Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37043
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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In seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37043
    Data del deposito : 9 luglio 2003

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