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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 35290 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 35290 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, e vertente
TRA
(cf ), e (cf ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, via Buccari n. 3 presso lo studio dell'avv. Fabio Madama
che li rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTI
E
( cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo CP_1 C.F._3
Mirabella n. 18 presso lo studio dell'avv. Renato Scrocca che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Rododendri n. 14 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Ciabattari giusta procura in atti TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di proprietario di un CP_1
appartamento sito al primo piano dell'immobile sito in Roma, via Giovan Battista Morgagni
n. 22, ha convenuto in giudizio e nella qualità di proprietari Parte_1 Parte_2
dell'appartamento sito il piano secondo dello stabile di visa Controparte_3
soprastante il proprio e la , in qualità di conduttore del medesimo Controparte_4
appartamento al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi nella verificazioni di infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento e per sentirli condannare al risarcimento delle spese sostenute per il necessario ripristino.
A fondamento della domanda aveva dedotto che nel gennaio del 2019 si erano verificate le infiltrazione che avevano interessato il soffitto ed alcune stanze del suo appartamento.
Avvertito della infiltrazione la proprietà del piano superiore era rimasta in attesa degli interventi di ripristino anche del suo appartamento, avendo constatato nel l'aprile del 2019
la verificazione di ulteriori infiltrazioni provenienti dell'appartamento sito al piano superiore aveva diffidato di nuovo la proprietà per la eliminazione delle perdite.
Cessate le infiltrazioni aveva operato il ripristino delle pareti per un costo di euro 3.172 ed aveva trasmesso la fattura per il rimborso.
Poiché era stato contestato l'importo richiesto perché ritenuto eccessivo essendo stata offerta la somma di euro 900, dopo aver proceduto alla negoziazione assistita aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era intervenuta volontariamente la , indicando di essere il Controparte_2
soggetto titolare del rapporto di locazione dell'appartamento di non avendo Parte_1
personalità giuridica la , deducendo che a seguito delle Controparte_4
segnalazioni ricevute in ordine alle infiltrazioni aveva accertato, tramite un proprio perito,
che vi era una ostruzione dell'impianto di scarico del bagno che, dopo alcuni tentativi di disostruzione era stato rifatto lo scarico ed in seguito si era verificata una nuova perdita all'impianto di scarico della condensa dell'impianto di riscaldamento, perdita che era stata riparata.
Aveva offerto alla odierna attrice di far operare ad una propria ditta le necessarie riparazioni nel suo appartamento, offerta che era stata rifiutata, come era stata rifiutata la richiesta di consentire un accesso al proprio tecnico al fine di valutare i danni..
Aveva, quindi, ricevuto la richiesta di risarcimento della attrice che era stata ritenuta eccessiva dal momento che le infiltrazioni avevano interessato solo due stanze e l'importo della riparazione facendo uso del prezzario dei lavori della Regione Lazio era stato stimato in euro 900 che erano stati immediatamente offerti ma non accettati.
Si sono costituiti e Il secondo ha eccepito la propria carenza Parte_1 Controparte_5
di legittimazione passiva non essendo mai statio proprietario dell'appartamento di via
Magagni n. 32 che apparteneva esclusivamente alla moglie per aver acquisto i Parte_1
due appartamenti, unificati in un unico appartamento, con atti notarili risultante al 1992 e al
2005 che aveva depositato in atti.
Avevano eccepito ilo mancato espletamento della negoziazione assistita, la mancanza di prova della propria responsabilità nella verificazione delle infiltrazioni in quanto non risultava provato che la perdita fosse stata causata da un problema di manutenzione ordinaria o straordinaria tenuto conto della sussistenza dell'obbligo di custodia in capo a soggetti diversi essendo l'immobile locato.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato, inoltre, i lavori di ripristino eseguito in quanto non vi era alcun riscontro della situazione precedente alla esecuzione dei lavori non essendo stata effettuata alcuna verifica in contraddittorio prima della effettuazione dei lavori di ripristino.
Escusso tre teste, espletata una consulenza tecnica per accertare il costo dei lavori di ripristino eseguiti, la causa è stata decisa dal giudice di pace con sentenza 3662/2022 con la quale ha accolto la domanda attrice condannando, in solido i convenuti a pagare la somma di euro 1.620, oltre al rimborso delle spese di CTU e al pagamento in solido delle parti convenute al pagamento delle spese con decisione sostanzialmente priva di motivazione.
Avverso detta sentenza hanno prodotto appello . Parte_1 Controparte_5
In particolare il secondo ha lamentato la erroneità della decisione di condanna nei suoi confronti malgrado avesse provato di non essere proprietario dell'appartamento dal quale si erano verificate le infiltrazioni.
Hanno dedotto la carenza di motivazione della decisione adottata, il mancato accertamento della tipologia del danno che si sarebbe verificato in quanto nessun elemento era stato fornito al fine di determinare quali fossero le cause delle infiltrazioni anche il relazione alla diversa tipologia dell'obbligo di custodia gravante su ciascuno dei convenuti.
Sotto questo aspetto la consulenza, non avendo potuto verificare quali lavori siano stati posti in essere sugli impianti nulla ha potuto indicare in merito.
Ha contestato che siano stati determinati sia i locali interessati alle infiltrazioni sia la entità
delle infiltrazioni che si erano prodotte, non essendo state neppure depositate fotografie dei danni, non essendo quindi possibile stabilire la entità dei lavori di ripristino da eseguire,
specie considerando che l'unico testimone sentito al riguardo era il marito della attrice.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
D'altra parte la fattura depositata poteva attestare il pagamento dei lavori effettuati ma nulla aggiungeva al fine di stabilire quali locali o porzioni del stessi interessati dalle infiltrazioni e destinatari dei ripristino per quella ragione.
Ha lamentato, inoltre, la mancata pronunzia sulla domanda proposta diretta a richiedere l'accertamento della responsabilità della conduttrice nella causazione del sinistro tenuto conto che sulla stessa incombeva l'obbligo della manutenzione ordinaria, considerato che i lavori erano stati eseguiti autonomamente dal conduttore senza alcun contraddittorio ed aveva riconosciuto di aver eliminato le cause delle infiltrazioni e offerto anche una somma a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituita la proponendo appello incidentale in relazione alle Controparte_2
spese evidenziando che già nella fase stragiudiziale si era offerta di procedere al ripristino dei locali ed aveva effettuato una offerta risarcitoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e dell'appello CP_1
incidentale in quanto nessuna offerta reale era stata posta in essere.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la sentenza di primo grado risulti fornita di una motivazione meramente apparente essendosi limitato il giudice ad affermare che la domanda era fondata in base a quanto presente in atti senza alcuna valutazione in ordine alle risultanze stesse al punto da aver condannato per responsabilità da custodia anche un soggetto che non aveva alcun obbligo di custodia rispetto all'immobile non essendone mai stato proprietario ma solo il marito della proprietaria.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'appello è quindi fondato e devono essere riesaminate le prove emerse nel corso del giudizio.
Preliminarmente deve rilevarsi che fin dalla costituzione in primo grado Controparte_5
ha documentato di non essere proprietario dell'immobile sito al secondo piano dell'immobile in via Giovan Battista Morgagni avendo depositato i due atti notarili con i quali la moglie aveva acquistato i due appartamenti fusi in uno solo di cui agli interni 9 e 10, con la esplicita indicazione che per l'acquisto eseguito nel 2005, l'acquisto fosse effettuato con utilizzo di fondi personali della moglie e con esclusione della comunione legale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
Per quanto riguarda le infiltrazioni osserva il giudicante che risulta provato che delle infiltrazioni si erano verificate, sia per le richieste risarcitorie inviate dalla attrice, sia per il fatto che la , nel costituirsi in giudizio, ha ammesso di aver Controparte_2
effettuato dei controlli, facendo intervenire anche un architetto, che avevano accertato che le spesse erano stato determinate dalla ostruzione di uno scarico e che in seguito dopo la disostruzione dello stesso, si erano verificate ulteriori infiltrazione, che avevano reso necessaria la sostituzione dello scarico.
Inoltre la stessa società ha riconosciuto che si era verificata un'altra infiltrazione che sarebbe stata conseguenza della perdita del canale di scolo della condensa dell'impianto di riscaldamento.
Risulta pacifico che i lavori di risprstino siano stati eseguiuti dalla societàà che aveva in locazione l'immobile che non ha depositato documentazione in relazione alla tièpologia di lavori eseguiti per la sostituzione dello scarico dopo la disostruzione dello stesso o della perdita dello scolo della condensa.
Poiché>è dal contratto di locazione depositato non risulta che tra le parti fossero intervenuti accordi particolari in deroga ai criteri ordinari per la ripartizione delle spese per la
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riparazione degli impianti, la ripartizione vigente vedeva accollare la conduttore le spese di ordinaria manutenzione delle stesse, mentre al locatore erano riservate le spese di straordinaria manutenzione degli impianti, manutenzione che riguarda ordinariamente gli impianti all'interno della muratura dell'appartamento.
Sotto questo aspetto non risulta fornita una descrizione precisa dei lavori o la fattura con la indicazione degli stessi o la documentazione fotografica degli stessi per l'eventuale rimborso.
Vi è, di fatto, che la società conduttrice non ha neppure dedotto di aver richiesto al conduttore il rimborso delle spese, comportamento che indice a ritenere che si trattasse di interventi di manutenzione ordinaria o di interventi resi necessari da danni cagionati all'impianto da interventi imperito di disostruzione dello scarico, ove riguardante impianti murati.
In questa situazione ritiene il giudicante che si debba ritenere raggiunta la prova della riconducibilità alla sola società della per omessa Controparte_2 Parte_3
custodia ai sensi dell'articolo 2043 cc.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta nei confronti di in qualità Parte_1
di proprietaria dell'immobile.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno osserva il giudicante che se la verificazione di
Contr infiltrazioni risulta confermata dalla stessa società che ha riscontrato le perdite di acqua, gli effetti di tali perdite non risultarono documentati dal momento che CP_1
non ha in alcun modo documentato la entità e la collocazione delle infiltrazioni che potevano essere solo al di sotto della cucina, per le perdite proveniente dalla condensa, e alla stanza sottostante al bagno.
Sotto questo aspetto nessun ausilio può essere tratto dalla consulenza tecnica espletata in quanto lo stesso CTU ha espressamente indicato di non aver trovato alcun elemento
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
idoneo a consentire di ricostruire quali soffitti e quali pareti fossero interessate dalle infiltrazioni avendo il CTU operato la propria valutazione considerando la necessità di intervenire su tutte le pareti e sul soffitto della cucina e della stanza o delle stanze che sarebbero stata interessate dalle infiltrarazioni.
Il fatto che le infiltrazioni avessero interessato anche una seconda camera da letto risulta solo nella dichiarazione resa dal marito della attrice escusso nel corso del giudizio, senza però, anche in questo caso alcuna specifica indicazione in ordine alla estensione delle infiltrazioni.
Ritiene il giudicante di dover quantificare in via equitativa l'importo della riparazione in euro
1.000 non essendo stata fornita la prova che dovessero essere oggetto di interventi tutti i soffitti e tutte le pareti dei locali interessati essendo ragionevole che l'intervento dovesse interessare i soli soffitti e le sole parti interessate dalle infiltrazioni, apparendo improbabile che decidendo di far effettuare i lavori di ripristino senza aver consentito un contraddittorio con il danneggiate, non si provveda neppure alle effettuazione di fotografie prima di procedere al ripristino dei luoghi dal momento che la esecuzione dei lavori avrebbe impedito di accertare le condizioni dell'immobile in seguito.
