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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1832/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'AVV. LEONE BRUNO
contro nato/a a AVOLA (SR) 08/09/1990 e Controparte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] ( ), rappresentati e difesi CP_2 CodiceFiscale_2
dall'AVV. BONANNO ANGELA MARIA
Avente ad oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29/05/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e chiedendo di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.
[...] CP_2
pagina 1 di 12 2901 c.c. e ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di risoluzione di donazione concluso dai convenuti il 21.03.2017, in quanto l'atto di compravendita era stato posto in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
L a tal fine ha esposto che con sentenza n. Parte_1
1690/2016, emessa in data 16 agosto 2016, il Tribunale di Siracusa in accoglimento della domanda avanzata da aveva condannato l al Controparte_3 Controparte_4
pagamento della somma di Euro 974.879,00 oltre spese ed accessori a titolo di
Contr risarcimento danni;
che al solo fine di evitare l'esecuzione della predetta sentenza l di aveva versato a la somma di Euro 80.000,00 alle Pt_1 Controparte_3
condizioni previste nella scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 21.02.2017; che in tale scrittura privata era stato pattuito tra l'altro che in caso di annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 1690/2016 all'esito dell'instaurato giudizio di appello iscritto al n. 1769/2016 R.G., avrebbe restituito all Controparte_3 [...]
l'importo di 80.000,00 “oltre alle eventuali ulteriori somme che, a CP_4
qualunque titolo, dovesse liquidare la Corte di Appello di Catania”; che con sentenza n.
552/2021 la Corte di Appello di Catania aveva riformato la sentenza di primo grado condannando al pagamento delle spese di lite dei due gradi di Controparte_3
giudizio pari a Euro 22.792,53; che nonostante il sollecito inviato alla convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 102.792,53 la stessa si era resa inadempiente;
che pertanto l si era attivata per il recupero del credito Controparte_4
pagina 2 di 12 effettuando una visura presso la Conservatoria dei RR.II. di;
che all'esito della Pt_1
visura era venuta a conoscenza del fatto che in data 21.03.2017, a Controparte_3
distanza di pochi giorni dalla riscossione della somma di Euro 80.000,00, aveva retroceduto al proprio padre tutti i beni da quest'ultimo a lei donati con CP_2
atto del 18.12.2012; che in tal modo si era spogliata dell'unico Controparte_3
Contr cespite di sua proprietà, e sul quale l di aveva fatto affidamento Pt_1
dell'erogare la somma di Euro 80.000,00, e ciò al solo fine di pregiudicare il proprio diritto di credito.
Si sono costituiti in giudizio e rappresentando che Controparte_3 CP_2
con sentenza n. 1691/2016 il Tribunale di Siracusa aveva accolto la propria domanda e condannato l al pagamento in suo favore della somma di Euro Controparte_4
974.879,00 oltre spese legali pari ad Euro 21.387,00; che l aveva Controparte_4
proposto appello avverso detta sentenza, esecutiva per legge e, per evitare l'esecuzione,
aveva proposto a di pagare solo una parte della somma di cui era Controparte_3
debitrice, concludendo una transazione con scrittura in data 17 febbraio 2017; che in tale
Contr scrittura privata era previsto che l versasse in favore di la Controparte_3
somma di Euro 80.000,00, mentre ella si era impegnata a non portare in alcun modo in esecuzione la suddetta sentenza, in attesa della definizione del giudizio di appello, ed a restituire la somma in parola ove fosse rimasta soccombente in appello;
che con atto stipulato in data 21 marzo 2017, aveva retroceduto il bene Controparte_3
immobile ricevuto in donazione dal padre che se CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 12 avesse mai pensato di frustrare le ragioni dell o avesse temuto Controparte_4
minimamente del fondamento del suo credito, avrebbe avuto tutto il tempo per incassare dall'Ente l'intero credito e non solo una somma inferiore al suo 10%; che la Corte di
Appello di Catania aveva riformato la sentenza di primo grado stante il difetto di legittimazione passiva dell , per cui non aveva Parte_1
negato il diritto di al risarcimento riconosciuto dal Tribunale di Controparte_1
primo grado, ma per una complessa successione tra le varie amministrazioni, tutte facenti capo all'Assessorato Regionale alla Sanità, tali somme le erano dovute dalla
Regione Siciliana piuttosto che dall che aveva Controparte_4 Controparte_1
Contr versato, in data 14 maggio 2021, all di la somma di Euro 80.000,00 per Pt_1
cui doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio;
che,
in ogni caso, difettavano i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., in particolare non sussisteva l'eventus damni atteso che l'atto di spoliazione ritenuto lesivo dall'attrice era stato posto
Contr in essere ben 4 anni prima del sorgere del diritto di credito dell costituito nella sentenza del marzo 2021, e non sussisteva il consilium fraudis posto che nel 2017 la signora era creditrice nei confronti dell della Controparte_1 Parte_1
somma di circa Euro 1.000.000,00; che, infine, la domanda attorea di revocatoria ordinaria era infondata poiché la clausola della scrittura privata del 21 febbraio 2017, la quale prevedeva “ulteriori eventuali somme che dovesse liquidare la Corte di Appello di
Catania” era affetta da nullità ai sensi dell'art. 1966, secondo comma, c.c., posto che si pagina 4 di 12 trattava di un diritto non ancora esistente e, quindi, sottratto alla disponibilità delle parti al momento della sottoscrizione della transazione del 21 febbraio 2017.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti e disposto il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è giunta la naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che sia da accogliere la domanda di revocatoria stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 codice civile.
