Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2016, n. 48580
CASS
Sentenza 13 settembre 2016

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2016, n. 48580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48580
Data del deposito : 13 settembre 2016

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