Deve, pertanto essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.
3665/2022 deve essere condannata la società a risarcire ad Parte_4 [...]
ella somma di euro 1.000, IVA compresa. CP_6
Deve essere respinta la domanda di ei confronti di e dichiarata la CP_1 Parte_1
carenza di legittimazione passiva di Parte_2
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese del giudizio di primo sono liquidate come in dispositivo, con compensazioen delle stesse nella misura del 50% tra e la società in CP_1 Controparte_2
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 8 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
considerazione del fatto che la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto comporta una ipotesi di soccombenza reciproca alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione e in considerazione della offerta posta in essere dalla società e non accertata, anche se non formalizzata.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e l'appello incidentale della società e, per l'effetto in riforma della sentenza Controparte_2
del giudice di pace n. 3665/2022
dichiara la carenza di legittimazione passiva di Parte_2
rigetta la domanda proposta da ei confronti di CP_1 Parte_1
condanna la società a pagare a la somma di euro Controparte_2 CP_1
1.000, IVA compresa oltre ad interessi nella misura di legge dalla data della domanda giudiziale a quella della presente sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto sulla base della sentenza di primo grado;
Condanna a restituire agli appellanti, che la hanno corrisposta, la somma CP_1
ricevuta a titolo di pagamento per effetto sella sentenza di primo grado condanna a rimborsare a e le spese del CP_1 Controparte_5 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.174, di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna a rimborsare a e le spese del primo CP_1 Controparte_5 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.200, di cui euro 1.200 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
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condanna a rimborsare alla società CP_1 Parte_5
e le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro
[...] Parte_1
1.200, di cui euro 1.200 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna la società a rimborsare ad le spese del Controparte_2 CP_1
primo grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura della metà,
in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, detratto quanto eventualmente rinvenuto per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.;
Condanna la società a rimborsare ad previa Controparte_2 CP_1
compensazione nella misura del 50%, le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(OB LE)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 35290 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, e vertente
TRA
(cf ), e (cf ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, via Buccari n. 3 presso lo studio dell'avv. Fabio Madama
che li rappresenta e difende giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTI
E
( cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo CP_1 C.F._3
Mirabella n. 18 presso lo studio dell'avv. Renato Scrocca che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Rododendri n. 14 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Ciabattari giusta procura in atti TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di proprietario di un CP_1
appartamento sito al primo piano dell'immobile sito in Roma, via Giovan Battista Morgagni
n. 22, ha convenuto in giudizio e nella qualità di proprietari Parte_1 Parte_2
dell'appartamento sito il piano secondo dello stabile di visa Controparte_3
soprastante il proprio e la , in qualità di conduttore del medesimo Controparte_4
appartamento al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi nella verificazioni di infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento e per sentirli condannare al risarcimento delle spese sostenute per il necessario ripristino.
A fondamento della domanda aveva dedotto che nel gennaio del 2019 si erano verificate le infiltrazione che avevano interessato il soffitto ed alcune stanze del suo appartamento.
Avvertito della infiltrazione la proprietà del piano superiore era rimasta in attesa degli interventi di ripristino anche del suo appartamento, avendo constatato nel l'aprile del 2019
la verificazione di ulteriori infiltrazioni provenienti dell'appartamento sito al piano superiore aveva diffidato di nuovo la proprietà per la eliminazione delle perdite.
Cessate le infiltrazioni aveva operato il ripristino delle pareti per un costo di euro 3.172 ed aveva trasmesso la fattura per il rimborso.
Poiché era stato contestato l'importo richiesto perché ritenuto eccessivo essendo stata offerta la somma di euro 900, dopo aver proceduto alla negoziazione assistita aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era intervenuta volontariamente la , indicando di essere il Controparte_2
soggetto titolare del rapporto di locazione dell'appartamento di non avendo Parte_1
personalità giuridica la , deducendo che a seguito delle Controparte_4
segnalazioni ricevute in ordine alle infiltrazioni aveva accertato, tramite un proprio perito,
che vi era una ostruzione dell'impianto di scarico del bagno che, dopo alcuni tentativi di disostruzione era stato rifatto lo scarico ed in seguito si era verificata una nuova perdita all'impianto di scarico della condensa dell'impianto di riscaldamento, perdita che era stata riparata.
