Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 2
Non è configurabile l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato.
La condotta di colui che penetra nell'abitazione altrui dopo aver infranto il vetro della finestra di un balcone integra il delitto di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, nel quale rimane assorbito quello di danneggiamento.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2010, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/01/2010
Dott. IPPOLITO CO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 17
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 39188/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FOTI NZ, n. a Melito Porto Salvo il 2.6.1986;
FOTI PA, n. a Montebello Jonico il 4.4.1965;
avverso la sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria, emessa in data 5.5.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. C. Di Casola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di danneggiamento e alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 con rigetto nel resto;
- udito il difensore avv. Nisi L., che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza datata 18.9.2008, con cui il giudice per l'udienza preliminare del tribunale della città, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato entrambi gli imputati in epigrafe indicati colpevoli del reato di concorso nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali in danno dell'appuntato Letterio LA e del maresciallo Andrea Romano. OT NZ era stato dichiarato colpevole anche dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento e tentativo di lesioni personali aggravato dall'uso di armi improprie, per essersi introdotto, di notte, nell'abitazione di CO LL, contro la volontà dello stesso e usando violenza sulle cose, consistita nell'effrazione del vetro della finestra, colà intrattenendosi e commettendo violenza sul LL per mezzo di un bastone dotato di punta di ferro.
Ritenuta la continuazione, il giudice monocratico aveva condannato PA RT alla pena di due anni di reclusione e OT
NZ, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite lo stesso difensore, che formula i primi quattro motivi con esclusivo riferimento alla posizione di NZ OT.
Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 635 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, per insussistenza dell'aggravante della violenza, necessaria per la procedibilità d'ufficio del reato. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norma penale, con riferimento all'art. 614 c.p., comma 4, e art. 635 c.p., comma 2, e relativo vizio di motivazione per omesso riconoscimento dell'assenza della condizione di procedibilità.
Col terzo motivo si denuncia, in subordine, Terrore di diritto per avere essere stata ritenuta la sussistenza di due fattispecie penali (artt. 614 e 635 cod. pen.), anziché la sola violazione di domicilio, con assorbimento del delitto di danneggiamento. Il quarto motivo censura l'inosservanza di norma penale e relativo vizio di motivazione, in relazione al ritenuto tentativo di lesioni personali aggravate, per non aver considerato che l'imputato giunse ormai disarmato al cospetto della parte offesa, per essergli caduto il bastone allorquando ruppe il vetro della finestra.
3. Osserva il Collegio, con riferimento ai primi tre motivi, che dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito emerge che il danneggiamento del vetro della porta da parte dell'imputato fu funzionale e contestuale alla consumazione della violazione di domicilio, per cui il reato di cui all'art. 635 cod. pen. rimane assorbito in quello previsto dall'art. 614 c.p., comma 4, aggravato dalla violenza sulle cose, che rende il reato procedibile di ufficio. Nè ha alcun pregio il rilievo che il danneggiamento del vetro avvenne quando già l'imputato era sul balcone della casa, giacché la progressione nel reato, con rottura del vetro e all'introduzione nella stanza, protrae la consumazione dello stesso, sino a configurare l'aggravante di cui all'art. 614 cod. pen., comma 4. 4. Del tutto inammissibile è il quarto motivo, giacché involge un accertamento fattuale estraneo alla competenza di questa Corte di legittimità, in presenza di motivazione della sentenza che appare giuridicamente corretta e indenne da manifesti vizi logici.
5. Degli altri tre motivi, comuni ai due imputati, merita accoglimento la dedotta inosservanza di legge penale, con riferimento all'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n.10 al delitto di lesioni personali commesse ai danni di pubblici ufficiali, giacché tale aggravante non è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, giacché il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.. Non è, pertanto, consentito porre la medesima condotta due volte a carico dell'imputato: la prima volta come integrativa della fattispecie prevista dall'art. 337 cod. pen., la seconda come circostanza aggravante del reato prevista dall'art.582 cod. pen.. 6. Inammissibile è la censura, ex art. 603 cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, eventualità di carattere eccezionale motivatamente rigettato dal giudice d'appello, che ha escluso di non essere in grado di decidere allo stato degli atti - dandone adeguata prova nella motivazione della sentenza - tanto più che la richiesta di acquisizione della video-registrazione era stata formulata senza sapere se la telecamera istallata sulla strada avesse ripreso la movimentata scena notturna e senza, perciò, che apparisse di una qualche utilità procedere ad atti che avrebbero ulteriormente allungato i tempi processuali.
7. Inammissibile è pure la dedotta violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. per inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché alla ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestate aggravanti per NZ OT e alla mancata concessione di tali attenuanti per PA OT. La doglianza del primo imputato è inammissibile perché non dedotta con i motivi d'appello, oltre che per le ragioni di seguito indicate per l'altro imputato.
Per quanto concerne PA OT, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, alla pericolosità e ai precedenti dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede d'impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della pena da infliggere in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. 132 c.p., l'applica discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Alla Corte di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (Cass. Sez. un. n. 8413/2008, Cassa). Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri, facendo riferimento, per motivare il diniego di riduzione della pena, alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., e ha valutato adeguata quella inflitta del primo giudice ritenendo, incensurabilmente in questa sede, che la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato fossero di ostacolo, oltre che al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla riduzione della pena.
8. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di danneggiamento perché il fatto non sussiste e alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.10, contestata per il reato di lesioni. Il ricorso va rigettato nel resto e gli atti devono trasmettersi alla Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena, tenuto conto delle predette determinazioni.
P.Q.M.
La corte annulla, senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento perché il fatto non sussiste, nonché alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, contestata per il reato di lesioni, circostanza che esclude, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010