Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2016, n. 48580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48580 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento