Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
In seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37043 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Nicola MILO Rel. Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA DR, nato a [...] il [...];
2) LO ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8/2/02 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del MA e per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di LO;
Udito, per la parte civile, l'Avv. N. D'Angelo, che ha concluso per la conferma della sentenza e la condanna degli imputati alle ulteriori spese;
Uditi i difensori Avv. Gentile e avv. Naso (per LO), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per MA.
Fatto e Diritto
DR MA e ME LO erano stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere:
il primo di tre episodi di concussione (artt. 110 e 317 c.p.), perché, abusando della qualità di medico in servizio presso l'INAIL di Tivoli e in concorso con altri funzionari dell'Istituto, aveva costretto e comunque indotto tali PO, LU e LO a versargli somme di denaro per la positiva definizione di pratiche relative ad infortuni sul lavoro dai predetti subiti;
nonché di violenza privata aggravata (artt. 610 e 61 n. 2 c.p.) ai danni del LO, fatto oggetto di minacce, per indurlo a non sporgere denuncia;
il secondo di due episodi di concussione, con analoghe modalità ed abusando anch'egli della qualità di medico in servizio presso la stessa sede INAIL, in danno di tali CC e dei coniugi VA - OP, nonché di un tentativo di concussione (artt. 56 e 317 c.p.) ai danni di VI EM, al quale aveva richiesto la somma di lire 10.000.000, quale condizione per il positivo esito della visita medica di controllo finalizzata al riconoscimento di un infortunio sul lavoro, senza, però, riuscire nell'intento per il netto rifiuto oppostogli.
Il Tribunale, con sentenza 11/7/'00, aveva dichiarato il MA colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, in concorso delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
aveva dichiarato il LO colpevole del tentativo di concussione e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione;
aveva condannato entrambi in solido al risarcimento dei danni in favore dell'INAIL, costituitosi parte civile;
aveva assolto il LO, ex art. 530 cpv. c.p.p., dagli episodi di concussione consumata per non avere commesso il fatto. La Corte d'Appello di Roma, investita dal gravame degli imputati, con sentenza 8/2/'02, confermava la decisione di primo grado, quanto al LO, e la riformava in parte, quanto al MA, nei cui confronti dichiarava n.d.p. in ordine al delitto di violenza privata, perché estinto per prescrizione, e determinava la pena, riferibile agli episodi di concussione, in anni due e mesi undici di reclusione, così come concordato dalle parti ai sensi dell'art. 599/4 c.p.p.. La Corte territoriale riteneva provata la responsabilità del LO, in ordine alla tentata concussione, dalla testimonianza del VI, che aveva riferito dettagliatamente sulle varie fasi della vicenda;
contraddittoria e insufficiente, invece, la prova circa gli episodi di concussione consumata, per cui consequenziale era l'assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.; provata la colpevolezza del MA per la concussione continuata e conforme a legge e a giustizia la pena dallo stesso concordata col P.G..
Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
Il MA ha lamentato l'omessa motivazione sulla possibilità di assoluzione, ex art. 129 c.p.p., dal delitto di concussione, non essendosi data una lettura critica degli elementi probatori acquisiti e non essendosi affrontato il problema di qualificare i fatti come corruzione, con conseguente estinzione del reato per prescrizione (fatti consumati tra l'agosto e il settembre 1993). Il LO ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'assoluzione, ex art. 530 cpv. c.p.p., dagli episodi di concussione consumata,
rimasti totalmente sforniti di prova, posto che i soggetti passivi avevano escluso categoricamente un qualsiasi suo intervento nella vicenda, nella quale aveva fatto da protagonista, a sua insaputa, il funzionario amministrativo RA;
2) violazione degli art. 111 Cost. e 526 c.p.p., perché la chiamata in correità da parte del
RA non poteva essere utilizzata, per essersi il predetto sottratto all'esame dibattimentale;
3) violazione di legge e vizio logico di motivazione sul ritenuto tentativo di concussione ai danni del VI: l'iter argomentativo della sentenza evidenziava profili di distonicità, nel senso che la dinamica dello specifico episodio, così come riferita dal soggetto passivo e recepita dal giudice di merito, si poneva al di fuori dello schema operativo generale, pur ben descritto in sentenza, che aveva contraddistinto la diffusa pratica concussiva presso la sede INAIL di Tivoli e che aveva avuto come principale protagonista e coordinatore il capo area assicurativa, RA RE;
ciò ed altri rilievi espressamente dedotti in sede di appello, ai quali non si era data risposta, legittimavano notevoli dubbi sull'attendibilità del VI, il quale aveva tentato di porre in essere una vera e propria truffa ai danni dell'Istituto e si era, poi, determinato a sporgere denunzia con notevole ritardo;
4) violazione degli art. 56, 62bis e 133 c.p. in relazione alla misura della pena e, in particolare, alla diminuzione operata per effetto della accordate attenuanti generiche. Il ricorso del MA è inammissibile.
Ed invero, la procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 59914 c.p.p., presuppone che l'imputato, nel concordare con il P.M. la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente, com'è avvenuto nella specie, a tutti gli altri eventuali motivi d'appello sulle questioni di merito ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" tra le parti e conformemente applicata dal giudice d'appello. Devono, pertanto, intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art.129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi d'appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606/3 u.p. c.p.p..
La Corte di merito, nel ratificare l'accordo delle parti sull'entità della pena, si è fatta carico di verificare l'eventuale ricorrenza dei presupposti di operatività dell'art. 129 c.p.p., escludendola motivatamente sulla base del materiale probatorio acquisito e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai coimputati RA, DE OP, IN e dai testi PO, LU e LO, che concordemente avevano delineato il ruolo avuto dal MA nella vicenda e riconducibile all'ipotesi criminosa contestata e ritenuta. Di diritto, consegue la condanna del detto ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00, nonché alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
Fondato, invece, è il ricorso del LO, da accogliersi nei limiti di seguito precisati.
Osserva, innanzi tutto, la Corte che, in relazione alla pronuncia assolutoria del LO dagli episodi di concussione consumata (capi sub a e b), va corretta, ex art. 619/1 c.p.p., la motivazione della gravata sentenza, nel senso che, sulla base delle emergenze processuali alle quali si è fatto espresso riferimento, non può ritenersi "insufficiente" la prova a carico dell'imputato, ma del tutto assente. La chiamata in correità fatta dal RA, della quale correttamente si è data lettura sull'accordo delle parti, è, infatti, elemento troppo vago e generico, non specificamente apprezzato quanto alla sua attendibilità intrinseca e nettamente contraddetto dalle concordi testimonianze dei soggetti passivi CC, VA e OP, i quali avevano categoricamente escluso di avere ricevuto richieste di denaro dal LO, addebitandole invece al RA, al quale avevano anche consegnato il denaro. Tenuto conto, peraltro, che nulla è emerso in ordine ad eventuali favoritismi nella gestione, sotto il profilo sanitario, delle pratiche d'infortunio in oggetto, si apprezza, sul piano probatorio, soltanto un'iniziativa autonoma del RA (che può avere speculato su pratiche d'infortunio assolutamente regolari), alla quale non risulta che il LO avesse partecipato, e non è corretto pertanto fare richiamo, sia pure in termini dubitativi, ad una "presunzione" di coinvolgimento del sanitario. La "mancanza" di prova di responsabilità, piuttosto che la sussistenza di prova positiva dell'innocenza, fa ritenere comunque corretto il riferimento alla norma di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Non soddisfa, poi, l'iter argomentativo sul quale riposa l'impugnata sentenza, per giustificare la pronuncia di condanna del LO in relazione al tentativo di concussione.
Semplicistico è l'acritico riferimento che la Corte territoriale fa al contenuto della deposizione testimoniale di VI EM, cadendo in palese contraddizione con la premessa generale, che pure fa, in ordine alle modalità operative che avevano contraddistinto l'attività concussiva posta in essere da un gruppo di funzionari in servizio presso la sede INAIL di Tivoli e non facendosi carico di approfondire l'attendibilità del detto teste, parte offesa e avente interesse verso l'esito del giudizio, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate con ogni opportuna cautela.
La sentenza, nell'analisi dei numerosi episodi concussivi ascritti agli imputati, inquadra tali illeciti in un "sistema" d'illegalità che aveva preso piede presso la sede INAIL di Tivoli e che aveva visto come principale protagonista e promotore il capo area assicurativa, RA RE. Costui, per sua stessa ammissione, ritenuta credibile dal giudice di merito, era solito contattare gli infortunati interessati al disbrigo delle relative pratiche;
prospettava loro difficoltà burocratiche, in realtà inesistenti, e la possibilità di superarle, facendo "quadrare" la pratica;
li induceva, quindi, a versare una tangente, rapportata all'ammontare dell'indennizzo liquidato (30-50%). Sempre secondo il racconto del RA, l'intervento del medico era particolarmente rilevante nei casi in cui dovevano essere riconosciuti dei postumi permanenti, funzionali a massimizzare l'indennizzo e quindi la "tangente". In tale "cornice", come si diceva, vengono inquadrati i vari episodi illeciti, quali espressione di un meccanismo ben impostato e ben funzionante, per il soddisfacimento degli interessi personali di funzionari disonesti.
Si pone stranamente al di fuori di tali "regole" la vicenda "VI", nella quale il ruolo del RA scompare e si esalta quello del LO, che avrebbe agito da solo e peraltro a seguito di provocazione dello stesso VI, che aveva avanzato la pretesa di vedersi riconoscere, come conseguenza di infortunio sul lavoro, un periodo d'inabilità ben più lungo di quello già riconosciutogli dal medico per la detta causa.