Aveva offerto alla odierna attrice di far operare ad una propria ditta le necessarie riparazioni nel suo appartamento, offerta che era stata rifiutata, come era stata rifiutata la richiesta di consentire un accesso al proprio tecnico al fine di valutare i danni..
Aveva, quindi, ricevuto la richiesta di risarcimento della attrice che era stata ritenuta eccessiva dal momento che le infiltrazioni avevano interessato solo due stanze e l'importo della riparazione facendo uso del prezzario dei lavori della Regione Lazio era stato stimato in euro 900 che erano stati immediatamente offerti ma non accettati.
Si sono costituiti e Il secondo ha eccepito la propria carenza Parte_1 Controparte_5
di legittimazione passiva non essendo mai statio proprietario dell'appartamento di via
Magagni n. 32 che apparteneva esclusivamente alla moglie per aver acquisto i Parte_1
due appartamenti, unificati in un unico appartamento, con atti notarili risultante al 1992 e al
2005 che aveva depositato in atti.
Avevano eccepito ilo mancato espletamento della negoziazione assistita, la mancanza di prova della propria responsabilità nella verificazione delle infiltrazioni in quanto non risultava provato che la perdita fosse stata causata da un problema di manutenzione ordinaria o straordinaria tenuto conto della sussistenza dell'obbligo di custodia in capo a soggetti diversi essendo l'immobile locato.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato, inoltre, i lavori di ripristino eseguito in quanto non vi era alcun riscontro della situazione precedente alla esecuzione dei lavori non essendo stata effettuata alcuna verifica in contraddittorio prima della effettuazione dei lavori di ripristino.
Escusso tre teste, espletata una consulenza tecnica per accertare il costo dei lavori di ripristino eseguiti, la causa è stata decisa dal giudice di pace con sentenza 3662/2022 con la quale ha accolto la domanda attrice condannando, in solido i convenuti a pagare la somma di euro 1.620, oltre al rimborso delle spese di CTU e al pagamento in solido delle parti convenute al pagamento delle spese con decisione sostanzialmente priva di motivazione.
Avverso detta sentenza hanno prodotto appello . Parte_1 Controparte_5
In particolare il secondo ha lamentato la erroneità della decisione di condanna nei suoi confronti malgrado avesse provato di non essere proprietario dell'appartamento dal quale si erano verificate le infiltrazioni.
Hanno dedotto la carenza di motivazione della decisione adottata, il mancato accertamento della tipologia del danno che si sarebbe verificato in quanto nessun elemento era stato fornito al fine di determinare quali fossero le cause delle infiltrazioni anche il relazione alla diversa tipologia dell'obbligo di custodia gravante su ciascuno dei convenuti.
Sotto questo aspetto la consulenza, non avendo potuto verificare quali lavori siano stati posti in essere sugli impianti nulla ha potuto indicare in merito.
Ha contestato che siano stati determinati sia i locali interessati alle infiltrazioni sia la entità
delle infiltrazioni che si erano prodotte, non essendo state neppure depositate fotografie dei danni, non essendo quindi possibile stabilire la entità dei lavori di ripristino da eseguire,
specie considerando che l'unico testimone sentito al riguardo era il marito della attrice.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
D'altra parte la fattura depositata poteva attestare il pagamento dei lavori effettuati ma nulla aggiungeva al fine di stabilire quali locali o porzioni del stessi interessati dalle infiltrazioni e destinatari dei ripristino per quella ragione.
