetto “contratto quadro”, inducono il Collegio a ritenere insussistente e comunque non provato il possesso dell'immobile da parte della Società nell'anno d'imposta
2020.
Alla luce delle superiori considerazioni si appalesa esente da censure di legittimità l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1.600,00.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di AZ ID CE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19085/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240239331571000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1496/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (d'ora in avanti “la Società”) ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiede il pagamento della somma di euro 21.905,47 a titolo di Ires 2020.
La Società premette in fatto che, in qualità di comodataria e nel periodo di detenzione dell'immobile sito in Roma in Indirizzo_1, effettuava interventi antisismici strutturali agevolati (cd. sisma bonus) per i quali sosteneva spese per complessivi euro 139.248,00 e che, secondo il criterio di competenza, calcolava per l'anno 2020 la detrazione di euro 76.800, applicando l'aliquota dell'80% al massimale normativamente previsto di euro 96.000 e ripartiva la stessa in 5 quote annuali di euro 15.360 cadauna, come indicato nel Modello Redditi 2021.
Tanto premesso, la Società afferma di avere legittimamente evidenziato nel Modello Redditi 2021, per l'anno
2020: i) un'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui al rigo RN9 pari ad euro 15.427,00; ii) detrazioni relative alle spese per interventi su edifici ricadenti in zone sismiche di cui al rigo RN10, e più dettagliatamente, al rigo RS150, di euro 15.360,00; iii) un'imposta netta dell'anno di cui al rigo RN11 per euro 67,00.
Ritiene pertanto illegittima la rettifica operata dell'Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale della dichiarazione e chiede l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – DP1 di Roma adduce di avere rettificato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 in quanto non è stata fornita documentazione idonea a provare un titolo valido che giustificasse il possesso dell'immobile per cui è stata operata la detrazione prevista dal c.d. “sisma bonus”. Precisa che il contratto di compravendita dell'immobile del 18.5.2023, registrato all'Agenzia delle
Entrate, non prova il possesso dell'immobile stesso nell'anno d'imposta 2020; che il contratto di comodato del 10 giugno 2019 prodotto da controparte, non essendo registrato, non costituisce idoneo titolo di possesso dell'immobile; che a nulla rileva il contratto del 20 settembre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate e prodotto da controparte, con il quale la proprietaria locava l'immobile a terzi a decorrere dal 1° ottobre 2020, non costituendo tale contratto titolo idoneo a provare il possesso dell'immobile da parte della società ricorrente. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza pubblica odierna, le parti si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Collegio condivide la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione (cfr.
Interpello 09/09/2020, n. 327).
Non di meno, il Collegio non ignora l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 13424/2020) in tema di detrazioni per ristrutturazioni edilizie, secondo il quale la data certa di stipula di una scrittura privata utile a dimostrare la detenzione dell'immobile può essere accertata in giudizio anche attraverso circostanze diverse dalla registrazione del contratto.
La Società dichiara nel ricorso che l'immobile con accesso su Indirizzo_1 veniva locato dalla proprietaria (sig.ra Nominativo_1) a terzi a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Il Collegio non comprende le ragioni di una siffatta locazione a terzi, a decorrere dal 1° ottobre 2020, di un immobile sul quale, nello stesso anno - secondo quanto dichiarato nel ricorso – la Società avrebbe effettuato a sue spese rilevanti “interventi antisismici strutturali” per l'importo complessivo di euro 139.248,00 e per i quali la Società ha beneficiato dell'agevolazione fiscale “sisma bonus”.
Tali circostanze, unitamente alla mancata produzione di un contratto di appalto avente ad oggetto i succitati interventi agevolati, all'assenza di qualsiasi riferimento a tale tipologia di lavori nel capitolato di cui all'Allegato
B del “contratto quadro” stipulato nel 2019 con la proprietaria dell'immobile (infatti, nel contratto e nel relativo capitolato vengono elencati dettagliatamente i lavori previsti, genericamente definiti dalle parti come di
“riqualificazione”), alla mancanza di data certa del predetto “contratto quadro”, inducono il Collegio a ritenere insussistente e comunque non provato il possesso dell'immobile da parte della Società nell'anno d'imposta
2020.
Alla luce delle superiori considerazioni si appalesa esente da censure di legittimità l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1.600,00.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di AZ ID CE