È evidente, come rilevato dal ricorrente, la discrasia logica del percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito, che non offre spiegazioni al riguardo, al di là di un generico e assertivo riferimento alle "... consuete modalità del comportamento criminoso, come illustrate dal RA ...", la cui evocazione appare chiaramente fuori luogo in relazione all'episodio specifico, al quale il predetto - secondo la stessa accusa - era rimasto estraneo. Il racconto del VI, inoltre, non sottoposto ad adeguato vaglio critico, nonostante i precisi rilievi articolati nell'atto di appello, presenta aspetti di manifesta illogicità e mal si concilia con la sua omologazione alla postulazione accusatoria. Dal testo della sentenza impugnata, emerge che:
- il LO, nel luglio 1992, sottopose a visita medica il VI, che lamentava di avere subito un infortunio sul lavoro;
- l'infortunio fu riconosciuto limitatamente al mese di marzo 1992 e al trauma ad esso direttamente riconducibile, mentre non furono ritenute indennizzabili dall'INAIL altre patologie croniche del tutto svincolate dall'evento infortunistico e delle quali il VI pure era portatore e ne pretendeva il riconoscimento come infortunio;
- il VI, non pago di tale esito della pratica, fece predisporre una nuova relazione sanitaria e, confortato dal parere di una ispettrice dell'Istituto e del noto RA, insistette nella sua richiesta e ritenne di contattare il dr. LO per chiarimenti. Ciò posto, va riassuntivamente rilevato:
a) il LO, nel momento in cui fu investito (luglio '92) dell'esame, sotto il profilo medico - legale, della pratica VI, agì correttamente, non avanzò alcuna richiesta illecita per favorire l'infortunato e riconobbe, secondo scienza e coscienza, l'inabilità da infortunio sul lavoro limitatamente ad un solo mese, ritenendo le altre patologie lamentate dal paziente malattia ordinaria e non effetto dell'evento traumatico;
b) già questo primo dato deve indurre a riflettere sul comportamento del prevenuto, che, se animato realmente dalla volontà di abusare della sua qualità o dei suoi poteri, avrebbe approfittato di tale occasione, in cui l'esito della pratica dipendeva - almeno sotto il profilo sanitario - esclusivamente dalla sua decisione, per tentare di conseguire, in modo certamente più agevole, un illecito profitto;
c) appare illogico, perché poco realistico, almeno per quello che risulta dalla sentenza, che il LO si sarebbe indotto al tentativo di concussione soltanto in occasione della ulteriore richiesta dell'interessato, finalizzata all'estensione dell'infortunio anche alla patologia non riconosciuta in prima battuta;
ciò, perché, in base alla Convenzione 23/1/1984 tra l'INAIL e l'INPS per coordinare l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e della indennità di malattia ordinaria, doveva essere attivata la procedura dinanzi al Collegio costituito in sede locale da rappresentanti dei due Istituti, per l'esame e la decisione del caso, dopo avere sottoposto la parte alla c.d. "visita collegiale", il cui esito non era intuibilmente nella "disponibilità" del solo LO, che non avrebbe potuto credibilmente evocarlo come arma di "ricatto";
d) l'affermazione che l'esposta dinamica evolutiva dei fatti sarebbe stata in sintonia con le modalità operative accertate con riferimento ai molteplici episodi concussivi in cui si è articolata la complessa vicenda è mera insinuazione, che, nell'apparato argomentativo della sentenza, rimane tale e non assume consistenza di prova;
è vero che si fa cenno, per il caso in esame, ad un intervento, sia pure defilato, del RA e di altro funzionario dell'Istituto, ma nulla si dice in ordine ad una eventuale azione concertata tra costoro ed il LO, per tentare di conseguire lo scopo illecito di cui all'imputazione;
e) la valutazione dell'attendibilità del teste - parte offesa è sommaria e non dà alcuna risposta ai rilievi formulati in appello (motivi di risentimento del VI verso l'imputato, per il rigore da quest'ultimo dimostrato nel primo esame della pratica;
denunzia dei fatti sporta con notevole ritardo;
contesto spazio - temporale in cui sarebbe avvenuto il tentativo di concussione).
La gravata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti del LO, limitatamente al tentativo di concussione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, la quale, senza alcun vincolo valutativo, dovrà dare adeguata e logica risposta ai rilievi di cui innanzi. Va disattesa, inoltre, la tesi, appena accennata nel ricorso a firma dell'avv. Gentile, della qualificazione del fatto come tentativo di truffa ai danni dell'INAIL. La vicenda, così come ricostruita in sede di merito, infatti, non accredita l'ipotesi di un qualsiasi accordo truffaldino tra il LO e il VI, nella prospettiva d'indurre in errore gli organi amministrativi dell'Istituto e fare conseguire al secondo l'ingiusto profitto di un indennizzo non dovuto, a parte gli ulteriori problemi connessi ad una simile tesi e relativi alla posizione del p.u., che non si sottrarrebbe, in questa ipotesi, alla concorrente responsabilità per corruzione. Il fatto, così come prospettato e ricostruito, essendo chiara espressione del metus publicae potestatis, non può che integrare - in tesi - gli estremi del tentativo di concussione, ferme restando le considerazioni di cui sopra sul tema della prova.
Rimane assorbito, allo stato, il motivo di ricorso sull'entità della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da MA DR, che condanna al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile della somma di Euro 1500,00 per onorari, oltre iva e cpa.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LO ME, limitatamente alla tentata concussione, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di LO, con correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 619/1 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.