Esaminando gli elementi posti a sostegno dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che trattandosi di revocatoria ordinaria costituisce onere della dell'attrice dimostrare la ricorrenza dei presupposti per il positivo accoglimento della domanda.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, in primo luogo, l'esistenza di un credito;
l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5619 del 22.03.2016).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus
damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del pagina 5 di 12 creditore;
l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ad esempio conseguente alla dismissione dei beni, ma anche ad una variazione qualitativa, ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili (Cass. sentenza n. 15487 del 05/11/2002; Cass. sentenza n.
4578 del 6/05/1998).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione
Civile, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29.10.1999, n. 12144).
Come detto ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
Perché l'atto venga revocato, è necessario, altresì, che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio;
per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio pagina 6 di 12 agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cass., n. 2792 del
26/02/2002).
Allorché l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus
nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e,
cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass., ordinanza n. 5812 del 27/02/2023).
Infine, “in tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al
sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al “consilium
fraudis” del debitore, la “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza
da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del
disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1,
n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere
accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al
giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”
(Cass. ordinanza n. 13265 del 14/05/2024).
Ciò posto, nel caso di specie l ha dimostrato Parte_1
l'esistenza e l'anteriorità di un credito rispetto alla disposizione impugnata, attraverso la produzione della scrittura privata del 21.02.2017 con il quale le odierne parti in causa avevano previsto che, “ove all'esito del giudizio di appello dovesse essere, annullata la
sentenza di primo grado, per qualunque ragione, la SI.ra , Controparte_1
pagina 7 di 12 restituirà all' , entro e non oltre giorni 30 dal deposito della sentenza Controparte_4
della Corte di Appello di Catania, la somma di €.80.000/00 (euro ottantamila/00) oltre
eventuali ulteriori somme, che a qualunque titolo, dovesse liquidare la Corte di Appello
di Catania” (vedasi pag. 3 doc. 2 allegato all'atto di citazione), credito poi concretizzatosi all'esito del giudizio di appello che ha condannato Controparte_3
alla restituzione della somma di Euro 80.000,00 oltre che della somma di Euro
22.792,53 a titolo di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ciò posto, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, in capo all'odierna attrice, non resta che verificare l'integrazione degli ulteriori requisiti della fattispecie azionata.
Quanto all'eventus damni, l ha dato prova con le ispezioni ipotecarie Controparte_4
prodotte in giudizio (vedasi docc. 6 e 7 allegati all'atto di citazione) che Controparte_3
con l'atto di risoluzione convenzionale di donazione del 21 marzo 2017 si era
[...]
sostanzialmente spogliata degli unici beni di cui egli era proprietaria, rendendosi pressocché impossidente, retrocedendo a titolo gratuito al padre, CP_2
l'immobile che aveva ricevuto in donazione dal medesimo nel 2012, in tal modo privando l della garanzia patrimoniale sulla base della quale detta Controparte_4
Azienda si era espressamente determinata a concludere la transazione del 21.02.2017.
Passando infine alla sussistenza del requisito della scientia damni e della partecipatio
fraudis del terzo i fatti dedotti e gli atti prodotti in giudizio dall CP_2 [...]
hanno evidenziato che l'atto di risoluzione convenzionale di donazione del 21 CP_4
pagina 8 di 12 marzo 2017, era stato posto in essere a meno di un mese di distanza dall'incasso della somma di Euro 80.000,00 e dalla stipula della scrittura privata de 21.02.2017, nella
Contr piena consapevolezza delle parti del fatto che il credito che avrebbe vantato l all'esito del giudizio di appello, sarebbe rimasto in tal modo insoddisfatto, ciò in quanto al momento della rinuncia alla donazione non poteva non avere Controparte_3
conoscenza della prevedibilità di una condanna alla restituzione della somma di
80.000,00 e delle spese di lite, per come espressamente pattuito con la scrittura privata del 21.02.2017.