Ha lamentato, inoltre, la mancata pronunzia sulla domanda proposta diretta a richiedere l'accertamento della responsabilità della conduttrice nella causazione del sinistro tenuto conto che sulla stessa incombeva l'obbligo della manutenzione ordinaria, considerato che i lavori erano stati eseguiti autonomamente dal conduttore senza alcun contraddittorio ed aveva riconosciuto di aver eliminato le cause delle infiltrazioni e offerto anche una somma a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituita la proponendo appello incidentale in relazione alle Controparte_2
spese evidenziando che già nella fase stragiudiziale si era offerta di procedere al ripristino dei locali ed aveva effettuato una offerta risarcitoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e dell'appello CP_1
incidentale in quanto nessuna offerta reale era stata posta in essere.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come la sentenza di primo grado risulti fornita di una motivazione meramente apparente essendosi limitato il giudice ad affermare che la domanda era fondata in base a quanto presente in atti senza alcuna valutazione in ordine alle risultanze stesse al punto da aver condannato per responsabilità da custodia anche un soggetto che non aveva alcun obbligo di custodia rispetto all'immobile non essendone mai stato proprietario ma solo il marito della proprietaria.
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'appello è quindi fondato e devono essere riesaminate le prove emerse nel corso del giudizio.
Preliminarmente deve rilevarsi che fin dalla costituzione in primo grado Controparte_5
ha documentato di non essere proprietario dell'immobile sito al secondo piano dell'immobile in via Giovan Battista Morgagni avendo depositato i due atti notarili con i quali la moglie aveva acquistato i due appartamenti fusi in uno solo di cui agli interni 9 e 10, con la esplicita indicazione che per l'acquisto eseguito nel 2005, l'acquisto fosse effettuato con utilizzo di fondi personali della moglie e con esclusione della comunione legale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
Per quanto riguarda le infiltrazioni osserva il giudicante che risulta provato che delle infiltrazioni si erano verificate, sia per le richieste risarcitorie inviate dalla attrice, sia per il fatto che la , nel costituirsi in giudizio, ha ammesso di aver Controparte_2
effettuato dei controlli, facendo intervenire anche un architetto, che avevano accertato che le spesse erano stato determinate dalla ostruzione di uno scarico e che in seguito dopo la disostruzione dello stesso, si erano verificate ulteriori infiltrazione, che avevano reso necessaria la sostituzione dello scarico.
Inoltre la stessa società ha riconosciuto che si era verificata un'altra infiltrazione che sarebbe stata conseguenza della perdita del canale di scolo della condensa dell'impianto di riscaldamento.
Risulta pacifico che i lavori di risprstino siano stati eseguiuti dalla societàà che aveva in locazione l'immobile che non ha depositato documentazione in relazione alla tièpologia di lavori eseguiti per la sostituzione dello scarico dopo la disostruzione dello stesso o della perdita dello scolo della condensa.
Poiché>è dal contratto di locazione depositato non risulta che tra le parti fossero intervenuti accordi particolari in deroga ai criteri ordinari per la ripartizione delle spese per la
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riparazione degli impianti, la ripartizione vigente vedeva accollare la conduttore le spese di ordinaria manutenzione delle stesse, mentre al locatore erano riservate le spese di straordinaria manutenzione degli impianti, manutenzione che riguarda ordinariamente gli impianti all'interno della muratura dell'appartamento.
Sotto questo aspetto non risulta fornita una descrizione precisa dei lavori o la fattura con la indicazione degli stessi o la documentazione fotografica degli stessi per l'eventuale rimborso.
Vi è, di fatto, che la società conduttrice non ha neppure dedotto di aver richiesto al conduttore il rimborso delle spese, comportamento che indice a ritenere che si trattasse di interventi di manutenzione ordinaria o di interventi resi necessari da danni cagionati all'impianto da interventi imperito di disostruzione dello scarico, ove riguardante impianti murati.