Deve evidenziarsi ancora che e il padre erano Controparte_3 CP_2
perfettamente consapevoli dell'aggravamento della posizione patrimoniale della disponente in considerazione del fatto che, con l'atto di risoluzione convenzionale di donazione del 21 marzo 2017, aveva sostanzialmente dismesso la Controparte_3
totalità del proprio patrimonio retrocedendo quanto ottenuto in donazione nel 2012, al padre CP_2
Senza sottacere ulteriormente il fatto che secondo consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione la sussistenza di rapporto di parentela è ritenuto presunzione di “participatio fraudis” in capo al terzo (vedasi Cass. Ordinanza n. 10928
del 09/06/2020).
Devesi, infine, rigettare l'eccezione dei convenuti di nullità ex art. 1966, secondo comma, c.c. della clausola della scrittura privata del 21 febbraio 2017, la quale prevedeva “ulteriori eventuali somme che dovesse liquidare la Corte di Appello di
pagina 9 di 12 Catania”, posto che si trattava di un diritto non ancora esistente e, quindi, sottratto alla disponibilità delle parti al momento della sottoscrizione della transazione del 21 febbraio
2017, invero, deve rilevarsi che con tale clausola si era assunta Controparte_3
consapevolmente l'impegno, sottoposto a condizione, di rimborsare le somme che sarebbero state liquidate dalla Corte di Appello di Catania in caso di sua soccombenza, e tale obbligazione riguarda certamente un diritto disponibile delle parti, per cui non può
trovare accoglimento l'eccezione.
Contr Si dà atto, infine, che in data 14 maggio 2021 ha versato all Controparte_3
la somma di euro 80.000,00. CP_4
In definitiva è da accogliere la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.p.c. con conseguente declaratoria di inefficacia per l Parte_1
odierna attrice dell'atto di risoluzione convenzionale di donazione del 21 marzo 2017 a rogito in Notar rep. 61378 e racc. n.18445 avente ad oggetto: “a) la Persona_1
piena proprietà dell'unita immobiliare ad uso di abitazione posta al piano terreno del
citato edificio, composta, detta unità immobiliare, da ingresso, quattro vani, cucina,
disimpegno e due w.c.. Detta unità immobiliare è sovrastante all'unità immobiliare
che compone il primo piano sottostrada del citato edificio (Mappale 1545/2 - infra a
cedersi nel sottostante punto b), sottostante ad altra unità immobiliare posta al primo
piano del citato edificio (Mappale 1545/4 di proprietà della signora ), Parte_2
confina, da un lato con proprietà e, dai residui tre lati, in proiezione a Pt_3
terra, con il terreno pertinenziale (Mappale 1545/1) e risulta censita al C.E.U., come
pagina 10 di 12 segue: - Foglio 58 (cinquantotto) - Mappale 1545/3
(millecinquecentoquarantacinque subalterno tre), Via G. Spada n.ro 13, Zona
Censuaria 2, Piano T, Categoria A/7, classe 2, vani 6,5, Superficie Catastale Totale
mq 163, escluse aree scoperte mq. 157, R.C. Euro 721,75.
b) La quota di comproprietà pari a quattro quinti (la residua quota di comproprietà
pari ad un quinto è di ragione del signor che pertanto riconsolida la CP_2
piena proprietà dell'intero) dell'unità immobiliare ad uso di autorimessa posta al
primo piano sottostrada del citato edificio, composta, detta unita da un unico ampio
locale della superficie di circa centotrentatre metri quadrati. Detta unità
immobiliare è sottostante all'unità immobiliare che compone il piano terreno del
citato edificio (Mappale 1545/3 - oggetto del superiore punto a), confina, da un lato
con proprieta e, dai residui tre lati, con il terreno pertinenziale (Mappale Pt_3
1545/1) e risulta censita al C.E.U., come segue: - Foglio 58 (cinquantotto) - Mappale
1545/2 (millecinquecentoquarantacinque subalterno due), Via G. Spada n.ro 15,
Zona Censuaria 2, Categoria C/6, Classe 3, metri quadrati 133, Superficie Catastale
Totale mq 117, R.C. Furo 522,03.
Forma inoltre oggetto di retrocessione la quota di comproprietà millesimale pari a
500/1000 (cinquecento millesimi) del terreno pertinenziale all'intero edificio e del
vano scala, il tutto censito al C.E.U. al Foglio 51 (cinquantuno) con il Mappale
1545/1 (millecinquecentoquarantacinque subalterno uno – bene comune non
pagina 11 di 12 censibile), nonché la quota di comproprietà millesimale degli enti comuni dell'intero
edificio per legge, titolo e destinazione di uso”
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate ai convenuti Controparte_3
e nella misura di cui al dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia in favore dell Parte_1
dell'atto di risoluzione convenzionale di donazione del 21 marzo 2017 a rogito in
Notar rep. 61378 e racc. n.18445 avente ad oggetto gli immobili Persona_1
meglio identificati in parte motiva;
2. Autorizza la trascrizione della presente sentenza;
3. Condanna e al pagamento delle spese di lite Controparte_3 CP_2
in favore dell , spese liquidate in Euro Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre la debenza del rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 28 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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