In questa situazione ritiene il giudicante che si debba ritenere raggiunta la prova della riconducibilità alla sola società della per omessa Controparte_2 Parte_3
custodia ai sensi dell'articolo 2043 cc.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta nei confronti di in qualità Parte_1
di proprietaria dell'immobile.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno osserva il giudicante che se la verificazione di
Contr infiltrazioni risulta confermata dalla stessa società che ha riscontrato le perdite di acqua, gli effetti di tali perdite non risultarono documentati dal momento che CP_1
non ha in alcun modo documentato la entità e la collocazione delle infiltrazioni che potevano essere solo al di sotto della cucina, per le perdite proveniente dalla condensa, e alla stanza sottostante al bagno.
Sotto questo aspetto nessun ausilio può essere tratto dalla consulenza tecnica espletata in quanto lo stesso CTU ha espressamente indicato di non aver trovato alcun elemento
RGAC 35290 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. OB LE
OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
idoneo a consentire di ricostruire quali soffitti e quali pareti fossero interessate dalle infiltrazioni avendo il CTU operato la propria valutazione considerando la necessità di intervenire su tutte le pareti e sul soffitto della cucina e della stanza o delle stanze che sarebbero stata interessate dalle infiltrarazioni.
Il fatto che le infiltrazioni avessero interessato anche una seconda camera da letto risulta solo nella dichiarazione resa dal marito della attrice escusso nel corso del giudizio, senza però, anche in questo caso alcuna specifica indicazione in ordine alla estensione delle infiltrazioni.
Ritiene il giudicante di dover quantificare in via equitativa l'importo della riparazione in euro
1.000 non essendo stata fornita la prova che dovessero essere oggetto di interventi tutti i soffitti e tutte le pareti dei locali interessati essendo ragionevole che l'intervento dovesse interessare i soli soffitti e le sole parti interessate dalle infiltrazioni, apparendo improbabile che decidendo di far effettuare i lavori di ripristino senza aver consentito un contraddittorio con il danneggiate, non si provveda neppure alle effettuazione di fotografie prima di procedere al ripristino dei luoghi dal momento che la esecuzione dei lavori avrebbe impedito di accertare le condizioni dell'immobile in seguito.
Deve, pertanto essere accolto l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace n.
3665/2022 deve essere condannata la società a risarcire ad Parte_4 [...]
ella somma di euro 1.000, IVA compresa. CP_6
Deve essere respinta la domanda di ei confronti di e dichiarata la CP_1 Parte_1
carenza di legittimazione passiva di Parte_2
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese del giudizio di primo sono liquidate come in dispositivo, con compensazioen delle stesse nella misura del 50% tra e la società in CP_1 Controparte_2
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considerazione del fatto che la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto comporta una ipotesi di soccombenza reciproca alla luce della recente giurisprudenza della corte di cassazione e in considerazione della offerta posta in essere dalla società e non accertata, anche se non formalizzata.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e l'appello incidentale della società e, per l'effetto in riforma della sentenza Controparte_2
del giudice di pace n. 3665/2022
dichiara la carenza di legittimazione passiva di Parte_2
rigetta la domanda proposta da ei confronti di CP_1 Parte_1
condanna la società a pagare a la somma di euro Controparte_2 CP_1
1.000, IVA compresa oltre ad interessi nella misura di legge dalla data della domanda giudiziale a quella della presente sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto sulla base della sentenza di primo grado;
Condanna a restituire agli appellanti, che la hanno corrisposta, la somma CP_1
ricevuta a titolo di pagamento per effetto sella sentenza di primo grado condanna a rimborsare a e le spese del CP_1 Controparte_5 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.174, di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna a rimborsare a e le spese del primo CP_1 Controparte_5 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.200, di cui euro 1.200 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
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condanna a rimborsare alla società CP_1 Parte_5
e le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro
[...] Parte_1
1.200, di cui euro 1.200 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
condanna la società a rimborsare ad le spese del Controparte_2 CP_1
primo grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura della metà,
in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, detratto quanto eventualmente rinvenuto per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.;
Condanna la società a rimborsare ad previa Controparte_2 CP_1
compensazione nella misura del 50%, le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(OB LE)
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